Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8205 del 27/04/2020
Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 27/04/2020), n.8205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34222/2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Biella, via Repubblica n.
13, presso lo studio dell’avv. M. Cavicchioli, che lo rappresenta e
difende giusta procura spillata in calce alla copia analogica del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 08/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da S.M., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere rimasto coinvolto in contrasti religiosi per aver accompagnato, nel proprio villaggio, alcuni ragazzi mussulmani, presso la chiesa cristiana e per questo fu accusato di volerli convertire al cristianesimo, e di aver disonorato Maometto. A seguito di continue intimidazioni nei suoi confronti e della sua famiglia, temendo per la propria incolumità decise di emigrare all’estero.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per totale difetto di motivazione e per la mancata fissazione dell’udienza per l’audizione del ricorrente, in assenza di video registrazione del colloquio, davanti alla Commissione territoriale; (ii) sotto un secondo profi o, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, stante la situazione di violenza generalizzata e diffusa presente in Pakistan, soprattutto in riferimento alla regione del Punjab da cui proviene il richiedente asilo; (iii) sotto un terzo profilo, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione della mancata considerazione della fede religiosa cristiana professata dal ricorrente, all’interno di una regione a maggioranza mussulmana.
Il primo motivo è infondato, in quanto l’udienza risulta essere stata fissata in data 3.10.2018, come anche riconosciuto dal ricorrente (v. ricorso alle pp. 6 e 7), anche se non si è dato corso all’audizione dell’interessato (art. 35 bis, comma 10) perchè il giudice non l’ha, discrezionalmente, ritenuta necessaria (Cass. sent. 5973 del 2019).
Il secondo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito – in termini di mero dissenso – sull’accertamento di fatto del Tribunale, che è basato su adeguate fonti informative (Resetting Pakistan’s relations with Afghanistan, Pakistan country information and Guidance, e Pakistan challenges & perspectiyes, 2014, nonchè il sito (OMISSIS)), come richiesto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (Cass. n. 111101/19), essendo, pertanto, il convincimento dei giudici d’appello formatosi nel rispetto delle norme di cui alla rubrica.
Il terzo motivo è inammissibile, perchè non sussiste nessun omesso esame del profilo attinente alla fede religiosa professata dal ricorrente e perchè le censure mirano a una nuova valutazione del racconto del richiedente asilo e, quindi, al merito della decisione, finalità non consentita nel presente giudizio di legittimità ed inoltre, non censurano la decisiva ratio di non credibilità della narrazione dell’odierno richiedente asilo.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020