Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8202 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4846/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA GIOVANNI

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ZIZZI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A., in persona del procuratore legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 329/2015, emessa l’1/07/2015, della CORTE

D’APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica il 14 luglio 2015, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame interposto da S.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva parzialmente accolto la sua domanda di danni a seguito di sinistro stradale, dichiarandolo “corresponsabile delle conseguenze del sinistro, nella misura del 50%” e liquidando di conseguenza il quantum debeatur in complessivi Euro 28.094,87, oltre accessori;

che avverso tale sentenza ricorre il S. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’Allianz S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) – con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, artt. 112 e 113 c.p.c. e nullità della sentenza, dolendosi il ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente confermato la decisione di primo grado nonostante questa avesse chiaramente applicato dell’art. 1227 c.c., comma 2 (che necessita di previa eccezione di parte, mai proposta) e non già il primo comma dello stesso art. 1227 c.c.;

a.1.) – il motivo (il cui tenore è ribadito più diffusamente dalla memoria, senza però scalfire i rilievi che seguono) è manifestamente infondato, giacchè ruota su una improprietà terminologica presente nella sentenza del Tribunale, resa irrilevante dalla evidenza della complessiva motivazione del primo giudice, che è stata correttamente intesa dal giudice di secondo grado. Infatti, la Corte di appello ha correttamente applicato, al pari del Tribunale, dell’art. 1227 c.c., comma 1, apprezzando la rilevanza dei fatti (eccesso di velocità) ai fini del concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro (ossia rispetto alla determinazione del danno-evento e non già in funzione del danno-conseguenza, cui si riferisce dello stesso art. 1227 c.c., comma 2), che è profilo rilevabile d’ufficio dal giudice del merito in forza delle risultanze processuali acquisite, senza che occorra alcuna eccezione di parte (tra le tante, Cass. n. 6529/2011);

b) – con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c., artt. 112 e 113 c.p.c., dolendosi il ricorrente della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per genericità dello stesso, avendo esso assolto all’onere di evidenziare le ragioni del gravame (mancata personalizzazione del danno, in funzione del danno morale, per aver il primo giudice fatto mero riferimento alle tabelle applicate nel distretto, senza tener conto della grave sofferenza morale e psichica patita).

b.1) – il motivo è inammissibile (prima ancora che infondato), giacchè il ricorrente avrebbe dovuto prospettare un error in procedendo, di violazione dell’art. 342 c.p.c., dando evidenza, non solo al contenuto dell’atto di appello, ma anche al corpo complessivo della motivazione del giudice di gravame (riportato solo in minima parte), al fine di consentire a questa Corte di operare come giudice del fatto processuale, mentre il motivo neppure denuncia una violazione dell’art. 342 c.p.c. (vizio che, invero, non è dato comunque apprezzare come sussistente, poichè, come anche rilevato correttamente dal giudice di appello, il gravarne – p. 9 riportata in ricorso – non si faceva carico di specificare le ragioni per cui il primo giudice non avesse considerato le sofferenze patite e le relative ripercussioni future, mancando di allegare i fatti relativi (stato di corna, vari ricoveri e periodi di riabilitazione), non rilevabile d’ufficio dalla Corte territoriale ove non indicati nello stesso atto di appello);

che il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della Allianz S.p.A., in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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