Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8207 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38702-2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

UNIVERSITA” E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

MINISTERO DELLA SALUTE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA,

UNIVERSITA” DEGLI STUDI LA SAPIENZA, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3164/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.B. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 3164/2019 della Corte d’Appello di Roma. Con controricorso, resistono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri della salute, dell’istruzione e dell’economia.

2. La ricorrente, unitamente ad altri medici laureati in medicina, assumendo di aver frequentato vari corsi di specializzazione tra il 1999 e il 2006, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, le Amministrazioni in epigrafe, per chiedere il risarcimento del danno subito per il mancato adeguamento della borsa di studio percepita ex D.Lgs. n. 257 del 1991, deducendo che con il D.Lgs. n. 368 del 1999, lo Stato italiano aveva recepito la Dir. n. 93/16/CEE, ma che, con il D.Lgs. n. 517 del 1999, per mancanza di risorse finanziarie, sarebbe stata sancita l’inefficacia degli artt. dal 37 al 41 (riguardanti proprio le più favorevoli prescrizioni in termini di status giuridico ed economico degli specializzandi), prevedendo che le nuove disposizioni trovassero applicazione soltanto a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. Il Tribunale rigettava le domande attoree.

3. La pronuncia di prime cure veniva confermata in sede di gravame, con la sentenza qui impugnata, resa in seguito a separati appelli, successivamente riuniti, interposti dai medici. La Corte d’Appello di Roma, in specie, rigettava le domande sul presupposto dell’assenza di una violazione della normativa comunitaria, in quanto quest’ultima porrebbe l’obbligo di garantire agli specializzandi una “adeguata remunerazione”, assumendo che tale esigenza dovesse ritenersi soddisfatta con l’erogazione della borsa di studio percepita dagli istanti ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991. Quanto alla Dir. n. 16/93/CE, rilevava che non possa riconoscersi un danno da mancato adempimento dello Stato italiano, nè sia possibile applicare retroattivamente le norme attuative della direttiva de qua, posto che detta direttiva non ha apportato alcuna modifica di significativo rilievo alle precedenti, già recepite con il D.Lgs. n. 257 del 1991.

4. Sul solco di tali premesse, la Corte territoriale ha operato una valutazione del trattamento economico effettivamente percepito dai medici appellanti con quello praticato agli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici successivi e precedenti, e lo ha ritenuto adeguato. Ciò, in specie, sull’assunto preliminare per cui la disciplina comunitaria non contiene una definizione di “retribuzione adeguata”, nè dispone i criteri per la sua determinazione. Talchè, il legislatore, nel corso del tempo, ha il potere di attribuire a determinate categorie un trattamento retributivo diverso, e anche di gran lunga migliorativo rispetto al passato, spettando ad esso il necessario confronto con le esigenze dettate dalla differente organizzazione del servizio, dal diverso impegno richiesto agli specializzandi e dalle esigenze complessive del Bilancio dello Stato. Infine, al lume dei precedenti di legittimità (riporta: Cass., Sez. L, n. 18670/2017), ha escluso che fosse irragionevole anche il blocco dell’indicizzazione annuale del compenso e il mancato adeguamento triennale della borsa di studio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un motivo variamente articolato si denuncia la “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonchè del Trattato CEE, artt. 5 e 189, delle Dir. n. 75/362/CEE, Dir. n. 75/363/CEE, Dir. n. 82/76/CEE, Dir. n. 93/16/CEE e Dir. n. 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere non sussistente alcuna responsabilità dello Stato per la mancata attuazione delle Direttive comunitarie, argomentando che la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 368 del 1999, è il risultato di una scelta discrezionale, esclusivamente riservata al legislatore nazionale; diversamente, il giudice di merito avrebbe dovuto ispirarsi alla lettera e allo scopo delle direttive, al fine di non svuotare di contenuto il principio di “adeguata retribuzione” di matrice sovranazionale. Si assume, peraltro, che lo stesso legislatore avrebbe preso atto dell’inadeguatezza della borsa di studio D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6, percepita dagli attuali ricorrenti, quando con il D.Lgs. n. 368 del 1999, dando finalmente attuazione alle direttive comunitarie, ha introdotto il contratto di formazione per gli specializzandi, prevedendo una remunerazione superiore, tuttavia, differendone la concreta operatività, quanto agli effetti economici, ai soli iscritti a partire dall’anno accademico 2006-2007; tale presa d’atto del legislatore, inoltre, sarebbe evidente anche in quanto lo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, prevedeva alcuni meccanismi di difesa del potere di acquisto delle borse di studio, tuttavia, sospesi già a partire dal 1992; anche il blocco delle indicizzazioni e della rideterminazione triennale, dunque, rappresenterebbe un inadempimento successivo alle direttive e, in quanto tale, risarcibile in favore degli odierni ricorrenti.

