Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8203 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5592/2016 proposto da:

contro

COMUNE DI ROMA – ROMA CAPITALE; EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17655/2015 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il

29/07/2015 e depositata il 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica il 4 settembre 2015, il Tribunale di Roma, rigettando l’appello principale di AB. ed accogliendo quello incidentale di Roma Capitale, respingeva l’opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta dalla stessa Y. avverso il sollecito di pagamento di cartella esattoriale emessa da Equitalia Sud S.p.A.;

che il Tribunale riteneva non essersi maturata alcuna prescrizione quinquennale del credito di Roma capitale, essendo rituale la notificazione avvenuta, in epoca antecedente al marzo 2008 (marzo 2005 e novembre 2004), a mezzo posta ed al portiere dei verbali presupposti al sollecito di pagamento (dell’anno 2010) e non essendo contestata la notificazione della cartella di pagamento in data 6 febbraio 2009;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre AB. sulla base di sette motivi; non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) – con il primo mezzo è denunciata “violazione c/o falsa applicazione degli articoli del codice di rito inerenti il dispiego dell’appello incidentale tra cui art. 168 bis c.p.c., comma 4, art. 166 c.p.c., art. 167 c.p.c., art. 343 c.p.c. – tardività”, essendo l’appello incidentale di Roma Capitale tardivo per essere stato effettuato il 27 novembre 2012, a fronte di un’udienza di comparizione per il 23 luglio 2012 ed un rinvio all’8 gennaio 2013 “che nulla ha a che vedere con l’art. 168 bis, comma 5”;

b) – con il secondo mezzo è dedotta “violazione e/o falsa applicazione degli articoli del codice di rito inerenti la proposizione di domande ed eccezioni nuove tra cui l’art. 345 c.p.c.”, per non aver Roma Capitale proposto appello incidentale sulla mancata decorrenza dei termini di prescrizione, quale deduzione non avanzata in primo grado;

c) – con il terzo mezzo è prospettata “violazione e/o falsa applicazione degli articoli del codice di rito, inter alia quelle inerenti la notifica dell’atto al portiere e art. 139 c.p.c. – omesso invio della raccomandata ex art. 139 c.p.c. – errore/illegittima valutazione di un fatto decisivo per il giudizio”, per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto valide ed efficaci le notifiche dei verbali di accertamento prodromici alla cartella in difetto di raccomandata, di attestazione della ricerca delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. e del tentativo di consegno ai soggetti abilitati;

d) – con il quarto mezzo è denunciata “errore/illegittima valutazione di un fatto decisivo per il giudizio – mancato accertamento della prescrizione della presunta pretesa creditoria”, non essendovi prova della notificazione del 6 febbraio 2009, ma soltanto di quella del 2010 e, dunque, con maturazione della prescrizione rispetto a verbali del 2004,

e) – con il quinto mezzo è dedotta “violazione e/o falsa applicazione delle norme di rito inerenti la rappresentanza processuale ed in particolare dell’art. 125 c.p.c., comma 2 e art. 156 c.p.c., comma 2 – sulla nullità e/o inesistenza della procura alle liti e conseguente contumacia del comune di Roma”, il quale in primo grado si era costituito per ben due volte con diversi “FD”, mancando poi di ottemperare all’ordine del Giudice di pace di depositare l’originale della procura, senza che una tale carenza venisse sanzionata;

a.b.c.d.e.1) – i motivi dal primo al quinto – da scrutinarsi congiuntamente – sono inammissibili, giacchè prospettano doglianze di errores in procedendo e, in un caso, di “errore/illegittima valutazione di un fatto decisivo per il giudizio” (deduzione di per sè inammissibile alla luce dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente, applicabile al presente giudizio), in palese violazione dell’onere di necessaria specificità dei contenuti e della loro puntuale localizzazione processuale (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1) degli elementi fattuali (atti processuali del primo e secondo grado; relate di notificazione; verbali prodromici ed atti impositivi) in concreto condizionanti gli ambiti di operatività delle violazioni dedotte (tra le tante, Cass. n. 9888/2016);

f) – con il sesto mezzo è prospettata “violazione e/o falsa applicazione delle norme di rito in ordine alla liquidazione delle spese di lite, al principio di soccombenza, ed in particolare dell’art. 91 c.p.c.”, per cui “una volta ripristinata la naturale illegittimità della pretesa impositiva, si dovrà provvedere in ordine alle spese di lite di tutti e tre i gradi del giudizio in favore della parte attrice”,

f.1.) – il motivo è inammissibile, giacchè presuppone l’accoglimento delle censure veicolate con i mezzi che precedono, le quali, invece, sono state dichiarate inammissibili;

g) – con il settimo mezzo è denunciata “violazione e/o falsa applicazione delle norme di rito in ordine alla illegittima liquidazione delle spese di lite alla controparte costituitasi con funzionario delegato”, per ciò dovendosi riformare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace;

g.1.) – il motivo è inammissibile perchè (a tacer d’altro) si rivolge contro la sentenza di primo grado e non quella impugnata in questa sede (che, peraltro, ha provveduto ad una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di merito);

che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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