Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8203 del 22/04/2016


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 8203 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

ORDINANZA
sul ricorso 1327-2011 proposto da:
PIENZA SRL 00120200597, in persona del legale rappresentante,
amministratore unico, Naide Savazzi, elettivamente domiciliata in
Roma, Viale Mazzini 131,

p resso lo studio degli avvocati

ARCHIDIACONO Renato e GAUTITIERI Filippo, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAURIZIO MANSUTell, come da procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
BON .AV ERA

1“..)BEI(1’O, DEL FABBRO IOLE, N NTALI

IULIO;

intimati –

avverso la sentenza n. 4569/2009 della COME D’APPELLO di
ROMA, depositata il 18/11/2009;
udita la relazione Mia causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Maurizio Mansutti, che si riporta alla memoria
depositata ex art. 378 cod. proc. civ. in data 14 ottobre 2015, nella

Data pubblicazione: 22/04/2016

quale si chiede dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al
ricorso, dandosi atto) della rinuncia della Pienza srl al giudizio in
ragione dell’intervenuto accordo) con gli intimati, che hanno rinunziato
alla pretesa servitù, senza reciprocamente aver nulla a pretendere come
da scrittura privata autenticata pure depositata;

conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere
o di estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCISSO
A. Cosi la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. «Con la sentenza indicata in epigrqfe venivano rz:gettate tutte le domande
proposte dalla Piena s. ri. (illegittimità ed abusiva delle opere costruite a ndosso
della proprietà esclusiva dell’attrice, realkzate anche in violazione delle distanze
legati tra edifici e tra edificio ed altra proprietà, nonché in materia di luci e vedute,uso illegittimo ed abusivo detto strade/Io di acceso al proprio villino n. 11, sito in
via dei Menanti, traversa de Lungomare Greco; intollerabili/a delle immissioni
sonore e maleodoranti provenienti dai locali abusivi di cui sopra,- demolizione e
ripnno detto status quo arde, inibitoria al passaggio, ces.s-azione delle illfillíSSMllí e
risarcimento dei danni) ed accolta invece in parte la domanda riconvenzionale dei
convenuti ed attuali appellati (riconoscimento dell’acquisto per usucapione del diritto
di mantenere luci e vedute e di transitare sullo sbudello per tifi è causa) con spese di
lite a carico di parte soccombente».
2. La Corte locale cosi sintetizza il motivo di appello col quale si
lamentava che «non poteva configurarsi in favore degli stessi !convenuti, ndr7

alcuna servitù di passaggio, in quanto al momento della vendita (rectius: della
cessione di quote, n.d.r) non erano stati indicate eventuali /imitazioni e non era
possibile neppure l’acquisto di delta servitù per mucapione, in quanto gli appellati
sono stati, sia pure ricoprendo diversi ruoli nel tempo, i proprietari dell’i-111ov
complesso edilizio, sotto tale profilo ritenendosi di nessuna tileVaHRGI ed efficacia le
Ric. 2011 n. 01327 sez. 52 – ud. 20-10-2015

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udito il sostituto procuratore generale, dott. Alberto Celeste, che

testimonianze acquisite riguardo all’assena di alcuna moddica:zione dello stato dei
luoghi ed all’utilizzo ostante dello strade/Io, nonché l’argomentazione
secondo cui «vi era stata, comunque, una traOrrna.zione del passaggio rispetto
all’originario titolo costitutivo, iu ragione dell’edOtnione. a ridosso dei confini, di
manufintz abusivi a servizio di un locale pubblico che venivano percorsi dagli