2. Il motivo è infondato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto la Corte d’Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte, di recente definitivamente consolidati.

2.1. Occorre premettere che la ricorrente ha frequentato un corso di specializzazione, della durata di quattro anni, con diploma conseguito nel 2003 e, dunque, prima dell’anno accademico 2005-2006, ricevendo la borsa di studio D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6. Nei suoi confronti, invero, non sussiste alcun omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie che hanno previsto una “adeguata remunerazione” per la frequenza delle scuole di specializzazione (Dir. n. 75/362, Dir. n. 75/363 e Dir. n. 82/76, non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) poichè, invero, tale recepimento è avvenuto con la L. n. 428 del 1990, e, per l’appunto, con il D.Lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi, tra cui gli attuali ricorrenti, una borsa di studio pari a Euro 11.603,52 annui).

2.2. Pertanto, la censura non coglie nel segno ove lamenta che il recepimento delle direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999. Quest’ultimo decreto, nel recepire la Dir. n. 93/16/CEE (che ha codificato, raccogliendole in un unico testo, le precedenti Dir. n. 75/362 e Dir. n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e in una variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

2.3. Tale contratto non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost., e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 18670 del 27/7/2017; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/9/2009; Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020, p. 5; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018, p. 2., p. 5).

2.4. Ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. E, il trattamento economico effettivamente spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, D.P.C.M. 6 luglio e D.P.C.M. 2 novembre 2007.

2.5. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007, come l’odierna ricorrente, è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico.

2.6. In subiecta materia, dunque, è oramai consolidato l’orientamento di questa Corte per cui “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Dir. n. 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al citato D.Lgs.” (ex plurimis, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14168 del 24/5/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/5/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018).

2.7. Difatti, la Dir. CEE n. 93/16 che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti Dir. n. 75/362, Dir. n. 75/363 e Dir. n. 82/76 (le cui disposizioni la Dir. n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e, come dianzi rilevato, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991.

2.8. L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo ad adempiere gli obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Dir. n. 93/16/CEE, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991 e, poi, sospesi dalla successiva legislazione; ciò, sul presupposto per cui “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa” (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016).

2.9. L’indirizzo de quo, peraltro, ha trovato indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria, ritenendo che tale blocco, lungi dal perseguire intenti discriminatori nei confronti degli specializzandi, fosse dettato dall’esigenza di bilanciare i loro interessi con le fondamentali scelte di politica economica dello Stato; nonchè, nelle stesse sentenze della Corte di Giustizia UE che, anche recentemente, con la sentenza 24 gennaio 2018, cause riunite C-616/16 e C-617/16, Pantuso, ha ribadito, richiamando i propri precedenti, che “la Dir. n. 75/363 come modificata non reca alcuna definizione nè per quanto riguarda la remunerazione da considerarsi adeguata nè in merito ai metodi di fissazione di tale remunerazione. Simili definizioni rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, i quali devono, in questo settore, adottare misure di attuazione particolari (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C-131/97, EU:C:1999:98, punto 45, nonchè del 3 ottobre 2000, Gozza e a., C-371/97, EU:C:2000:526, punto 36)”.

2.10. Tanto premesso, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie. L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, dunque, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257/1991, sulla base della cui disciplina l’odierna ricorrente ha ricevuto la relativa borsa di studio, senza – peraltro – che rilevino le scelte ordinamentali afferenti alla mancata rideterminazione triennale delle stesse e al blocco delle indicizzazioni. In particolare, il blocco della indicizzazione è stato, quindi, legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 della L. n. 266 del 2006, art. 1, comma 212 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonchè 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n. 13572, e succ. conf.); inoltre, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata).

2.11. La misura della remunerazione, anche avendo riguardo alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione monetaria, è anch’essa frutto di una scelta legislativa legittima in quanto non vincolata o condizionata a livello sovranazionale, nei termini dianzi indicati.

2.12. Stante quanto sopra, non si ravvisa alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l’incremento previsto nell’esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione dell’opzione legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.).

3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato; le spese, come di seguito liquidate in base alla tariffa vigente, sono poste a carico della ricorrente e a favore dei controricorrenti, rappresentati da un unico difensore. Stante il mancato definitivo consolidamento, all’epoca di proposizione del ricorso, della giurisprudenza sopra richiamata, non sussistono le condizioni per condannare la ricorrente per lite temeraria.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge, in favore della parte controricorrente costituita con unico difensore;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta- terza civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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