Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8202 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29231/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.L. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e A.M., nella

qualità di socio, rappresentate e difese, giusta procura a margine

del controricorso, dall’avv. Giuseppe Angiolillo, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Aldo Simoncini, in Roma, via della

Giuliana, n. 72;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 1021/64/15 depositata in data 10 giugno 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società M.L. s.r.l., in liquidazione, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Mantova il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate negava il rimborso IRPEG, per l’anno d’imposta 1997, perchè non indicato nel bilancio finale di liquidazione redatto a seguito della chiusura della procedura di concordato preventivo.

La Commissione provinciale adita accoglieva il ricorso, rilevando che, ai sensi dell’art. 181 L. Fall., la procedura di concordato preventivo non prevedeva il deposito di un bilancio finale di liquidazione, ma si concludeva con decreto di omologazione.

2. Interposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale lo rigettava e la sentenza, in difetto di impugnazione, passava in giudicato.

Con successivo ricorso, il liquidatore della società, lamentando l’inottemperanza dell’Ufficio alla sentenza di appello, chiedeva il rimborso della somma di Euro 41.296,63, oltre interessi maturati, deducendo che l’Ufficio lo aveva negato sia perchè la società risultava cancellata dal Registro delle Imprese in data (OMISSIS), sia perchè era debitrice nei confronti dell’Erario per Euro 203.646,62.

3. La Commissione regionale adita, con l’ordinanza n. 1021/64/15 in questa sede impugnata, accogliendo il ricorso, condannava l’Amministrazione finanziaria al pagamento in favore della contribuente della somma richiesta e nominava per l’esecuzione il Commissario ad acta, fissando un termine per i necessari provvedimenti attuativi.

4. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate, con due motivi.

La società M.L. s.r.l. in liquidazione e A.M., nella qualità di socio, resistono mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, degli artt. 75 e 83 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10,11 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la difesa erariale, premettendo che il provvedimento impugnato ha natura sostanziale di sentenza, sostiene che la Commissione regionale ha errato nel non avere dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza, perchè proposto dal liquidatore della società contribuente ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese, e, dunque, da soggetto non legittimato a far valere un diritto in nome e per conto della società.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici in sede di ottemperanza ignorato l’eccezione con cui l’Ufficio aveva dedotto l’esistenza, in compensazione, di un credito erariale di importo superiore a quello chiesto a rimborso.

3. Va premesso che il ricorso è ammissibile, in quanto il provvedimento oggetto di impugnazione, sebbene rivesta la forma di ordinanza, ha natura di sentenza perchè non ha carattere meramente ordinatorio, ma ha contenuto decisorio e definitivo e contro di esso è, pertanto, proponibile ricorso per cassazione per “inosservanza sulle norme del procedimento”, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1942, n. 546, art. 70, comma 10 che limita l’esperibilità del gravame alla sentenza emessa ai sensi del precedente comma 7.

4. La controricorrente A.M., nell’eccepire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, ha dedotto la correttezza della decisione impugnata fondata sulla perpetuatio della legittimazione della società, che è stata parte del giudizio che ha condotto alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, nonchè sul principio per cui il giudicato copre ogni questione, escluse quelle che trovano il loro fondamento in fatti anteriori al giudicato medesimo, con la conseguenza che il difetto di legittimazione, preesistente al giudizio di merito, avrebbe dovuto essere eccepito nel corso dello stesso giudizio. Aggiunge che oltre ad essere stata liquidatrice della società, ne è stata anche socia e che, sebbene abbia speso in giudizio il nome della società, il principio di conservazione degli atti impone di interpretare il ricorso in modo che lo stesso sia considerato ammissibile, ossia come se fosse stato proposto dal socio in proprio.

Sotto altro profilo, invoca l’orientamento secondo il quale, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina comunque un fenomeno successorio in virtù del quale l’obbligazione non si estingue, venendosi altrimenti a sacrificare il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Con la conseguenza che, nel caso di specie, alla rappresentazione organica del liquidatore, che è venuta meno, si è sostituita la legittimazione del socio.

Sostiene, quindi, che, dovendo farsi applicazione del principio discendente dal combinato disposto degli artt. 1398 e 1399 c.c., ove l’atto sia stato compiuto dal legale rappresentante senza poteri, lo stesso può essere sanato, con effetti retroattivi, mediante ratifica.

