Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8201 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4493/2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 68, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO POLITANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO SANTELLA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa

il 24/06/2014 e depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica l’8 gennaio 2015, la Corte di appello di Roma respingeva l’impugnazione proposta da S.S. avverso la decisione del Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dallo stesso S. contro F.M., avvocato, per inadempimento al mandato professionale affidatogli come difensore in un giudizio risarcitorio a seguito di sinistro stradale;

che la Corte territoriale, oltre a rilevare che le argomentazioni a sostegno del gravame erano generiche, osservava, comunque, che il S. non aveva fornito la prova, ancorchè presuntiva, “della realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”, giacchè non aveva “neppure allegato le modalità del sinistro stradale in conseguenza del quale aveva conferito mandato all’avv.to F. nè depositato alcun atto relativo o l’atto di citazione introduttivo del giudizio risarcitorio”;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre Sergio S. sulla base di due articolati motivi, con i quali deduce: 1) “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4” (con riferimento ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente all’inadempimento professionale, segnatamente per difetto informativo del cliente sulla riassunzione del giudizio; all’errore sulla mancata allegazione delle modalità del sinistro, da imputare al mancato deposito del fascicolo di parte del F.); 2) “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5” (con riferimento alla mancata comunicazione della necessità della riassunzione del giudizio risarcitorio interrotto);

che F.M. non ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente medesimo ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli anzidetti motivi, da scrutinarsi congiuntamente (e il cui tenore è ribadito con la memoria successivamente depositata, la quale, comunque, – avendo solo funzione illustrativa – non può integrarne carenze o emendarne vizi), sono inammissibili;

che essi, infatti, là dove censurano profili relativi alla condotta inadempiente del professionista, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che è incentrata sul diverso profilo dell’onere di allegazione e prova, a carico del cliente che agisce per il risarcimento del danno, circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (tra le altre, Cass. n. 10966/2004);

che quanto, poi, alle doglianze su tale ultimo profilo, esse colgono soltanto in parte la anzidetta ratio decidendi, la quale individua solo in via esemplificativa, e non esaustiva, la carenza di prova nell’assenza di allegazioni del sinistro stradale e del deposito dell’atto di citazione di quel giudizio risarcitorio;

che, in ogni caso, anche in riferimento a siffatti puntuali rilievi della Corte di appello, il ricorso, in palese violazione degli oneri di specificità e di localizzazione processuale (di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6,), manca del tutto di dare contezza dei contenuti degli atti rilevanti e, in primo luogo, dell’anzidetto atto di citazione;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA