Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8204 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8204 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 8779-2012 proposto da:
COLANERI DAVIDE, elettivamente domiciliato

in

ROMA,

VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato EMILIO
NICOLA RICCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2016
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CONSOB – COMMISSIONE NAZ.PER LA SOCIETA E LA BORSA
80204250585, in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.
MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO
BIAGIANTI, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 22/04/2016

agli avvocati PAOLO PALMISANO, MARIA LETIZIA ERMETES;
– controzicarrente –

avverso la sentenza n. 2531/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
ANTONELLO

COSENTINO;

udito l’Avvocato SCIATTA Rasa, con delega depositata
in

udienza dell’Avvocato RICCI Emilio, difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PALMISANO Paolo, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il

P.M.

in persona del SostituLo Procuratore

Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per
l’inammissibilità in sub rigetto del ricorso.

udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Davide Colaneri ricorre contro la CONSOB per la cassazione della sentenza con cui la Corte di
appello di Roma ha rigettato la sua opposizione ex art. 187 septies D.Lgs. 58/98 (in prosieguo: T.U.F.)
avverso la delibera n. 17407/10 con la quale la stessa CONSOB gli ha comminato la sanzione amministrativa
pecuniaria di C 356.280,18.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria ex art. 187 quater, primo
comma, D.Lgs. 58198, per un periodo di quattro mesi, e la confisca di un immobile per un valore di E

La CONSOB ha ritenuto il dott. Colaneri responsabile dell’illecito di cui all’articolo 187 bis, comma quater,
T.U.F., per avere egli, in qualità di amministratore unico di CA.BIM. srl, disposto tra il 22 e il 25 luglio
2005 l’acquisto di 180.000 azioni CDB Web Tech spa, per un valore di E 556.138,36, utilizzando
l’informazione (il cui carattere privilegiato conosceva o poteva conoscere) concernente il progettato avvio,
da parte della CDB Web Tech spa, di una nuova iniziativa di investimento in imprese in difficoltà; avvio reso
pubblico tramite un comunicato stampa della CDB Web Tech spa del 28.7.05 e presumibilmente comunicato
al Colaneri dal suo amico e consulente finanziario Alessio Nati, persona vicina all’ing. Carlo De Benedetti,
presidente e principale azionista della CDB Web Tech spa.
La Corte d’appello ha disatteso tutte i motivi spesi dal doti Colaneri nella propria opposizione alla delibera
della CONSOB, affermando, in sintesi, che nella specie
a) non ricorreva la lamentata violazione dei termini di contestazione della violazione di cui all’articolo
141.689/81;
b) non ricorrevano le lamentate violazioni del principio della separazione tra funzioni di accertamento
e funzioni deliberative e del principio del contraddittorio e dei principi di neutralità ed imparzialità
dell’Autorità amministrativa;
e) doveva ritenersi provato, in base al legittimo utilizzo di presunzioni, che il dott. Colaneri,
acquistando titoli CDB Web Tech tra il 22 e il 25 luglio 2005, avesse utilizzato l’informazione
relativa all’avvio di una nuova iniziativa di investimento da parte di tale società, resa pubblica solo il
28.7.05, e fosse consapevole della natura privilegiata di tale informazione;
d) Nel trattamento sanzionatorio applicato con la delibera impugnata non si potevano ravvisare
violazioni del principio di proporzionalità tra violazione contestata e sanzione irrogata.
Il ricorso per cassazione del dott. Colaneri si articola su cinque motivi.
Con il primo motivo, riferito promiscuamente ai numeri 3 e 5 dell’ articolo 360 n. 3 cpc, si denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’ articolo 14, secondo comma, 1. 689/81 e il vizio motivazionale in cui la
1

734.278,45.

Corte territoriale sarebbe incorsa identificando la decorrenza del termine di contestazione dell’illecito ascritto
al dott. Colaneri nella data (22.5.09) di ricezione di una informativa da parte della Banca Intermobiliare
(presso la quale lavorava il menzionato sig. Alessio Nati); secondo il ricorrente la Consob disponeva di tutti
gli elementi necessari all’accertamento dell’illecito fin dal 24.7.07, data dell’audizione del sig. Nati, e la
sentenza gravata non spiegherebbe né l’utilità della informativa da parte della Banca Interrnobiliare né le
ragioni di giustificazione della duplice inerzia (dall’ottobre 2007 al giugno 2008 e dall’agosto 2008