Precisa, pertanto, che, sebbene nel giudizio di merito abbia agito quale rappresentante della società, intende costituirsi nel presente giudizio di legittimità anche in proprio, in tal modo ratificando, quale socio legittimato, la originaria mancanza di poteri del liquidatore derivante dalla estinzione della società.

5. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

5.1. Risulta dalla visura camerale allegata dall’Agenzia delle entrate -rinvenuta agli atti del fascicolo al quale questa Corte può accedere essendo stato dedotto un error in procedendo – che la società M.L. s.r.l., in liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese sin dalla data del (OMISSIS); di conseguenza al momento della proposizione del ricorso in ottemperanza la società era già estinta ed il liquidatore, non essendo munito dei poteri rappresentativi della società, aveva perso la legittimazione ad causam.

5.2. Appare, infatti, opportuno rammentare che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (Cass., sez. U, 12/03/2013, n. 6070) ed è connaturato all’effetto estintivo il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore (Cass., sez. 5, 3/11/2011, n. 22863; Cass., sez. U, 22/02/2010, n. 4060; Cass., sez. 1, 5/11/2010, n. 22548).

Ciò rende radicalmente inesistente il controricorso della società depositato in questa sede – poichè appunto proveniente da soggetto inesistente – senza che di contro possa invocarsi l’ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perchè quest’ultimo ovviamente presuppone che si agisca in nome del soggetto come se questo fosse ancora esistente e capace di stare in giudizio, senza far menzione dell’evento che ne ha determinato l’estinzione o la perdita della capacità di stare in giudizio (come avvenuto nel caso di specie), sia e comunque perchè, come noto, è richiesta per la proposizione del ricorso per cassazione apposita procura speciale (art. 365 c.p.c.; v. ex multis Cass., sez. 2, 27/0:L/2009, n. 1905; v. anche, in motivazione, Cass., sez. U., 4/07/2014, n. 15295).

5.3. Neppure il processo può proseguire ad opera o nei confronti dell’ex liquidatore, poichè egli non è successore e neppure coobbligato della società, tanto che l’azione di responsabilità prevista dal D.P.R. n. 602 del 1972, art. 36, può essere esercitata, nei suoi confronti, solo in presenza di specifici presupposti – ossia solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione – e, quindi, sulla base di un autonomo titolo dell’obbligazione fiscale, di natura civilistica, ex artt. 1176 e 1218 c.c., ancorchè accertabile nelle forme del procedimento e del processo tributario (Cass., sez. 5, n. 11968 del 13/07/2012).

Discende dalle considerazioni sin qui svolte il difetto di legittimatio ad causam del liquidatore della società estinta.

5.4. Tale difetto non è stato rilevato nel giudizio di merito, sebbene la sentenza di secondo grado n. 136/63/2013 sia stata pronunciata dalla C.T.R. in data 4 giugno 2013, e, quindi, in epoca successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, ma è rilevabile d’ufficio in questa sede, alla luce del principio secondo cui “alla stregua della regola dettata dall’art. 81 c.p.c., fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio”.

Ciò comporta, trattandosi di questione attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio, che la verifica, della titolarità, in capo alle parti, dei relativi diritti ed obblighi, può avvenire anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sulla questione sia intervenuto giudicato interno (Cass., sez. U, 9/02/2012, n. 1912).

Con la sentenza da ultimo citata le Sezioni Unite hanno, in particolare, chiarito che l’istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio – invero- si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.

5.5. Anche se le Sezioni Unite hanno posto quale limite alla rilevabilità d’ufficio della legitimatio ad causam la formazione del giudicato interno, secondo l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, al quale questo Collegio intende aderire, il giudicato interno deve essere espresso e non, come nella specie, implicito (Cass., sez. 5, 4/09/2013, n. 20259; Cass., sez. 5, 13/09/2013, n. 20978; Cass., sez. 5, 31/10/2017, n. 25906; Cass., sez. U, 20/03/2019, n. 7925).

