Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8206 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 44/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

F.P., B.A., A.P.,

C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5379/52/2015, emessa il 22/04/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 22 aprile 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 433/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti da Fossa scarl contro gli avvisi di accertamento IRES, IVA IRAP 2009-2010. La CTR in particolare osservava che essendo la società contribuente stata cancellata dopo la pronuncia di primo grado, l’appello proposto nei confronti dei suoi soci si profilava infondato, poichè essi costituendosi avevano comprovato che il bilancio finale di liquidazione evidenziava un passivo e quindi, non avendo ricevuto alcunchè dalla liquidazione, non potevano considerarsi responsabili dei debiti, anche fiscali, residui, non avendo portata retroattiva la disposizione di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Gli intimati non si sono difesi.

L’Agenzia fiscale ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, poichè la CTR ha affermato la rilevanza – ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria “successoria” dei soci della Fossa scarl estinta/cancellata – del fatto che essi non abbiano ricevuto somme dalla liquidazione della società contribuente.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., non avendo la CTR tenuto conto che la conferma della pretesa erariale oggetto della controversia avrebbe comunque comportato una diminuzione delle passività societarie e quindi un aumento dell’attivo patrimoniale, con conseguenze sul saldo della liquidazione.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Va anzitutto ribadito che “La cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio “sui generis”, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicchè l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova” (Sez. 5, Sentenza n. 13259 del 26/06/2015, Rv. 635874); altresì che “Il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell’art. 110 c.p.c. – che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte – solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l’art. 2495 c.c., comma 2: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota. La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell’interesse ad agire, che richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio unico di s.r.l. cancellata, in assenza della deduzione e prova della condizione di cui all’art. 2495 c.c., comma 2)” (Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012, Rv. 622569 – 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, evidenziando che i soci della Fossa scarl avevano appunto provato che nessuna somma era loro stata ripartita sulla base del bilancio finale di liquidazione, portando tale documento un saldo negativo ed essendo evidente che nelle società di capitali la responsabilità dei soci, anche nel caso dell’estinzione, non può superare la quota di attivo patrimoniale ricevuta in sede di liquidazione, atteso il principio di limitazione della loro responsabilità.

Quanto al secondo motivo ne va rilevata l’inammissibilità per difetto di autosufficienza, non fornendosi nello sviluppo della censura alcun preciso riferimento ai termini sostanziali della pretesa fiscale, sicchè la sua genericità impedisce il chiesto sindacato sulla corretta applicazione della disposizione legislativa evocata.

Trattasi peraltro di una allegazione priva di rilevanza giuridica, posto che il bilancio finale di liquidazione non è stato opposto, come poteva essere fatto dall’Agenzia fiscale ricorrente, e deve pertanto considerarsi definitivo al fine della responsabilità per debiti societari, anche fiscali, dei successori della società estinta.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata difesa degli intimati.

PQM

a Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA