Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8201 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10291/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Piemonte n. 103/22/13 depositata in data 23 ottobre 2013

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A seguito di notifica di avviso di accertamento nei confronti della società Worldwide Cars di V.R. e C. s.a.s., per l’anno 2005, l’Agenzia delle entrate notificava distinto atto impositivo, ai sensi dell’art. 5 del t.u.i.r., nei confronti di V.R., socio accomandatario al 90 per cento della stessa società.

2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento deducendo che era solo formalmente socio della società, non avendo mai compiuto atti di gestione, come risultava dalla sentenza del Tribunale penale di Torino che lo aveva assolto dalla imputazione di evasione fiscale per non avere commesso il fatto in quanto estraneo all’attività societaria, essendosi limitato a fare da prestanome dell’altro socio, senza trarre alcuna utilità o reddito.

3. La Commissione provinciale respingeva il ricorso con sentenza avverso la quale proponeva appello il contribuente, il quale ribadiva che non potevano a lui imputarsi i redditi accertati in capo alla società per non avere tratto alcun beneficio economico dalla attività illecita posta in essere esclusivamente dall’altro socio.

4. La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello.

Rilevando, preliminarmente, che l’accertamento nei confronti della società partecipante era conseguente alla mancata fatturazione, contabilizzazione e registrazione di ricavi realizzati dall’attività di rivendita di autoveicoli acquistati in altro Paese U.E., osservava che dall’indagine penale era emerso che il deus ex machina delle operazioni fraudolente era il socio D.L., che da solo aveva intrattenuto i rapporti con i terzi ed aveva svolto l’attività d’impresa, risultando al contrario che il V. non aveva mai operato, nè tratto benefici economici dall’attività d’impresa.

Pur riconoscendo che il giudicato penale non operava in via automatica anche in campo fiscale, riteneva di dover attribuire rilevanza alle risultanze emerse in sede penale, in quanto l’Amministrazione finanziaria non aveva svolto indagini atte a riscontrare prove di un coinvolgimento specifico del V. alle operazioni fraudolente, ma si era limitata ad applicare la disposizione di cui all’art. 5 del t.u.i.r.; di conseguenza annullava l’avviso di accertamento perchè fondato su una presunzione di maggior reddito da partecipazione che il contribuente non aveva mai conseguito.

5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo.

Il contribuente, sebbene ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo – rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 TUIR, del D.P.R. n. 917 del 1986, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 6 e 40, nonchè degli artt. 2313 e 2314 c.c. e dell’art. 654 c.p.c., sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ – la difesa erariale deduce che la sentenza impugnata ha annullato l’imputazione pro quota al socio accomandatario del reddito accertato in capo alla società, valorizzando il fatto che – per quanto emerso nel giudizio penale di primo grado – il socio non aveva concorso a realizzare le azioni fraudolente poste in essere dalla società partecipata al fine dell’occultamento del reddito imponibile.

Nel sottolineare che la Corte di appello penale di Torino aveva riformato la sentenza di primo grado, evidenzia che le risultanze penali relative alle modalità di coinvolgimento del socio nelle operazioni fraudolente poste in essere dalla società o in ordine alla effettiva percezione del reddito da parte del socio non rilevano ai fini della imputazione pro quota del reddito da partecipazione, stante il tenore della disposizione di cui all’art. 5 t.u.i.r., dovendo anche il reddito realizzato da una società di persone in conseguenza di attività delittuosa essere imputato a tutti i soci, in proporzione della rispettiva quota, a nulla rilevando che taluni di essi non abbiano concorso nel reato.

2. Premesso che l’accertamento del vizio di difetto dell’integrità del contraddittorio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (Cass., sez. 1, 15/05/2001, n. 6666; Cass., sez. L, 14/01/2003, n. 432), va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, come pure di quella di primo grado, perchè rese in violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci.

2.1. Non ricorre l’ipotesi in cui questa Corte ha escluso la necessità di dichiarare la nullità dell’intero giudizio (Cass., sez. 5, 18/02/2010, n. 2830), in quanto non emerge dagli atti la trattazione simultanea nei gradi di merito dei giudizi proposti rispettivamente dalla società e dai soci e da parte della medesima Commissione tributaria.

Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008 e dalla successiva giurisprudenza (Cass., sez. 5, 14/12/2012, n. 23096), in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto” anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi dell’art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

2.2. Anche in materia di Irap delle società di persone, le Sezioni Unite, con la sentenza del 22 maggio 2012, n. 10145, hanno precisato che si ripropone la medesima situazione di litisconsorzio necessario tra i soci e la società di persone già affermata con la sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008 riguardo all’Ilor, atteso che, allo stesso modo, sussiste una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente accertati a carico della società (Irap) e dell’imposta a carico dei soci (Irpef), con conseguente collegamento tra la pretesa tributaria nei confronti della società, in ragione dei maggiori ricavi, e la pretesa nei confronti dei soci, in ragione dei maggiori utili distribuiti, che giustifica sul piano razionale e dell’intrinseca ragionevolezza, il litisconsorzio necessario tra società e soci.

2.3. Le Sezioni Unite hanno precisato (par. 2.6 della motivazione) che “Naturalmente, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci”.

Nella fattispecie in esame il socio, nell’impugnare l’avviso di accertamento notificatogli, ha dedotto che, pur rivestendo formalmente la qualità di socio, non aveva mai percepito alcun reddito derivante dall’attività sociale, alla quale non aveva mai partecipato, sicchè ricorre, nella fattispecie in esame, una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra la società ed i soci, non risultando la difesa del socio fondata su eccezioni personali.

Questa Corte ha, infatti, avuto modo di precisare che, a norma dell’art. 5 del t.u.i.r., i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla effettiva percezione di detti utili, o dalla partecipazione del socio alla gestione sociale (Cass., sez. 1, 3/02/1999, n. 903).

3. L’accertato difetto di integrità del contraddittorio nei gradi di merito comporta la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, in diversa composizione.

Atteso l’esito complessivo del giudizio, le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

PQM

Pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Torino, in diversa composizione.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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