Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8204 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste

n. 87, presso l’avv. Colabucci Alessandra, rappresentato e difeso

dall’avv. Urciuolo Antonio giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 318/05/04, depositata il 21

gennaio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di L.G. per omessa dichiarazione di plusvalenza realizzata a seguito di cessione di azienda al figlio A..

Il giudice di appello ha ritenuto che gli elementi induttivi addotti dall’Ufficio per accertare l’esistenza e l’entità dell’avviamento non fossero sufficienti ad escludere la natura gratuita dell’atto.

2. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità per difetto di legittimazione, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, del ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale non è stato parte del giudizio di appello, proposto dall’Agenzia delle entrate nel 2002.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione dell’epoca in cui si è formata la detta giurisprudenza.

2. Ancora in via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal resistente: la prima, concernente la tempestività dell’impugnazione, perchè l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data 8 marzo 2006 (come risulta dal relativo timbro: Cass., Sez. un., n. 14294 del 2007), ultimo giorno utile a fronte del deposito della sentenza avvenuto il 21 gennaio 2005; la seconda, con cui si lamenta la violazione degli artt. 360, 366 e 366 bis c.p.c., in quanto il ricorso è sufficientemente chiaro nella esposizione delle censure e il citato art. 366 bis, concernente le modalità di formulazione dei motivi, non è applicabile nella specie ratione temporis (sentenza depositata prima del 2 marzo 2006).

3. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione, fra l’altro, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, artt. 782 e 1367 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè vizio di insufficiente motivazione: osserva al riguardo che il giudice a quo non ha valutato che, nella scrittura privata in questione, si parla espressamente (come risulta da alcuni passaggi riportati testualmente nel ricorso) di compravendita, con indicazione del relativo prezzo; e deduce inoltre che, in merito agli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio ai fini della dimostrazione del carattere oneroso della cessione e della quantificazione dell’avviamento (uso della semplice scrittura privata, mancanza di una vera e propria collaborazione nell’esercizio dell’attività da parte del figlio cessionario, ubicazione dell’azienda), la motivazione della sentenza appare apodittica ed illogica.

Il motivo è, nel suo complesso, fondato.

In particolare, la pronuncia del giudice d’appello si rivela effettivamente non sorretta da motivazione adeguata in ordine all’accertamento – decisivo ai fini della definizione della controversia, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 5, – della natura, onerosa o gratuita, del negozio stipulato dal contribuente: manca, soprattutto, l’attività, che riveste preminente rilievo al fine anzidetto e costituisce indagine di fatto tipicamente spettante al giudice di merito (e, come tale, esige congrua e corretta motivazione), consistente nella interpretazione delle clausole negoziali, secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale, allo scopo di accertare la natura intrinseca dell’atto con cui è stato operato il trasferimento del bene (anche prescindendo dal contenuto di clausole o dichiarazioni inserite per finalità incoerenti rispetto agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso: Cass. n. 2807 del 2002).

4. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, colmando la lacuna sopra evidenziata, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le spese.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA