Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8204 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16533/2014 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VENTIQUATTRO

MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRANDE (studio

legale CHIOMENTI), che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

GLOBE INTERNATIONAL 2000 SRL, IN LIQ.;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 727/22/2014, emessa il 22/01/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 22 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 287/24/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della IGIARA srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2002. La CTR osservava in particolare che ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, i documenti non esibiti/non trasmessi dalla società contribuente non potevano essere presi in considerazione, non parendo giustificato tale comportamento della contribuente medesima, le cui allegazioni difensive apparivano comunque infondate. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione G.L. quale socio della IGIARA srl, nelle more cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta, deducendo due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

All’adunanza del 15 giugno 2016 questa Corte ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della società contribuente estinta.

A seguito del mutamento del rito camerale disposto con il D.L. n. 168 del 2016, veniva formulata e comunicata proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso per inottemperanza a detto ordine, fissandosi nuova adunanza per la trattazione del procedimento.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Risulta pacifico che la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Globe International 2000 srl in liquidazione non si è perfezionata, essendo stata tentata senza esito giuridicamente valido presso la sua sede legale il 9 agosto 2016 e presso il domicilio del suo liquidatore il successivo 18 agosto 2016.

A fronte di tali evenienze il ricorrente doveva necessariamente farsi parte diligente e quindi ricercare sollecitamente altri luoghi presso i quali tentare nuovamente la notificazione dell’atto, con la necessaria tempestività.

Va infatti in merito ribadito che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Sez. U., Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01).

Ciò non è all’evidenza avvenuto nel caso di specie e quindi deve considerarsi irrimediabilmente consumato il termine perentorio assegnato da questa Corte con detta ordinanza interlocutoria.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; nulla per le spese stante la mancata difesa sostanziale dell’Agenzia fiscale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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