Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8201 del 22/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 8201 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 14044-2011 proposto da:
ANNUNZIATA VINI SPA 02218380042, in persona del presidente
del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Sartirano Pier
Domenico, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flamini()
60, presso lo studio dell’avvocato RI)GGKRO LONGO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PI I-1Z1A(
AN O’, come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DE FUSCO GAETANO DFSGTN40108F027U, elettivamente
domiciliato in Roma, Via G. H. Tiepolo 4, presso lo studio
dell’avvocato ISIDORO SPERTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALFONS° MARI‘ CAPRI( )1 c()me da
procura speciale a margine del controricorso ;

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 1395/2010 della CORTE D’APP11,1,0 di

Data pubblicazione: 22/04/2016

TORINO, depositata il 28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/10/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato I ,ongo e l’avvocato Capriolo, che si riportano agli atti
e alle conclusioni assunte;

per il rigetto del ricorso del ricorso principale e per l’inammissibilità del
ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. «Con atto di &azione notificato in data 5/4/2004 la s.p.a. Cantine Borgo
San Martino conveniva in giudkio De .Fusco Gaetano davanti al Tribunale di
Alba, Sezione distaccata di Bra, onde sentirlo condannare a pagarle il prezzo di
a/filmava

una fornitura di vino ordinata da costui. Costituitosi, il De Fu.s-co

la propria estraneità aifàtti, chiedendo I…1 la chiamata in ,giudizio della s.p.a.
Casato, che assumeva essere il nggetto che aveva assunto le obbligazioni di cui si
trattava. Costituitasi, Gasato s.p.a.

chiedeva di essere assolta da ogni

domanda. Istruita la causa documentalmente e per prova orale, con mnlenza del
19/ 5 / 2008 il Tn-bunale accoglieva la domanda allorea

Derivava tale

decisione dal rigello delle eccezioni preliminari di rito e dal ritenuto raggitoOmenio
della prova dell’assunto attore°, essendo viceversa rimasta sfornita di prova la lesi
del convenuto, di aver agito in nome e per conto della teqa chiamata..
2. {Avverso la sentenza propone appello il De Fusco, riproponendo le proprie
ecce

di nullità della domanda Lr.

e nel merito contestando la fondatezza

della ricostrnione del primo ,giudice ed instando altresì per lo A-m/gin/enti) di
ulteriori attività istruttorie. Si sono costituite in causa le società appellate, chiedendo
la conferma della sentenza impugnala. Annunziata

s.p.a. (già Cantine Borgo

San Martino s.p.a.) proponendo anche appello incidentale condizionato per la
condanna di Casato s.p.a. a pagarle la jòrnitura, nel caso di accertata qualità del
Ric. 2011 n. 14044 sez. 52 – ud. 08-10-2015

-2-

udito il sostituto procuratore generale, Carmelo Sgroi, che conclude

De Fuso di rappresentante di Casato e della avvenuta spendila di tale qualità».
3. La Corte di appello, in riforma dell’impugnata sentenza, così
provvedeva: «rigetta le domande proposte da Cantine .Borgo San Martino sp,a..
ora Annunziata [fini sp.a., nei confronti di De Fusto Gaetano; dichiara
inammissibile l’appello incidentale proposto da Cantine Borgo San Martino

di entrambi i gradi de/iiidiio».
3.1 – La corte torinese accoglieva l’appello di De Risco e rigettava le
domande nei suoi confronti proposte, osservando che «Pappe/io è fondato
sotto il profilo della mancauRy di prora di fin contratto di acquisto
direttamente concluso in nome proprio dal De Ffisco. E’ all’uopo sufficiente
considerare quanto risulta dal telej;Lx inviato dal De .Fuseo alla Cantine Borgo
San Martino, ove si specifica che acquirente è Casato sp.a., oltre a forwire
dettagliate istruzioni in merito a modalità esecutive di un accordo contraduak
precedente: si parla di luoghi di consegna, di diciture da apporre nei documenti di
trasporto: izisomma, di particolari burocratici e di dettaglio, ma da nessun elemento
è possibile stabilire che è De

