Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8206 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. II, 06/04/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 06/04/2010), n.8206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33265-2006 proposto da:

D.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO

59, presso lo studio dell’avvocato AIELLO GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERRARA C. FABRIZIO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 689/2005 del GIUDICE DI PACE di GELA,

depositata il 20/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Ferrara Fabrizio, difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi scritti e alla memoria;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – D.C.S. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 689 del 2005, non notificata, con la quale era stata rigettata la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 20030099 del 14 aprile 2003 con la quale gli veniva irrogata la sanzione Euro 7.509,07 per la violazione della L. n. 898 del 1986, art. 4, lett. c). L’opponente deduceva la confusa ricostruzione del quadro normativo di riferimento e l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione per il superamento del termine di decadenza prescritto dalla legge, posto che l’accesso era avvenuto il 25 novembre 1999 e la notifica del processo verbale di contestazione in data 18 luglio 2000.

L’Ispettorato repressione frodi, costituito con un funzionario, contestava l’opposizione e ne chiedeva il rigetto, in particolare deducendo l’avvenuto rispetto del termine massimo di 180 giorni in considerazione del fatto che la Guardia di Finanza aveva prima dovuto raccogliere numerosi dati relativi alle violazioni e aveva completato la relativa istruttoria soltanto il 23 marzo 2000, data alla quale andava considerata conclusa la fase di accertamento.

2. – Il Giudice di Pace nella sua ampia motivazione precisa che il ricorso in questione traeva origine da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Gela presso l’azienda dell’odierno ricorrente nel corso della quale era stata accertata: la a) mancata identificazione dei capi; b) la mancata sottoposizione dei capi alla eradicazione della brucellosi; c) la tenuta irregolare dei registri aziendali. Malgrado tali omissioni e irregolarità erano stati chiesti ed ottenuti i premi AIMA con riferimento alle annualità 1997, 1998 e 1999, quanto all’allevamento di capi ovino-caprini. In particolare, dall’esame della documentazione amministrativo- contabile, era emerso che l’allevatore aveva identificato i propri capi di bestiame mediante apposizione di contrassegni soltanto a partire dall’anno 1999 senza aver effettuato alcuna preventiva richiesta al servizio veterinario competente così violando il D.P.R. n. 317 del 1996, art. 5, tanto che lo stesso servizio veterinario nel corso di un controllo effettuato il 6 e il 16 gennaio 1999 aveva rinvenuto il gregge sprovvisto di marchi identificativi. L’allevatore poi non aveva sottoposto i capi di bestiame al controllo per l’eradicazione della brucellosi negli anni 1997 e 1998 mentre ciò aveva fatto per l’anno 1999 solo in data 21 settembre. Infine, era risultato che il registro aziendale di cui al D.P.R. n. 317 del 1996, art. 3, comma 3, non era stato istituito per l’anno 1997, era stato istituito in ritardo per il 1998 (1 aprile 1998) e non risultava aggiornato per l’anno 1999.

Il Giudice di Pace poi riepilogava la normativa applicabile, concludendo per la sussistenza delle violazioni contestate.

Quanto al mancato rispetto del termine di 180 giorni nella contestazione il Giudice di Pace rilevava che “data la complessità delle indagini svolte, il termine dal quale decorrono i 180 giorni previsti dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 4 è il 23 marzo 2000, momento in cui i militari accertatori hanno avuto completa conoscenza di tutti gli elementi costituenti violazione alle normative in materia di percezione degli aiuti comunitari …”.

3. – Resiste con controricorso la parte intimata.

4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

4.- Parte ricorrente ha depositato memoria.

5. – I motivi del ricorso.