Con il secondo motivo si deduce il “vizio di motivazione in merito all’inesistenza dell’abuso informazione
privilegiata” argomentando che:
dall’analisi dell’istruttoria espletata dalla CONSOB sarebbe risultato che il Colaneri non conosceva, né
poteva conoscere, il carattere privilegiato delle informazioni (eventualmente in possesso del dott. Nati)
inerenti la CDB Web Tech spa;
b) le modalità con cui si era realizzato l’investimento sarebbero state del tutto coerenti con la prassi degli
investimenti mobiliari tramite intermediario autorizzato;
c) la somma investita nelle azioni CDB Web Tech spa (circa il 45% dell’investimento nel comparto
azionario) sarebbe stata proporzionata rispetto agli altri investimenti

azionari ed al plafond

complessivo;
d) non sarebbe vero che — come affermato dalla CON SOB e condiviso dalla Corte di appello — le
indiscrezioni giornalistiche sui programmi della CDB Web Tech spa sarebbero state inidonee a fornire
alcuna evidenza della intenzione dell’ing. De Benedetti di realizzare l’iniziativa imprenditoriale in
questione tramite la CDB Web Tech spa; al contrario, secondo il ricorrente, sarebbero state sufficientemente esplicite, •in tale senso, le notizie pubblicate sulla stampa specializzata a partire dal dicembre
2004.
Con il terzo motivo si deduce la “illegittimità del metodo deduilivo-dimostrativo usato da COMS’OB”
censurando la sentenza gravata per aver fondato l’accertamento di responsabilità del dott. Colarieri sulla base
di mere presunzioni attinenti l’epoca di acquisto e vendita, da parte del medesimo, delle azioni in questione,
nonché dei valori medi di quotazione del titolo del relativo periodo; secondo il ricorrente !a Corte d’appello
avrebbe errato nell’affidarsi ad un ragionamento esclusivamente presuntivo (giustificando tale opzione con
l’assunto che la natura dell’illecito sarebbe stata incompatibile con la possibilità di offrire del medesimo una
prova non indiziaria), quando ben sarebbe stato possibile utilizzare, nella specie testimonianze o prove
documentali.
Con il quarto motivo si deduce il “vizio di motivazione in merito alla sproporzione della sanzione
pecuniaria ingiunta”. Assume al riguardo il ricorrente che, nella specie il cumulo della sanzione principale e
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all’aprile 2009) nell’attività istruttoria della CONSOB

di quella accessoria della confisca assumerebbero importo di gran lunga superiore al valore dell’utile
realizzato con l’operazione finanziaria sanzionata, con conseguente violazione del principio di
proporzionalità di cui all’articolo 14 della direttiva CEE 2003/6.
La CONSOB si è costituita con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato.
Al riguardo va preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5395/07,
hanno enunciato il principio secondo cui per la CONSOB il termine per la contestazione dell’illecito decorre
dal momento in cui la stessa risulti “in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa
tener conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello
svolgimento dei compiti ai suddetti organi assegnati”. Tale principio è stato ripreso dalla giurisprudenza di
questa Sezione, con la precisazione che “il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il
“dies a quo” del termine previsto dall’art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica
degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità
da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuata nel momento in cui detta autorità
abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione
segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di
tale acquisizione e valutazione” (sent. n. 3043/09) e che, mentre la relazione dell’indagine deve essere
redatta dagli uffici della CONSOB ed esaminata dalla Commissione nel tempo strettamente indispensabile,
senza ingiustificati ritardi, “occorre, invece, individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il
momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento
dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa”(sent. n. 25836/11).
Ciò premesso, si osserva che, come riportato a pagina 4 della sentenza gravata, nell’opposizione
all’impugnata delibera sanzionatorio il doti Colaneri aveva dedotto che “la CONSOB, fin dal 24 luglio 2007,
ossia dal giorno dell’audizione del Nati Alessio (manager della Banca Intermobiliari di Investimenti e
Gestioni spa) del quale il Colaneri era cliente ed amico), era perfettamente a conoscenza di tutti gli
elementi in seguito posti a base della formale contestazione eseguita ben due anni dopo, ossia il 14 luglio
2009, senza che fosse in alcun modo chiara la ragione per la quale la CONSOB aveva atteso tanto tempo
per notificare la relativa contestazione all’incolpato”.
3

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15/1/16, per la solo la CONSOB ha depositato memoria
e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