Fui-Co

che acquista in proprio. L’esame delle

deposizioni testimoniali, o dei documenti ulteriormente prodotti dalle parti, non
aggiunge alcunché a tale quadro, per cui deve ritenersi che Cantine Borgo San
Martino abbia venduto su istruzioni del De Fusto, il quale però aveva speso il
nome della Casato sp.a.. Stando cosi lo cose. non esiste alcuno spaio di
applicabilità dell’ad. 1705 e. e.: per il quale. Io si ripete, il mandatario deve aver
acquistato senza spendere il nome del mandante., bensì in nome proprio. Se invece
spende il nome, ma

NOI,

aveva il potere di rappresenlan,za, come a quanto pare è

avvenuto, non c’entra un bel nulla l’art. 1705: la fattispecie è regolata dall’art.
1398 c.c., per cui il falsus procura/or è responsabile del danno che ha provocato al
terzo contraente, il quale abbia senza sua colpa confidato nella validità del
contratto se, come nel caso di .Tecie è avvenuto, lo pseudo rappresentato faccia va/ere
la inefficacia, nei suoi confronti, del contratto». Aggiungeva la Corte locale che
Ric. 2011 n. 14044 sez. 52 – ud. 08-10-2015

-3-

ora Annunziata Vini sp.a.; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese

«tale azione, che ha natura extracontrattuale, ha presupposti del tutto diversi da
quelli di un’azione di adempimento del contratto, quale quella che è stata esperita
da Cantine Borgo San Martino: presupposti la cui prova manca del tutto in
causa[ ma, soprattutto, un’azione simile, data la sua natura completa/mute
diversa, anzi opposta, rispetto a quella promossa in causa da parte attrice, non può

proposta. Non può che conseguirne la reiezione della domanda attrice e la totale,
conseguente riforma della sentenza impkgnata».
3. Impugna tale decisione la ricorrente che formula due motivi. Resiste
il Risco, che avanza ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso principale.
1.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: «violazione e falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.. e.: e più precisamente dell’art.
2697 cc con riferimento all’art. 1705 c.c». La ricorrente osserva che la
sentenza della Corte d’Appello di Torino ha “eselllso Poperatività, nella

fattispecie, dell’un’. 1705 c. c. con la Seguente motivaIone (pag. 16 rigo 25):
‘Peraltro, l’appello è fondato sotto il profilo, impropriamente anch’esso definito di
“nullità della sentenza”, della mancanza di prova di mi contratto di acquisto
direttamente concluso in nome proprio dai DE, FU7SCO.

P

all’uopo sufficiente

considerare quanto risulta dal telefax- inviato dal De Fusa) alla Cantine Borgo
San Martino, ove si specifica che acquirente è Casato 5. P4., oltre a rnire
dettagliate istnizioni in merito a modali/c2 esecutive di mi accordo contrattuale
precedente: si parla di luoghi di consegna, di diciture da apporre nei documenti di
trasporto: insomma, di particolari burocratici e di dettaglio, ma da nessun elemento
è possibile stabilire che è DE FISCO che acquista in . proprio. L’esame delle
deposizioni testimoniali, o dei documenti ulteriormente prodotti dalle parti, non
aggiunge alcunché a tale quadro, per cui deve ritenersi che Cantine Borgo Sali
Martino abbia venduto su istruzioni del De Fftsco, il quale però aveva speso il
Ric. 2011 n. 14044 sez. 52 – ud. 08-10-2015

-4-

ritenerd proposta in causa a seguito della qualificazione in tal senso della domanda

nome della Casato S.P.A.”». La ricorrente inserisce nel corpo dei ricorso
la copia del fax in questione ed aggiunge che

