Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8206 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38343-2019 proposto da:

PROVINCIA di PESCARA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORETTA GESLAO;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, CARROZZERIA D.M.D.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1447/2019 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.M.D., quale titolare dell’omonima Carrozzeria D.M.D., cessionaria del credito vantato dal sig. Z.I., conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Pescara, la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo per chiederne la condanna ex art. 2043 c.c., in via tra loro solidale, al risarcimento del danno materiale subito dal veicolo di proprietà del sig. Z.I., mentre quest’ultimo, percorrendo la Strada Provinciale n. (OMISSIS), era venuto a collidere con un capriolo. Si costituiva la Regione Abruzzo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ascrivere la responsabilità dell’accaduto alla Provincia di Pescara, quale ente titolare dei poteri di gestione e di controllo della fauna selvatica, in forza della legislazione regionale, nonchè quale ente proprietario della strada. A sua volta, costituendosi, la Provincia di Pescara eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva da ritenersi, invece, sussistente in capo alla Regione sulla base della legislazione nazionale e regionale di settore. Con sentenza n. 718/2016, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, ritenendo non configurabile una condotta colposa degli enti convenuti e compensando le spese processuali.

2. In sede di appello il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1447/2019, in questa sede impugnata, riformava la decisione di prime cure, ritenendo la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro della Regione Abruzzo e della Provincia di Pescara e, per l’effetto, condannava i due enti convenuti, in solido, al pagamento in favore della Carrozzeria della somma di Euro 1.839,00, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio.

3. In questa sede, la Provincia di Pescara propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa in grado d’appello. La Regione Abruzzo e la Carrozzeria di M.D., intimati, non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con l’unico motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui alla L. 11 Febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9 e dell’art. 2043 c.c.. Erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Provincia di Pescara ricorrente”. La sentenza viene censurata laddove ha ritenuto la responsabilità concorrente della Provincia di Pescara per la mancata apposizione del cartello segnalante l’attraversamento di animali selvatici (posto a distanza di 2 km dal luogo dell’incidente), per la presenza di vegetazione lungo la carreggiata e per l’assenza di illuminazione stradale e di reti di recinzione. In parte qua, il giudice del gravame avrebbe omesso di considerare – in violazione degli artt. 38 e ss. C.d.S. e del Reg. di attuazione, art. 81 – che la segnaletica verticale, che indicava il pericolo di attraversamento della fauna selvatica, era stata regolarmente collocata in vicinanza dell’incrocio stradale, all’inizio del tratto suscettibile di attraversamento, con segnale di estensione, dovendosi collocare segnali idonei prima di ogni nuovo incrocio. In relazione all’assenza di illuminazione, rileva che, non trattandosi di strada urbana, non vi sarebbe alcuna disposizione prescrittiva di un obbligo di adeguata illuminazione. Infine, nell’accertare quali poteri fossero stati trasferiti in concreto alla Provincia e, cioè, se la Regione Abruzzo avesse messo quest’ultima nelle condizioni materiali di provvedere alla gestione e al controllo della fauna selvatica, ovvero se la Provincia, oltre a disporre dei poteri attribuitile dalla Regione “sulla carta”, avesse anche ricevuto i mezzi per farvi fronte, sarebbe evidente che la Regione Abruzzo non ha fornito alcun sostegno economico alla Provincia di Pescara, al fine di prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, facendo venire meno, con ciò, qualunque responsabilità in capo alla Provincia di Pescara.

1.2. Il motivo è manifestamente fondato con le precisazioni che seguono.

1.3. La sentenza impugnata ha anzitutto rilevato “sussistente la responsabilità della Regione Abruzzo, legittimata passiva rispetto alle domande dell’attore, in ragione della normativa statale e regionale del settore, in mancanza di prova, da parte del predetto ente, dell’esistenza e del contenuto della eventuale delega conferita in materia di controllo della fauna selvatica alla Provincia di Pescara” (sentenza impugnata: p. 5, 2 cpv.). Inoltre, ha ritenuto sussistente la concorrente responsabilità della Provincia di Pescara, “quale ente proprietario della strada provinciale SP n. (OMISSIS), (OMISSIS), percorsa dal sig. Z.I., per aver omesso di predisporre tutte le cautele idonee a consentire all’utente della predetta strada attraversata da fauna selvatica e già interessata da altri sinistri stradali tra veicoli e animali selvatici, di avvedersi per tempo dell’esistenza del pericolo costituito dall’esistenza del capriolo (apposizione del cartello segnalante l’attraversamento di animali selvatici a distanza di 2 km dal luogo dell’incidente, presenza di vegetazione lungo la carreggiata, assenza di illuminazione stradale e di reti di recinzione)” (sentenza impugnata: p. 5, ult. cpv. e p. 6, 1 cpv.). Per l’effetto, ha ritenuto la responsabilità concorrente dei due enti, e li ha condannati – in solido – al risarcimento del danno, cagionato al sig. Z., in favore della Carrozzeria Di M.D. quale titolare del credito vantato dal proprietario della vettura.