villino n. 11 pregiudicandone la concreta friribilità».
2.1

Nel rigettare l’appello della società, la Corte romana osservava, in

primo luogo, che «i l siudice di primo grado ha re!pinto le domande dell’attrice
Piena s.1:1. sulla base delle testimoniaw,-,e acquisite, dalle quali era emerso che le
opere lamentate, -per effetto delle quali, secondo Pappe/tante, si sarebbero realiz_zate
illegittime servitù di passaggio, di luce e veduta, di G./Pe o i o in danno della sua
proprietà – erano ascrivibili ad epoca assai remota e che lo stato dei luoghi era
rimasto immutato da lungo tempo, escludendosi cosi il diritto di ottenerne la
rimo.zione». Rilevava ancora la Corte di merito che il primo giudice
«accoglieva quindi la domanda riconvenzionale dei convenuti, ed attuati appellati,
di acquisto per usucapione dell’a servitù di passaggio sullo stradello che permette
l’accesso al villino 11, ritenendo .slissisiente l’alterna, che consente di rispetta/v il
principio “nemini res sua servir, in base ad un documento prodotto, il contralto
preliminare di cessione delle quote syniali, poi efillivaluente cedute agli rittuali
amministratori della Piena i’. i; dove si dava atto espressamente che ia propriela
di quel villino era solo fidi/clan-amen/e intestata alla Pieny essendo di
proprietà esclusiva clella Del Fabbro joie». Rilevava poi la Corte territoriale
che (per lo strade/lo – in rifirimento al quale è stata respinta la domanda
dell’attrice ed appellante ed accolta, invece, quella formulata in via riconven;-ionale
per l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio – giudice di primo grado ha
motivato la sua decisione, spiegando il motivo per cui l’avvenuta cessione non
escludeva quel riconoscimento, considerate altresì le univoche risultane della prova
testimoniale acquisita anche per quanto riguarda te aperture praticate, risalenti al 1\
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avventori di tale locale, i quali avevano, quindi, modo di esercitare la veduta sul

1969, che ne hanno consentito e ne consentono

L’asservimento di

esso per una finaliazione nuova e diversa – a parte l’assenza originaria di alcuna
pro.0e1Ia ,ione sull’aggravamento della negata servitù – è correlala, se ben si
comprende, alla realizazione dei manzOtti che si assumono abusivi, per i quali
manca però, come detto, alcuna allegazione sull’epoca di reality.zione e che

risalgono a molti anni prima, non essendo, inoltre, neppure indicato quando
l’attuale uso sia iniziato».
3. Impugna tale decisione la ricorrente che formula due motivi.
Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Parte
ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. prue. civ, in data 14
ottobre 2015, con la quale chiede dichiararsi la sopravvenuta carenza di
interesse al ricorso, dandosi atto della rinuncia della Pienza srl al
giudizio in ragione dell’intervenuto accordo con gli intimati, che hanno
rinunziato alla pretesa servitù, senza reciprocamente aver nulla a
pretendere come da scrittura privata autenticata pure depositata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 – Col primo motivo si deduce: «Vio/azione o falsa applicazione di norme

di diritto di cui all’art. 360, c.p.c. n. 3 in relazione agli istituti di cui agli arti.
1158 e 1027 CC». Secondo la ricorrente, i giudici di merito finiscono
con «l’ammettere !istituto dell’acquisto dei diritto di servitù coattiva a titolo di

usucapione», concludendo che d’utilizzazione pacifica ed indisturbata dello
strade/lo da parte dei resistenti abbia per ciò stesso consolidato in essi e proprio per
effetto dell’intervenuta usucapione il diritto di che trattasi». 11 solo decorso del
tempo, «indipendentemente da altre circostanze circa l’anima possidendi e dunque

la particolare connotazione .finalistica del possesso da questo presupposto, nonché
sulla decisiva prospettazione deltalterità del diritto avrebbe ex se fatto acquisire tale
diritto». Osserva la ricorrente che era pacifico che (prima del negozio di
Ric, 2011 n. 01327 sez, 52 – ud. 20-10-2015

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peraltro, se si tratta di quelli cui si rile riscono i citati documenti di controparte,

cessione in favore della nuova compagine della Piena i resistenti medesimi
possedessero pacificamente l’intero complesso e dunque anche lo strade//o inclusi i
Inan/rfalli posti a suo ridosso, ma ciò essi facevano quali titolari delle quote soci-alle dunque proprietari della Piena ed in definitiva quali proprietari (seppiaschermali dalla figura giuridica societatiap.

