Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8207 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 27/04/2020), n.8207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34673/2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Biella, via Repubblica n. 13,

presso lo studio dell’avv. M. Cavicchioli, che lo rappresenta e

difende giusta procura spillata in calce alla copia analogica del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 685/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da R.A., cittadino pakistano (Punjab), avverso l’ordinanza del tribunale di Torino che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere abbandonato il proprio paese in seguito a una aggressione armata all’autobus su cui si trovava, unitamente al cugino che era deceduto in conseguenza del fatto.

Dopo che aveva sporto denuncia alla polizia nei confronti degli aggressori, questi si sarebbero recati nei pressi della sua abitazione, sparando in aria allo scopo di intimidirlo affinchè ritirasse la denuncia. In conseguenza di ciò, i suoi genitori lo avrebbero convinto a partire. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, stante la situazione di violenza generalizzata e diffusa presente in Pakistan, soprattutto in riferimento alla regione del Punjab da cui proviene il richiedente asilo; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria sia in ragione della situazione di violenza generalizzata e diffusa, degrado sociale e instabilità politica presente in Pakistan, sia in ragione del livello di integrazione sociale e lavorativa conseguito nelle more della permanenza in Italia del ricorrente.

Il primo motivo, è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso – sull’accertamento di fatto del Tribunale, che è basato su adeguate fonti informative (Resetting Pakistan’s relations with Afghanistan, Pakistan country information and Guidance, e Pakistan challenges & perspectives, 2014,), come richiesto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (Cass. n. 111101/19), essendo, pertanto, il convincimento dei giudici d’appello formatosi nel rispetto delle norme di cui alla rubrica.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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