Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8208 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/04/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 06/04/2010), n.8208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A.P., O., R., M.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Sardegna 40, presso lo studio

dell’avvocato Dorè, rappresentati e difesi dall’avv.to Acunto

Vincenzo, giusta mandato a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Comune di Serrara Fontana, elettivamente domiciliato in Roma, via

Marianna Dionigi 57 presso lo studio dell’avv.ta De Curtis Claudia,

rappresentata e difesa dall’avv.to Bonelli Enrico giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 172/24/06 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 7 giugno 2006, depositata il 26 luglio

2006, R.G. 584/05; udito il P.M.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

in data 24 settembre 2009 è stata depositata, ed è agli atti, relazione che conclude per la manifesta fondatezza del ricorso;

i contribuenti impugnano il silenzio rifiuto opposto dal Comune di Serrara Fontana alla richiesta di rimborso dell’ICI pagato in eccedenza rispetto all’aliquota del 4 per mille negli anni 1993, 1997, 1998;

la CTR della Campania, in riforma della sentenza della CTP di Napoli, ha rigettato il ricorso dei contribuenti che ricorrono per cassazione affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 504 del 1992, art. 32 e L. n. 662 del 1996, art. 3 per avere la CTR ritenuto come dovuta l’ICI per l’anno 1998 (unica annualità ancora in contestazione) benchè la maggior aliquota fosse stata deliberata dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio Comunale;

Si difende con controricorso il Comune di Serrara Fontana.

ritenuto che:

il ricorso è fondato perchè, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la competenza a determinare l’aliquota dell’imposta è appartenuta alla giunta comunale, alla quale era stata originariamente attribuita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 1, con efficacia derogatoria del criterio stabilito dalla L. 8 agosto 1990, n. 142, il cui art. 32 demandava alla competenza esclusiva del consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi), fino alla sostituzione di tale norma operata, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 53, (che ha eliminato tale deroga), ed è stata poi alla giunta nuovamente assegnata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del carattere generale della previsione contenuta nell’art. 48 e dell’assenza di un’espressa riserva in favore del consiglio comunale. Correlativamente, deve ritenersi che la competenza in esame sia spettata al consiglio comunale a partire dal 1 gennaio 1997 e fino all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 (Cassazione civile, sezione 5^, n. 12345/2005 e 6603/2008);

il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente al 1998. Sussistono giusti motivi per

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo limitatamente al 1998. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

 

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