A fronte di tale deduzione il giudice territoriale si è limitato a svolgere i seguenti rilievi:
l’indagine amministrativa a carico del dott. Colaneri era complessa e collegata con le indagini a
carico di altre persone, cosicché la stessa postulava “un monitoraggio, graduale ed unitario, per
verificare, in tempi concentrati, la sussistenza di illeciti imputati a soggetti diversi ma aventi
un’unica matrice”;
conseguentemente, doveva giudicarsi non censurabile la scelta della CON SOB di svolgere un’unica
attività istruttorie di indagine tendente all’accertamento delle responsabilità non solo del Colaneri ma
in ragione di quanto sopra, il momento dell’audizione del sig. Nati non poteva segnare il momento
di decorrenza del termine di contestazione, giacché tale audizione costituiva “soltanto uno dei
molteplici atti istruttori esplicati nel quadro di quella complessa attività di accertamento” e che
venne successivamente seguito da un’ulteriore attività “caratterizzata da acquisizione di dati

elementi, da verifiche, assunzione dichiarazioni di audizioni degli interessati con il relativo
riscontro; 11 tutto culminato con le ultime informative pervenute 22 maggio 2009, che hanno appunto
segnalo la chiusura definitiva delle indagini”.
Sulla scorta di tali rilievi la Corte d’appello ha concluso che il tempo complessivo dell’indagine non poteva
giudicarsi eccessivo, anche in considerazione dei carichi di lavoro complessivi della CONSOB, e che
pertanto la decorrenza del termine di contestazione andava ancorata.
Tale motivazione va giudicata insufficiente.
Al riguardo Collegio non intende di scostarsi discostarsi dai condivisi principi che:
il giudice non può, ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine di contestazione
dell’illecito amministrativo, sostituirsi all’amministrazione nel valutare l’opportunità di atti istruttori
collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. n. 16642/05);
le valutazioni relative alla congruità del tempo impiegato nelle indagini necessarie per pervenire
all’accertamento dell’illecito si risolvono in giudizi di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se
adeguatamente motivati (Cass. 9311/07).
Proprio da tali principi, tuttavia, discende che il giudice di merito, a fronte di circostanziate doglianze con cui
l’opponente denunci l’ingiustificata dilatazione dei tempi di contestazione, deve specificamente motivare
sulle ragioni che lo inducono a giudicare tali tempi ragionevoli e congrui; in sostanza, il giudice di merito
deve compiere un’indagine puntuale per determinare il tempo ragionevolmente necessario all’autorità per
giungere alla contestazione dell’illecito, specialmente quando i tempi dell’indagine siano stati particolarmente
ampi, le violazioni contestate si siano esaurite in un arco cronologico ristretto, la struttura dell’indagine si sia
caratterizzata per la presenza di prolungati intervalli di inattività.
Nella sentenza gravata tale specifica motivazione è del tutto carente. La Corte d’appello, infatti, si limita ad
affermare, in termini meramente apodittici, che le indagini a carico del Colaneri erano complesse e collegate
a quella carico di altri soggetti e che “le attività istruttorie successive al 24 luglio 2007, lungi dal poter
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c)/

anche degli altri incolpati;

essere considerate come meramente rutinarie e dall’integrare possibili profili di durata abnorme, risultano
essere state pur sempre pertinenti all’ipotesi di abuso su cui la CONSOB stava lavorando”; la sentenza
gravata, tuttavia:
non spiega cosa gli atti di indagine successivi dall’audizione del signor Nati (cioè di colui che aveva
fornito al dott. Colaneri l’informazione privilegiata per cui è causa) abbiano aggiunto, ai fini della
formulazione della contestazione, agii elementi forniti da detta audizione;
non spiega perché lo svolgimento degli atti di indagine compiuti dopo l’audizione del signor Nati
indagine, consistente nell’acquisizione di informazioni dall’intermediario dove il Nati lavorava, risale
al 22 maggio 2009), nonostante che le operazioni finanziarie poste in essere con abuso
dell’informazione privilegiata fossero concentrate in un arco di soli tre giorni (tra il 22 e il 25 luglio
2005, quando il Colaneri acquistò 180.000 azioni CDB Web Tech spa, poi rivendute tra il 29 luglio
e il 3 agosto 2005, vedi pag. 3 della sentenza gravata);
trascura di esaminare le deduzioni dell’opponente in ordine alla sussistenza di due protratti periodi di
stasi delle indagini (il primo dall’ottobre 2007 al giugno 2008 e il secondo dall’agosto 2008 all’aprile
2009).
Il primo motivo di ricorso va quindi accolto; la necessità che il giudice territoriale riesamini l’eccezione
preliminare di decadenza, emendando i rilevati vizi motivazionali, preclude logicamente, in questa sede, la
trattazione delle censure formanti oggetto degli altri motivi, che pertanto devono dichiararsi assorbiti.
In definitiva la sentenza gravata va cassata con rinvio; spese al merito.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che regolerà anche le
spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2016.

richiedesse quasi un armo e dieci mesi (l’audizione del Nati risale al 24 luglio 2007, l’ultimo atto di

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