‹,/./ Giudice d’Appello ha

deciso che l’indicazione conienuta nel fax sopra riportato dell’acquirente
CASATO S.P.A. da parte del DE FUSCO è avvenuta dopo [accordo
contrattuale, per cui la stessa, in quanto tale (e cioè in quanto successiva al

dell’ari. 1705 c.c. nei confronti del mandatario DE F115′(.0 C/1[71NO». La
Corte di appello ha ritenuto «1. che la ANNIINZIATA 1/1NI S.P.A.
doveva provare, essendo – – detto incombente probatorio a suo cario, che la
controparte, DE FISCO GAETANO, aveva agito, in occasione dell’acquisto
delle dieci partite di vino, in proprio nome e cioè ex art. 170.5 c. c. […/ 2. che, non
avendo la ANNUNZIATA VINI 5. P.14. assolto questa suo onere probatorio,
la sua domanda doveva essere re,q)inta 1…]». Di qui la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cod, civ., posto (‹Ponereprobalotio, relativamente
al contratto di mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c. c. … spetta al
mandatario (e quindi nel nostro caso al DE FUSCO GAETANO), convenuto
in giudizio dal terzo per l’adempimento delle obbliga:,,ioni del contratto con lui
concluso, Povere di provare che all’atto della stipula:zione, o precedentemente, aveva
dichiarato in modo esplicito – ed univoco – che agiva non solo nell’interesse, ma
anche in nome di un soggetto diverso».
1.2

Col secondo motivo di ricorso si deduce: ,,omessa, ii19711fidellie

contraddittoria motiva.zione circa un fatto controverso e decisivo per il ,gludivio cx
art. 360 n. 5 c.. c.: e ciò con17.Terimento al comportamento tenuto dal De l’uso
Gaetano lino alla conclusione del contratto di acquisto delle partite di vino per cui si
discute ed alla sua conseguente posizione contrattuale nei/atti di causa».
Osserva la ricorrente che l’art. 1705 cod. ci-v. non trova applicazione
quando il mandatario, «all’atto della stipulazione del contratto o in un momento
precedente abbia portato a conoscenza della controparte, in modo esplicito ed
univoco„ che agisce non solo nell’interesse, ma altresì in nome di un soggetto diverso».
Ric, 2011 n. 14044 sez. 52 – ud. 08-10-2015

-5-

contratto), non inficia assolutamente ed in nessun modo l’operatività nel vostro caso

Una volta concluso il contratto senza l’indicazione del nome del
mandante, «tutto quanto avviene successivamente – iii termini di spendila del
nome del medesimo non ha più alcuna rilevana giuridica e tanto meno efficacia
estintiva el o modificativa sugli obblighi sorti a carico del mandatario, che
rimangono quindi tutti fermi in capo allo stesso». Gita al riguardo Cass. 1979

conclusione è l’unica a dare «certeua del diritto in questo ambito contrattuale.
Diversamente, il mandatario, dopo aver concluso il contralto e poi per non esserne
successivamente più interessalo, avrebbe la possibilità, _pendendo il nome di un
altro soggetto quale mandante, di sottrarsi alle proprie responsabilità contrattuali,
con conse,guente ed assoluta incertea nei casi disciplinati dall’art. 1705 C.L: sulla
identità delle parti tra le quali ha efficacia e valore il contratto». Secondo la
ricorrente, la Corte d’Appello di Torino «ha stalnito che l’unica indicaRione
del nome dell’acquirente CASATO S.P.A. da parte delDE HiSC .0 è avvenuta
dopo la conclusione del contratto: e ciò risulta dal seguente passo della motivar\ione
contenuto a pag. 16 rigo 27 dove è scritto: “È all’uopo sufficiente considerare
quanto risulta dal telejay inviata dal De .Fusco alla Cantine Borgo San Martino,
ove si specifica che acquirente è Casato S.P.A., oltre a ftrnire dettagliate istrnioni
in merito a modalità esecutive di un accordo contrattuale precedente […] ma da
nessun elemento è possibile stabilire che è DE FUSCO che acquista in proprio”».
Secondo la ricorrente, la Corte di appello non ha tratto le giuste
conclusioni, posto che ha affermato che «”deve ritenersi che CANDNI -i’
BORGO SAN MARTINO abbia venduto su istrnioni del Dh RISCO, il
quale però aveva speso il nome della CASATO S.P.A. “(v. sentenz,’a . pag. 16 rigo
35)».
Di qui, secondo la ricorrente, «la contraddittorietà della motivaione o sua
omissione su un fatto controverso e decisivo del giudiio, quale la posit-,ione
contrattuale del mandatario DE FU.S.C.0 GAETANO al momento della
conclusione del contratto di acquisto delle 10 partite di vino». Avendo affermato
Ric. 2011 n. 14044 sez. 52 – ud. 08-10-2015