2. La recente giurisprudenza di questa Corte, con alcune pronunce emesse in giudizi risarcitori promossi proprio nei confronti della Regione Abruzzo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020), e individuando quest’ultimo ente quale legittimato passivo in via esclusiva per i danni cagionati da fauna selvatica, ha affermato i seguenti principi di diritto:

– “i danni cagionati alla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”;

– “nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.

2.1. In relazione a queste fattispecie, la legittimazione passiva ex art. 2052 c.c., spetta, pertanto, in via esclusiva all’ente regionale che, ove assuma che il danno sia stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, potrà rivalersi nei suoi confronti, laddove lo ritenga opportuno chiamandolo in causa nello stesso giudizio azionato dal danneggiato nei suoi confronti, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l’onere di dimostrare l’assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Regione, che non potrà avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell’ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari).

2.2. Purtuttavia, posto che la responsabilità riconosciuta dal Tribunale si basa su una negligenza della Provincia nella tenuta delle strade, ex art. 2043 c.c., oggetto della presente impugnazione, occorre precisare che tale titolo di responsabilità ben potrebbe concorrere con quello di cui all’art. 2052 c.c., per omessa di custodia di animali, azione per la quale risulta legittimata, in primis, la Regione Abruzzo, posto che i due titoli di responsabilità possono pacificamente concorrere (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9661 del 26/05/2020 (Rv. 65774;5 – 01); Sez. 3, Sentenza n. 25738 del 22/12/2015 (Rv. 638298 – 01); Sez. 3, Sentenza n. 25738 del 22/12/2015 (Rv. 638298 – 01)).

2.3. Tuttavia, nel caso in questione la responsabilità ex art. 2043 c.c., della Provincia va rigorosamente provata quanto al rapporto di causalità da chi deduce di essere stato danneggiato a causa della omessa apposizione di segnali di pericolo o di altri presidi a tutela della sicurezza dei veicoli circolanti su strada. E, sul punto, si richiama quanto già indicato in vari precedenti, vale a dire che spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell’ente pubblico. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l’attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare “ex ante”, quale è, con riguardo all’utilizzo della rete viaria, il reg. es. C.d.S., art. 84, comma 2, che impone, a fini generai-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l’installazione di segnali “quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza”. Pertanto, quand’anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell’ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, l’apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l’illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all’epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa (Sez. 3 -, Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020 (Rv. 657005 – 01); Sez. 3 -, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019 (Rv. 652994 – 01)).

2.4. Deve pertanto affermarsi, da un lato, la carenza di legittimazione passiva della Provincia ricorrente, quanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c., rilevabile ex actis per quanto sopra detto (cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 2951 del 2016). Dall’altro, per quanto riguarda la deduzione di responsabilità della Provincia ex art. 2043 c.c., affermata dal Tribunale, la assoluta carenza di motivazione in merito alla regola applicata con riguardo alla ravvisata responsabilità per mancanza di presidi o dissuasori apposti sulla strada provinciale. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè dal testo della motivazione si ricavano argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 (Rv. 641526 – 01); Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629830- 01)).

2.5. Del resto sotto l’apparente vizio di violazione di legge, è stata rappresentata la falsa applicazione della norma de qua, con riferimento al mancato scrutinio degli obblighi inerenti alla sicurezza sulla strada pubblica, non rinvenibili nella motivazione, posto che la normativa de qua non giunge a imporre la completa illuminazione delle pubbliche vie extraurbane, nè presidi di sicurezza allorchè il pericolo da segnalarsi non sia concreto in relazione alle circostanze di luogo e di tempo in cui si è verificato il fatto dannoso: il che racchiude, più propriamente, un vizio di motivazione apparente, il quale si realizza qualora sia del tutto mancata ogni motivazione su circostanze decisive ai fini dell’applicazione della norma. Il ricorso per cassazione, difatti, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti in sostanza l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, all’opposto, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass.Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 (Rv. 627268- 01)).

3. Conseguentemente, la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Pescare, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza con rinvio al Tribunale di Pescara, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta-i terza civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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