Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8202 del 27/04/2020
Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 27/04/2020), n.8202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33740/2018 proposto da:
C.I., elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Urbana
n. 5, presso lo studio dell’avv. E. Grenci, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1404/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’Appello di Bologna ha accolto l’appello del Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto a C.I., cittadino del Gambia, la protezione umanitaria confermando in tal modo il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver sostenuto la campagna elettorale di un candidato indipendente alle elezioni per il consiglio del governo locale, insieme alla squadra di calcio che aveva organizzato, di essere stato arrestato per questo motivo, ma di aver continuato a sostenere tale candidato anche dopo, nonostante le minacce ricevute, ma di essere fuggito quando la polizia, dopo la vittoria di tale candidato, ha iniziato ad arrestare la gente.
Contro la sentenza della Corte d’Appello è ora proposto da parte del richiedente asilo ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per carenza di motivazione, non essendo chiare le premesse in fatto e in diritto del decisum, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza assoluta di motivazione in ordine alla protezione umanitaria; (iii) sotto un terzo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo stata valutata, con l’utilizzo di aggiornate fonti informative la situazione oggettiva del paese d’origine; (iv) sotto un quarto profilo, per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla condizione d’integrazione lavorativa e sociale sul territorio nazionale del ricorrente, nonchè con riferimento alle condizioni di salute del ricorrente.
Il primo motivo è inammissibile per genericità, non essendo stato chiarito quale parte della motivazione (che non viene, neppure riportata) soffrirebbe il vizio dell'”insufficienza logica”.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la motivazione della sentenza della Corte d’appello sulla protezione umanitaria si colloca al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. 8053/14).
Il terzo motivo è infondato, in quanto,, propone censure di merito all’accertamento di fatto della Corte d’appello che si è basato su adeguate fonti d’informazione (sito della Farnesina “(OMISSIS)”) per valutare la situazione oggettiva del paese d’origine.
Il quarto motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione, non rientrando la vicenda narrata nel perimetro normativo del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 18,19 e 20 (v. p. 4 della sentenza impugnata).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020