tuttavia si ritiene proprio e poi che si atteggi in maniera pedale e singolare, cioè
possa ex post ricavarsene un suo esercizio avente la eonnotazione chiara ed esclusiva
di possesso in nomine suo». Nel caso di specie, i resistenti ,possedevano in
quanto proprietari, recidimi quali titolari delle quote sociali della persona giuridica
titolare dei beni medesimi». In altri termini, i resistenti hanno solo
esercitato sui beni in questione i diritti che loro derivavano dalla “loro

schermata proprietà”. Quindi, il diritto riconosciuto dai giudici «non gravava
su bene altrui bensì su bene proprio», venendo così meno i presupposti della
usucapione. Quanto al possesso dello stradcllo e «con riferimento

figura di cui all’art. 1062 c. c. (che sembra esser sottesa, seppur non accennata ed
ancor meno motivata, dalla Corte Territoriale), non sussisterebbero ai fini
d’usucapione, elementi sufficienti a giustificarne la sussistenza», posto che (per un
verso mancherebbe nella fattispecie talterità della cosa oggetto di servitù (essa cm iiii
tutt’uno di proprietà. Pienza), per altro verso, anche nella più fàvorevole ipotesi per i
resistenti di cui all’art. 1062 c. e. non può non obiettarsi che il padre di ja miglia in
questione sarebbe la medesima Piena ricorrente, mentre l’asserito diritto di
passaggio sul vialeito è stato riconosciuto dai Giudici e si apparterrebbe, secondo le
emergenze istruttorie testimoniali fatte proprie sia dal Tribunale che dalla Corte
d’Appello, ai sútiori Del Fabbro jole, Natali Giallo e Ronavera Roberto!».
Osserva la ricorrente che o «si vede nell’ambito dell’usucapione ordinaria dei

diritti di passaggio,affa aia, luce veduta ecc. in favore dei resistenti e dunque anche
il possesso proprietario è utile al verificarsi della prescrkione acquisitiva in.favore di
soggetti che sino al giorno prima possedevano appunto in modo dominicale ovvero si
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Presupposto dell’usucapione è l’esercizio del possesso «su bene altrui che

è in presenza

non dichiarata né dal Tribunale né dalla Corte —

dell’imposizione di servitù per destinazione de/padre di famiglia (la società Piena
srl) a carico del villino in questione e tuttavia a Avare di terzi, cioè i signori Del
Fabbro. Natali e Bonavera!». Con l’ulteriore conseguenza che ‹,nel primo
caso il possesso derivato dalla dominicalità della sua fonte è inidoneo, per la qualità

ipotesi, […] contro la sussistenza della servitù apparente impostaper destinazione
de/padre di famiglia al via/etto del villino n.11 emergono a contrar& sia la fiera
del padre di famiglia che sarebbe sempre la Piena; originario proprietario e
possessore ed anche finale proprietario e possessore della cosa oggetto della servitù,
nonché la qualità delle opere realizzate e qualificabili come signum servitutis».
1.2

Col secondo motivo si deduce:

«Perplessità, insufficienza e

contraddittorietà della motivazione in ordine al fa tto controverso e decisivo per il
giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1158, 1027 e 1062 c.c . ».
Rileva la ricorrente il vizio di motivazione della sentenza impugnata nel
punto in cui afferma che « “Passerdmento di esso (strade/lo) per una

linalizzazione nuova è diversa …è corre/ala, se ben si comprende, alla realizzazione
dei manufatti che si assumono abusivi…” cosicché, essendo questi datati nel tempo
diverrebbero un tutt’uno con l’asservimento del via/etto alluso da palle dei
resistenti!». Secondo la ricorrente si è. di fronte ad una “rera e propria
tautologia, come tale inammissibile poiché, peraltro, 99rwita d’ogni commendevole
motivazi:one». Secondo la ricorrente «i/fatto decisivo della controversia è se vi
sia servitù e se questa sia stata acquisita pereffetto di usucapione ordinarla ovvero
per destinazione del padre di famiglia. Ala la sentenza romana, in luogo dì
addentrarsi, come avrebbe dovuto — e come qui s’è tentato di fare nel motivo sub
— nella disamina della sussistenza o meno del vincolo servile imposto allo
strade/lo e di determinarne la fonte legale, cioè l’usucapione ordinaria ex se ovvero la
destinazione de/padre di famiglia ex art. 1062 c.c».
2. Il giudizio va dichiarato estinto, stante la sopravvenuta carenza di

Ric. 2011 n. 01327 sez. 52 – ud. 20-10-2015

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dei soggetti in questione, a corroborare e provare l’intervenuta 11991CapiOne. Nell’altra

interesse della parte ricorrente, per le ragioni indicate nella memoria
depositata e con riguardo ai documenti ivi depositati.

P.T.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 20 ottob 2015
1:513,924j11.

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