Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8202 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2297/2013 R.G. proposto da:

D.C.L., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Grossi,

elettivamente domiciliato in Roma, via Gorizia n. 14, presso lo

studio dell’avv. Franco Sabatini.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sezione n. 9, n.

312/09/2011, pronunciata il 20/09/2011, depositata il 28/11/2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2019 dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.C.L., esercente l’attività di autotrasportatore, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo, indicata in epigrafe, che – nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che, in applicazione dello specifico studio di settore, recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, ADD. REG., ADD. COM., IRAP, IVA, per l’annualità 2003, maggiori ricavi per Euro 17.419,00 – ha respinto l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo;

in particolare, la CTR ha ritenuto corretta la ricostruzione del reddito presunto del contribuente, sulla base dello studio di settore, in quanto quest’ultimo, nel contraddittorio svoltosi nella fase dell’accertamento fiscale, aveva giustificato lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presuntivamente accertato adducendo una serie di elementi del tutto generici, mentre l’Ufficio aveva rappresentato che il reddito medio dichiarato dal medesimo autotrasportatore, negli anni 2002-2005, pari a circa 12.000 Euro, era insufficiente a fronteggiare le normali esigenze di vita di un nucleo famigliare come quello della persona sottoposta a verifica, comprendente anche il coniuge e due figli, nonchè a coprire la consistente spesa per l’acquisto di un immobile.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo del ricorso, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente censura la decisione della CTR che avrebbe omesso di motivare sulla specifica doglianza dell’appellante che, dal canto suo, aveva rilevato che l’Ufficio non aveva integrato il proprio accertamento dando conto delle ragioni dell’applicabilità, in concreto, dello studio di settore, sebbene il contribuente – in fase amministrativa e in fase giudiziale – avesse spiegato i motivi per i quali alla sua attività di trasporto di calcestruzzo, a mezzo di betoniera, non si attagliava il procedimento standardizzato di accertamento del reddito;

assume, al riguardo, di avere addotto che la propria attività era meno redditizia di quella degli altri imprenditori ricompresi negli standards utilizzati dall’Agenzia, sia perchè aveva un unico committente, che imponeva le tariffe, sia per i costi doppi di carburante rispetto ai normali autotrasportatori (in quanto la betoniera è dotata di due motori);

1.1. il motivo è infondato;

in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’Ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento (Cass. 31/05/2018, n. 13908; 20/09/2017, n. 21754; 7/06/2017, n. 14091);

la motivazione dell’atto di accertamento, dunque, non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate (Cass. 12/04/2017, n. 9484);

quel che dà sostanza all’accertamento mediante l’applicazione dei parametri, infatti, è il contraddittorio con il contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la “presunzione” indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635);

svolta questa premessa e tornando alla presente controversia tributaria, il giudice d’appello dà conto che, in fase amministrativa, era stato correttamente instaurato il contraddittorio, e, alla stregua di una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, soggiunge che le giustificazioni addotte dal contribuente, a sostegno dello scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello presunto, ossia il richiamo ai costi per gasolio, pedaggi autostradali, assicurazioni, personale, a fronte delle tariffe “imposte” dal committente, “si appalesano totalmente generiche, giacchè l’appellante, oltre alla semplice enunciazione, non offre sulle singole voci di spesa, che a suo dire avrebbero determinato il denunciato reddito, dati specifici e concreti nè elementi ovvero indici di valutazione di idonea sostanza atti a giustificare il conclamato incremento della incidenza dei costi di gestione” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

l’articolato percorso motivazionale seguito dalla CTR si completa con un apprezzamento di fatto (estraneo al controllo di legittimità demandato a questa Corte), circa l’apparente antieconomicità dell’impresa del contribuente, quale profilo di per sè residuale, ma rafforzativo della ravvisata applicabilità dei parametri di settori;

in ragione del chiaro processo decisionale del giudice d’appello, è da escludere il dedotto vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, attiene necessariamente a un “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia a un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, dedotto con un’esposizione chiara e sintetica, in relazione al quale si assume un vuoto argomentativo (omessa motivazione), oppure la carenza della trama argomentativa che la renda inidonea a dare conto delle ragioni della decisione (insufficiente motivazione) o, infine, un percorso argomentativo incomprensibile per l’insuperabile contrasto tra asserzioni inconciliabili (motivazione contraddittoria) (Cass. 29/07/2015, n. 15997; 29/07/2011, n. 16655);

2. ne consegue il rigetto del ricorso;

3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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