5.1 – L’odierno ricorrente formula due motivi di ricorso. Col primo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1986, art. 3 in relazione al D.M. n. 453 del 1992, art. 27, comma 2, lett. a), nonchè dell’art. 115 c.p.c., nonchè ancora omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Osserva il ricorrente che nella contestazione contenuta nell’ordinanza ingiunzione si faceva espressamente riferimento alla violazione della L. n. 898 del 1986, che richiede l’esposizione di dati e notizie false. Nel verbale invece non si dava atto di alcuna contestata condotta fraudolenta ma solo di una serie di mere irregolarità. Aggiunge ancora che il D.M. n. 453 del 1992, art. 27, secondo comma, vietava l’erogazione di aiuti di natura pubblicistica nei confronti degli allevatori che non sottoponevano i propri animali alle operazioni di eradicazione della brucellosi e che la norma appena richiamata era stata recepita soltanto dal 1 gennaio 1999 dalla regione Sicilia.

Aveva inoltre errato il Giudice di Pace all’applicazione dell’art. 115 c.p.c. “posto che non pi era traccia alcuna di produzione rituale delle dichiarazioni cui ha fatto riferimento il Giudice di Pace” relative alla sottoposizione dei capi alla eradicazione della brucellosi. A suo giudizio la locuzione “non sottopongono” contenuta nella norma implica non solo il fatto materiale del mancato controllo, ma anche la condotta dell’allevatore che per fatto allo stesso imputabile sì rifiuti, eluda o comunque si sottragga volontariamente al controllo. In ogni caso il controllo sanitario non postula un facere dell’allevatore, ma invece un preciso obbligo del servizio veterinario. L’odierno ricorrente aveva fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per adempiere alla norma perchè il controllo era stato omesso dal servizio veterinario. In particolare il Giudice di Pace aveva omesso del tutto di motivare “in relazione al fatto che i controlli sanitari, per l’anno 1998, sono stati eseguiti il 7 marzo 1998”. Quanto al 1999 la verifica era stata effettuata il 21 settembre 1999, ma non in violazione dei termini posto che la denuncia era stata tempestiva.

5.2 – Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1986, art. 4 nonchè vizio di motivazione. Quanto al mancato rispetto del termine massimo di 180 giorni entro il quale doveva essere effettuata la contestazione, osserva il ricorrente che il lasso di tempo intercorso tra l’accesso all’allevamento, avvenuto il 25 novembre 1999, e la data del 23 marzo 2000, indicata come momento ultimo di acquisizione dei dati, era dovuto al fatto che i militari avevano eseguito contemporaneamente una serie di operazioni a carico di diversi allevatori. Si era trattato quindi di un accertamento multiplo in cui “il rispetto del termine non può essere collegata l’acquisizione di dati relativi ad altri allevatori le cui posizioni sono del tutto svincolate le une dalle altre”. In tal modo si era eluso il vincolo di legge nel rispetto del termine posto che la Guardia di Finanza aveva ritenuto di operare simultaneamente controlli su 123 allevamenti.

6. – II ricorso è manifestamente infondato e va respinto.

6.1 – Con riferimento al primo motivo, ritiene il Collegio che le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al rilievo della falsità delle dichiarazioni e alla loro mancata acquisizione al giudizio non assumano alcuna rilevanza, posto che, quanto al primo profilo, ai fini della violazione amministrativa in questione è sufficiente la mera dichiarazione, anche colposa, circa la sussistenza dei requisiti e che, quanto al secondo, non è in discussione che sia stata avanzata richiesta per i contributi AIMA e che gli stessi siano stati erogati. La vicenda nasce proprio da un controllo effettuato nel 2000 a erogazioni già avvenute, controllo effettuato sulla documentazione posta a disposizione dal ricorrente.

Quanto al dedotto vizio motivazionale con riguardo alla violazione delle norme sulla sottoposizione del bestiame alla eradicazione della brucellosi, il Giudice di Pace ha applicato correttamente tale normativa, avendo semplicemente affermato che la denuncia prevista dalla normativa a carico dell’allevatore non era stata effettuata in epoca precedente al 1999. Al riguardo (pag. 4 della sentenza) il Giudice di Pace afferma: “Come meglio riportato al punto precedente, l’allevatore D.C. per gli anni 1997 e 1998 non ha provveduto all’identificazione dei capi di bestiame in suo possesso non consentendo, in tal modo, al servigio veterinario di poter effettuare i controlli per l’eradicazione della brucellosi”.