Premesso che il giudicato implicito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si forma quando la questione risolta in modo esplicito sia collegata in modo indissolubile alla questione su cui il giudice non si è pronunciato, sicchè la statuizione contenuta nel dispositivo non possa configurarsi senza la decisione implicita della questione presupposta, si è affermato che il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle varie questioni solo se espresso, cioè formatosi in ordine ai rapporti che vengono ad istituirsi tra le “questioni di merito” dedotte in giudizio (e dunque tra plurime domande od eccezioni di merito), e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o di merito”, sulle quali il giudice, anche se rilevabili d’ufficio, non abbia pronunciato esplicitamente, sussistendo tra le stesse una relazione di “mera presupposizione logico-giuridica” (Cass., sez. 5, 4/09/2013, n. 20259, cit.; Cass., sez. U, 20/03/2019, n. 7925).

Ne consegue che la ravvisabilità del giudicato implicito interno anche a questioni pregiudiziali di rito sulle quali il giudice di merito non abbia statuito espressamente deve ritenersi circoscritta alla sola questione di giurisdizione (sulla quale, in caso di mancata impugnazione dello specifico “capo” della sentenza di merito da quella dipendete, cade il giudicato implicito, anche se trattasi di questione rilevabile ex officio in ogni stato e grado). Il che comporta che per tutte le altre questioni preliminari di merito, il passaggio in giudicato è previsto solo nel caso in cui vi sia stata una pronuncia esplicita proprio su detta questione preliminare, e non anche nel caso in cui la questione preliminare è stata implicitamente risolta con la decisione sul merito della fondatezza del diritto (Cass., sez. U, 30/10/2008, n. 26019, par. 3.8 e 3.9).

5.6. Con specifico riferimento alla formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione, questa Corte (Cass., sez. U, 20/03/2019, n. 7925) ha affermato che esso deve essere “espresso”, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale della legittimazione non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice – con implicita statuizione positiva sulla stessa – si sia limitato a decidere nel merito. Nè può ritenersi che un giudicato interno si sia formato in via implicita, semplicemente perchè la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione, in quanto affinchè una questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti.

Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati, deve escludersi che, nel caso di specie, vi sia stata decisione esplicita sulla questione della legittimazione processuale del liquidatore della società estinta e, dunque, la stessa, in quanto rilevabile d’ufficio, ben può essere esaminata in questa sede.

6. La costituzione nel presente giudizio di A.M., nella qualità di socio della estinta M.L. s.r.l., non vale a ratificare l’attività processuale in precedenza svolta dal liquidatore ed a consentire la prosecuzione del giudizio.

Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese sono stati chiariti in relazione alla normativa societaria attualmente vigente, sia per le società di persone che per le società di capitali, dalle Sezioni Unite con la sentenza del 12 marzo 2013, n. 6070, con la quale si è affermato il principio secondo cui “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che pendente societate fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.

Per effetto della cancellazione dal registro delle imprese la società perde la capacità di stare in giudizio, anche se perdurano rapporti o azioni di cui la società è parte, e tali principi si applicano anche alle società cancellate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, producendosi gli effetti dell’estinzione a far data dall’entrata in vigore della novella (1 gennaio 2004).

Pertanto, qualora l’estinzione intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cass., sez. U, 12/03/2013, n. 6070). E ciò, per quanto qui interessa, comporta che, quando la società si è estinta prima ancora della instaurazione del giudizio, il ricorso deve essere proposto solo dai soci della società estinta.

Nel caso in esame, invece, come già evidenziato, il ricorso per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato è stato proposto dal liquidatore della società e, quindi, apparentemente dalla società, ovvero da soggetto inesistente perchè estinto. Tale inesistenza si riflette inevitabilmente sulla proposizione del ricorso stesso, con la conseguenza che deve negarsi ogni spazio di ratifica all’ex socio, dal momento che il ricorso è stato proposto in modo del tutto privo di effetti giuridici, inclusa la possibilità di godere di ratifica.

7. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, stante la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, in ragione dell’accertato difetto di legittimazione del liquidatore della società estinta, che toglie ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, poichè la causa non poteva essere proposta (Cass., sez. U, 9/02/2012, n. 1912; Cass., sez. L, 6/03/2000, n. 2517).

Poichè la causa di inammissibilità dell’originario ricorso in ottemperanza è stata rilevata d’ufficio nel presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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