Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8201 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23929/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

FRATELLI A. SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta

Gabardini e dall’avv. Pio Corti, elettivamente domiciliata in Roma,

viale Parioli n. 79/H, presso lo studio di quest’ultimo.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 1, n. 30/01/2012, pronunciata il 21/02/2012,

depositata il 6/03/2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2019 dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Fratelli A. Srl, con sede legale in Varese, esercente l’attività di fabbricazione e installazione di macchine per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature, impugnò presso la CTP di Varese l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRES, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 2004, maggiori redditi non dichiarati, accertati con l’applicazione dello specifico studio di settore;

la CTP, con la sentenza n. 140/04/2010, accolse il ricorso;

2. l’Agenzia delle entrate ha appellato tale decisione e la CTR della Lombardia, con la sentenza menzionata in epigrafe, ha rigettato il gravame, rilevando che la società aveva dimostrato che lo scostamento dei ricavi rispetto a quello risultante dallo studio di settore era dovuto ad una crisi dell’intero comparto, che aveva investito anche la contribuente;

3. l’Agenzia ricorre, per tre motivi, per la cassazione di questa sentenza; la società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso, denunciando la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente assume che il fatto controverso e decisivo era la produzione di redditi minori spetto a quelli risultanti dallo studio di settore;

censura, quindi, la CTR che, nell’affermare che: “La società, producendo copiosa documentazione, ha provato che nell’anno 2004, per il settore delle macchine per calzature, pelletteria e conceria, il fatturato del settore aveva subito una riduzione del 10,50% (…) la società ha dimostrato che lo scostamento del fatturato rispetto a quello scaturente dallo studio di settore era da imputare ad una crisi del settore della quale essa società non era stata immune.”, ha reso una motivazione puramente apparente, che non consente di individuare le “concrete prove” poste a base del proprio convincimento;

1.1. il motivo è infondato;

il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7/04/2017, n. 9105);

nella presente controversia tributaria non è ravvisabile il vizio di motivazione apparente in quanto la CTR ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, imperniato sulla constatazione che la società aveva dimostrato che lo scostamento del fatturato rispetto allo studio di settore era da imputare alla generalizzata crisi del settore;

2. con il secondo motivo, denunciando l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente (in via subordinata rispetto alla prima doglianza) censura il vizio dell’apparato argomentativo della decisione della CTR, che avrebbe dato rilievo ad uno soltanto dei molteplici elementi addotti dall’Ufficio a fondamento della pretesa tributaria, ossia allo scostamento tra la redditività delle vendite, per l’anno 2004, accertata su un campione rappresentativo di imprese del medesimo settore, pari al 5,69% e quella risultante dal bilancio 2004 della contribuente, pari al 4,92%, trascurandone altri, quali: la reiterata incongruenza dei ricavi nelle diverse annualità; le numerose anomalie dei dati dichiarati e nell’adempimento degli obblighi fiscali; l’incongruenza reiterata, nel tempo, della redditività dell’impresa e della sua posizione ai fini IVA;

3. con il terzo motivo, denunciando contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente censura l’illogicità del processo decisionale della CTR che, in sostanza, ha affermato che, nel 2004, la società aveva dimostrato di essere stata investita dalla crisi dell’intero comparto, che segnava un calo di fatturato del 10,50%, senza avvedersi che tale dato era in contraddizione con l’accertato aumento dei ricavi della contribuente rispetto all’esercizio precedente;

3.1. i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati;

nella specie, il ragionamento della CTR è affetto da lacune e aporie logiche decisive, perchè, come suaccennato, per un verso, si afferma che la società ha dimostrato che lo scostamento del fatturato dagli standards indicati dallo studio di settore è dipeso dallo crisi generale del comparto; per altro verso, si asserisce che, nel 2004, la società ha visto aumentare il proprio fatturato rispetto all’annualità precedente, il che costituisce un elemento obiettivo contraddittorio e non coerente rispetto alla prospettata crisi di settore;

4. ne consegue che, accolti il secondo e il terzo motivo e rigettato il primo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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