-6-

n. 1999 e Cass. 1986 n. 6998. Sostiene la ricorrente che tale

che la «indicazione del nome del mandante iera, ndr] avvenuta solo dopo la

conclusione del contratto, il Giudice di secondo ,grado per non incon-ere nella
violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.n, e quindi per non contraddire se stesso, avrebbe
dovuto concludere decidendo […] per l’operatività nel caso di specie dell’art. 1703
c.c.- e quindi nel riconoscere a carico del DE FUSCO obblighi ~Intimali

BORGO SAN MARTINO S.P.A., con

/fitte le relative e conseguenti

responsabilità patrimoniali a suo carico».
2. 11 ricorso principale è infondato e va rigettato.
2.1 – I due motivi possono essere trattati unitariamente stante la stretta
connessione che li caratterizza in quanto focalizzati, entrambi, sulla
sottolineatura della asserita posteriorita del documento (l’unico
documento scritto dell’intera vicenda negoziale) e cioè del fax del 22
maggio 2003 rispetto, rispetto al perfezionamento dell’accordo di
vendita del vino. Di qui il richiamo alla giurisprudenza di legittimità
relativa alla distribuzione dell’onere della pro -va e seguatamente del
fatto che il mandatario “apparente” pe lusco) avrebbe speso il nome di
Casato S.p.A. anteriormente al perfezionamento negoziale.
2.2 – I a tesi sostenuta nel ricorso non appare però convincente e per
una pluralità di ragioni. In primo luogo, essa fa dire a Casati spa ciò
che non dice, ossia che il contratto fosse già concluso all’atto della
ricezione del fax. Al riguardo la locuzione “accordo contrattuale precedente”
nulla afferma sotto il profilo del perfezionamento negoziale anteriore,
e anzi, dovendosi attribuire un senso logico alla motivazione, l’avere
valorizzato proprio quel documento, in cui è esplicita indicazione di
Casato S.p.A. come “acquirente” (vedi pagina nove del ricorso) non può
significare altro se non che quel documento è il contratto, poiché
altrimenti non avrebbe avuto senso andare a valutare evenienze
posteriori. Di conseguenza, non opera il criterio invocato e riferito a

Ric. 2011 n. 14044 sez. 52 – ud. 08-10-2015

-7-

derivatigli dall’acquisto in proprio delle 10 partite di vino dalla CANTLNI

Cass. n. 433 del 2007 citata a pagina 13 del ricorso, che esclude il
ricorso a dati presuntivi ai fini della “contemp/atio domini” tacita, perché,
appunto, qui tacita non è. L’uso della carta intestata non è poi
elemento decisivo in relazione alle vicende aziendali chc hanno
riguardato le aziende coinvolte.

la ricezione del fax (come accettazione dd contratto portata a
conoscenza della parte venditrice, oggi ricorrente) era una tesi
sostenuta dalla Borgo San Martino, ora Annunziata Vini, nelle fasi
anteriori di merito, rendendo così non sostenibile la diversa tesi in
questa sede.
In definitiva, la sentenza impugnata ha operato una ricostruzione nel
merito della vicenda che appare insindacabile (vedi massima Cass.
18441 del 2005, nella sua parte finale), posto che, sotto il profilo
motivazionale, non è dedotta nessuna circostanza fattuale specifica che
indichi una diversa soluzione. Sicché, alla luce del principio
dell’acquisizione, ogni censura sul riparto dell’onere della prova non
appare pertinente.
3. 11 ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
4. 1,e. spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale”
condizionato. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio,
liquidate in 5.000,00 (cinquemila) euro per compensi
(duecento) curo per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio (1(11’8 ottob 2 15

LTS ‘ENS( p E

o

e 200,00

Il tutto sul rilievo che l’asserito perfezionamento negoziale proprio con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA