Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8205 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8205 Anno 2016
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 25337-2011 proposto da:
VALLI

BRUNO

VLLBRN26B14C052D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 51, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FEDERICO MACCONE;
– ricorrente 2016
123

contro

MIRAMONTI ENRICO MRMNRC36M020052V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO TROTTA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAUSTO

Data pubblicazione: 22/04/2016

BONGIORNI;

– controricorrente –

nonchè contro
FALLIMENTO CONCERIA RINALDO MIRAMONTI & FIGLIO S.r.l.

in persona del Curatore pro tempore;
– Intimato –

D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO RUFINI, difensore del
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito

l’Avvocato

GIUSEPPE

RIZZO,

con

delega

dell’Avvocato FRANCESCO TROTTA difensore del
controricorrente, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO

CELESTE che ha concluso per

l’inammissibilità, in subordine per il rigetto
ricorso.

avverso la sentenza n. 2284/2011 della CORTE

CONSIDERATO in FATTO
Miramonti Enrico chiedeva al Tribunale di Milano — Sezione
Distaccata di Legnano- che venisse dichiarata la nullità del
rogito del 24.7.2001 di vendita immobiliare (successivo ad un

giugno del medesimo anno) stipulato tra esso attore, quale
venditore, e Valli Bruno, in qualità di acquirente, in quanto
dissimulante un patto commissorio ovvero, in subordine, in
quanto viziato per illiceità della causa ex artt. 1344 e 2744 c.c.
ovvero, ancora in subordine, la declaratoria di rescissione dello
stesso negozio ai sensi dell’art. 1448 c.c..
Radicatosi il contraddittorio il Valli deduceva di non aver mai
mutuato somme all’attore e chiedeva il rigetto dell’avversa
domanda. Interveniva, inoltre, in giudizio il Fallimento della
Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio S.r.l..
L’adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 157/2009,
dichiarava la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1344 c.c.
ritenendolo in frode alla legge.
Avverso la suddetta decisione interponeva appello il Valli
chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
Il Miramonti e l’anzidetto Fallimento resistevano al gravame di
cui chiedevano il rigetto.

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preliminare di vendita del 19.4 ed a due scritture private del

Con sentenza n. 2284/2011 l’adita Corte di Appello di Milano,
in parziale accoglimento del formulato gravame ed in parziale
riforma dell’impugnata decisione, dichiarava inammissibile
l’intervento svolto dal succitato Fallimento, condannando

giudizio in favore del Valli.
Tale ultimo appellante veniva, viceversa, condannato al
pagamento delle spese del gravame in favore del Miramonti.
Per la cassazione della pronuncia della Corte distrettuale ricorre
il Valli con atto affidato a due ordini di motivi.
Resiste con controricorso il Miramonti Enrico.
Ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il Valli.
RITENUTO in DIRITTO
I.-

In via preliminare la Corte deve affermare l’assoluta

infondatezza dell’eccezione, pure —come da atti- sollevata,
relativa alla nullità della procura rilasciata per il controricorso.
La mera deduzione della residenza all’estero della parte che ha
rilasciato procura speciale in calce al controricorso non rende
fondata l’anzidetta sollevata eccezione.
2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
motivazione contraddittoria in relazione all’effettiva natura del
contratto per cui è causa che svolgeva una funzione sostitutiva

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quest’ultimo alla refusione delle spese del doppio grado del

delle precedenti intese fra le parti.
Il motivo non può essere accolto.
Innanzitutto deve rilevarsi come il motivo sia carente e manca di
una specifica indicazione del fatto controverso in ordine al quale

Per di più

il ricorrente

fa riferimento, col motivo, alla

valutazione —in fatto e peraltro correttamente svolta dalla Corte
territoriale- del collegamento fra vari preliminari ed il contratto
definitivo inter partes aventi ad oggetto l’immobile e, quindi, fra
tutti gli accordi intervenuti ( 14, 21 giugno, nonchè luglio 2001).
Senonchè lo stesso odierno ricorrente ammettendo che “è pur
vero che l’odierno ricorrente aveva sostenuto” la mancanza di

qualsivoglia collegamento funzionale” fra atti ( come già

acutamente rilevato da Corte distrettuale) finisce col menomare
la valenza della censura oggi mossa alla decisione gravata.
Tale censura appare oggettivamente contraddittoria.
Ed il ricorrente stesso, in sostanza, ripercorre col motivo qui in
esame questioni valutative generiche, finendo col chiedere
inammissibilmente un sostanziale riapprezzamento di elementi
fattuali già consonamente valutati in sede di merito.
Il motivo è, dunque, inammissibile.

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si sarebbe verificata la denunciata carenza rnotivazionale

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione degli artt. 1344 e 2744 c.c. in relazione alla ritenuta
sussistenza di un c.d. patto marciano (in frode alla legge).
Quella oggi proposta col motivo qui in esame dalla parte

processo, né congruamente allegata come questione già sollevata
dalla stessa parte.
Nen risulta ,infatti, né il ricorrente adduce dove e quando la
questione oggi portata all’attenzione di questa Corte sia stata
dapprima svolta,
Il motivo viene, addirittura, formulato in senso ipotetico
allorchè vi si afferma “se con tale frase la Corte ha inteso
prendere posizione sulla validità del patto” .”tale
ragionamento non apparirebbe sufficientemente esplicato….”,
La perplessità di formulazione del motivo (escludente di per sé la
riferibilità alla decisione impugnata)

finisce, dunque, per

confliggere con la nota regola che impone la specificità del
motivo di ricorso sancendone —in assenza- l’inammissibilità.
A tal proposito non può che ribadirsi il noto principio per cui
ricorso per cassazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la
cassazione della sentenza impugnata aventi i requisiti di

()

ricorrente è questione nuova non dedotta nei precedenti gradi del

specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata” (
Cass. n. 15592/2007).
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
4.- Il ricorso, alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e

5.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si
determinano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore
del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in C
5.700,00, di cui E 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed
accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 21 gennaio 2016.

ritenuto, deve essere rigettato.

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