Tale diversa ratto decidendi non risulta contestata, avendo invece il ricorrente affermato che la denuncia vi fu anche per il 1998 (si richiama la data del 7 marzo del 1998). Di tale circostanza non si fa alcuna menzione nella motivazione del Giudice di Pace e l’affermazione del ricorrente, quindi, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla indicazione specifica della avvenuta deduzione di tale circostanza già in sede di opposizione e della relativa allegazione, con precisi riferimenti agli atti, in mancanza dei quali a questo giudice è inibito l’accesso agli atti (per la violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso). Anche con riferimento all’anno 1999, il Giudice di Pace ha specificamente motivato, affermando che (sempre pag. 4): “Per quanto attiene alt anno 1999, il Servigio Veterinario nel corso di un controllo in data 16 gennaio 1999 aveva rinvenuto il gregge sprovvisto dei marchi identificativi, la successiva apposizione dei marchi era avvenuta da parte del ricorrente senza che lo stesso aveva formulato richiesta al Servilo veterinario. Per lo stesso anno l’allevatore risulta aver sottoposto i capi alle operazioni di eradicazione della brucellosi in data 21 settembre 1999 e pertanto oltre i tempi previsti del D.M. n. 453 del 1992, art. 3”. Anche per l’anno 1999 vanno fatte le stesse considerazioni esposte per l’anno 1998, avendo chiaramente, anche in questo caso, il Giudice di Pace fatto riferimento, da un lato, alla mancata identificazione del bestiame, accertata nel gennaio 1999, e, dall’altro, alla tardività della attività di sottoposizione dei capi di bestiame ai necessari controlli sanitari. Anche in questo caso il Giudice di Pace non fa riferimento a denunce precedenti, che vengono invece assunte dal ricorrente ma, come per l’anno 1998, con affermazioni generiche ed in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

6.2 – E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo, quanto al rispetto del termine di 180 giorni nell’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, decorrente dal completamento degli accertamenti istruttori. 11 Giudice di Pace ha, infatti, chiarito che i dati da acquisire riguardavano anche soggetti diversi dall’Ispettorato con conseguente ulteriore lasso di tempo da considerare. Al riguardo era risultato che l’AIMA aveva trasmesso gli ultimi dati il 7 febbraio 2000, mentre l’ASL di competenza li aveva trasmessi il 25 febbraio del 2000.

Sulla base di tali dati di fatto il Giudice di Pace ha ritenuto che “data la complessità delle indagini svolte, il termine dal quale decorrono i 180 giorni previsti dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 4 è il 23 marzo 2000, momento in cui i militari accertatori hanno avuto completa conoscenza di tutti gli elementi costituenti violazione alle normative in materia di percezione degli aiuti comunitari …”. Tale valutazione appare congrua, adeguatamente motivata e conforme ai principi affermati al riguardo da questa Corte che ha avuto più volte occasione di affermare che il termine decorre dalla conclusione dell’accertamento, la cui durata va valutata in relazione al caso concreto e non è collegata alla violazione dalla quale decorrono i termini di 5 anni (Cass. 2009 n. 7951), nonchè che il termine deve essere congruo e che tale giudizio è insindacabile in cassazione sè adeguatamente motivato (Cass. 2009 n. 9454; Cass. 2007 n. 9311).

Nel caso in questione, come si è detto, il giudice di pace ha dato atto della complessità delle indagini e, valutata complessivamente la situazione concreta, ha ritenuto che fosse congruo il termine utilizzato per gli accertamenti, facendo decorrere dal 23 marzo 2000 il termine per la notifica.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.000,00 Euro per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA