Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8204 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. II, 06/04/2010, (ud. 19/02/2009, dep. 06/04/2010), n.8204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3427-2006 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, via RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI Martino Umberto, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARRUCO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TERNI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 619/2005 del Giudice di Pace di TERNI del

29.4.05, depositata l’1.9.05;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso, visto l’art. 375 c.p.c., per il

rigetto ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di

legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- F.G. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 619 del 2005 che rigettava la sua opposizione avverso otto ordinanze ingiunzione prefettizie del 2004 emanate dal Prefetto di Terni per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 29, comma 1.

Deduceva di non aver mai emesso gli assegni per i quali erano state pronunciate le ingiunzioni. Tali assegni, peraltro in gran parte successivamente pagati, erano stati abusivamente tratti dal suo conto a sua insaputa senza alcuna autorizzazione e con firma apocrifa. A tal fine disconosceva Normalmente le sottoscrizioni e si dichiarava disposta a sottoporsi a verifica con riserva anche di querela di falso.

2. – Il Giudice di Pace di Terni rigettava l’opposizione, rilevando che agli atti risultavano le copie degli assegni medesimi a firma della ricorrente e che “l’unico motivo per annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata è il pagamento degli assegni medesimi che in corso a causa non è stato minimamente dimostrato”.

3. – La ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 23 e 3, nonchè degli artt. 113 e 115 c.p.c..

Deduce che la responsabilità era stata affermata senza alcun accertamento in ordine all’effettiva riferibilità della condotta sanzionata alla ricorrente. La L. n. 689 del 1981, art. 23 imponeva all’amministrazione l’onere della prova della responsabilità: il formale disconoscimento della sottoscrizione apposta sul titolo era rimasto del tutto ignorato e nessuna attività istruttoria era stata richiesta dalla controparte.

Col secondo motivo viene dedotta la omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all’avvenuto disconoscimento delle firme apposte in calce ai titoli e alla conseguente riferibilità degli stessi alla odierna ricorrente. Neppure alcun cenno nella motivazione si rinveniva quanto all’assenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione.

4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

6. – Non emergono elementi decisoti tali da giustificare una decisione in camera di consiglio. La trattazione del ricorso va,

P.Q.M.

LA CORTE rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, previa riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

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