Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8200 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.30/03/2017), n. 8200
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3453/2016 proposto da:
G.P., avvocato, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE,
rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AUTOSTRADE ITALIA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), società con
unico socio sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di
ATLANTIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. LUCIANI 1, presso lo
studio dell’avvocato IRENE ROMANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ELIO PALOMBI, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10399/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa e
depositata il 16/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO
VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza resa pubblica il 16 luglio 2015, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la revocazione proposta, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., da G.P. avverso la sentenza n. 4742 dell’11 aprile 2013 del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l’appello del medesimo G. contro la decisione del Giudice di pace della stessa Città, il quale, a sua volta, aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale avanzata contro la Società Autostrade per l’Italia S.p.A.;
che il Tribunale riteneva che la revocazione, per conflitto di giudicati in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 14727 del 23 aprile 2007 tra le stesse parti, aveva riguardato l’accertamento della titolarità in capo alla convenuta del tratto di autostrada ove si era verificato il sinistro, là dove, tuttavia, il giudice di appello non aveva rigettato il gravame soltanto in forza del difetto di prova circa l’anzidetta titolarità, ma “anche in ragione della affermata ascrivibilità del sinistro a colpa del danneggiato, circostanza idonea ad integrare il caso fortuito”; ratio decidendi, quest’ultima, che non era stata fatta oggetto di specifica impugnazione, la quale, peraltro, “non poteva essere affidata allo strumento della revocazione in difetto dei motivi tipici espressamente fissati dall’art. 395 c.p.c.”;
che ricorre avverso tale sentenza il G. in base a tre motivi; resiste con controricorso la Autostrade per l’Italia S.p.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il G. ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso si snoda su tre (in parte articolati) motivi: 1) nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6, nonchè dedotto omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti; 2) nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c.;
che il ricorrente, sotto diversi profili (motivazione apparente o insanabilmente illogica e/o carente di esame di fatto decisivo; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; errata sussunzione della fattispecie materiale nel paradigma dell’art. 395 c.p.c.), si duole che il giudice della revocazione non abbia considerato che l’istante, con la citazione ex art. 398 c.p.c. (foglio 5, righi 7 e ss.), avesse dedotto un contrasto di giudicati anche in riferimento all’accertamento della responsabilità del fatto illecito dedotto in lite”,
che i motivi – da scrutinarsi congiuntamente – sono inammissibili;
che con essi, non solo non viene fornita, in modo intelligibile, contezza contenutistica e localizzazione (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) della sentenza del Tribunale di Napoli n. 14727/2007, che fonderebbe il contrasto di giudicati, ma neppure è attinta nella sua effettiva portata la ratio decidendi della sentenza impugnata in questa sede, giacchè il rilievo sulla mancata specifica impugnativa della ragione di rigetto dell’appello in punto di responsabilità per il sinistro (esclusa per la riconducibilità dell’evento a colpa del danneggiato, integrante caso fortuito ex art. 2051 c.c.) è dal giudice della revocazione sostanziato dall’ulteriore considerazione che detta impugnativa non poteva essere affidata ai tipici motivi di cui all’art. 395 c.p.c., sulla quale si infrangono definitivamente le doglianze del ricorrente, calibrate unicamente (e la aspecificità delle censure rispetto alla diversa ratio decidendi è resa evidente proprio da quanto in ricorso è trascritto dal foglio 5, righi 7 e ss. della citazione per revocazione) sulla circostanza di aver proposto revocazione anche sul capo della responsabilità;
che, del resto, il rilievo del giudice della revocazione è coerente con il presupposto – che traspare implicitamente dalla sentenza, di cui (come detto) il ricorrente non dà contezza (assumendo trattarsi di “identico” sinistro, ma senza fornire i contenuti della decisione), ma che viene altresì evidenziato nel controricorso (con rilievo sui fatti della vicenda processuale che, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente nella memoria, non necessita affatto di ricorso incidentale) – per cui la decisione n. 14727/2007 atteneva ad un sinistro storicamente diverso da quello deciso con la sentenza n. 4742/2013, sicchè non poteva darsi logicamente luogo ad un conflitto di giudicati sull’imputazione di responsabilità per fatti illeciti diversi;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 918,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017