Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8200 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 27/04/2020), n.8200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24996/2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Rodi 32,

presso lo studio dell’avvocato Daniela Gesmundo (Studio Miglionico),

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ippedico Vito

Angelo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cisl Scuola Salerno, in persona del Segretario provinciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Baiamonti 19, presso

lo studio dell’avvocato Bove Filippo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Cundari Francesco, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Cisl Scuola Nazionale, in persona del Segretario Provinciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Fabretti 8,

presso lo studio dell’avvocato Bove Filippo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cundari Francesco, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

F.G. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, CISL Scuola di Salerno e CISL scuola nazionale e premesso di aver aderito, nella sua qualità di insegnante, alla associazione sindacale CISL SCUOLA sin dal 1983, ricoprendo anche incarichi istituzionali riferiva che con lodo reso in data 20 gennaio 2005, il Collegio dei probiviri aveva irrogato nei confronti della esponente la sanzione della espulsione, ai sensi dell’art. 29 dello statuto; impugnava, pertanto, detto provvedimento, contestando la sussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della comminata sanzione e chiedendone l’annullamento, con conseguente conferma della qualità di socia della medesima attrice e condanna delle convenute al risarcimento del danno.

Nella resistenza delle due articolazioni della CISL (nazionale e territoriale), in persona dei rispettivi segretari, il Tribunale rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione d’improponibilità della domanda della F., poichè la stessa avrebbe rinunciato convenzionalmente all’azione giudiziaria davanti al Tribunale ordinario (trattandosi di diritti disponibili), in ragione della sua adesione alla clausola compromissoria devolutiva della cognizione, nella materia disciplinare, all’arbitrato, previsto dallo Statuto CISL scuola, nel suo art. 28.

Avverso tale sentenza, F.G. proponeva appello deducendo: 1) l’omessa motivazione in ordine alla affermata natura irrituale dell’arbitrato e l’omessa verifica della validità ed efficacia della clausola compromissoria; 2) l’omesso accertamento della fondatezza della impugnazione e l’omessa verifica della reale sussistenza dei fatti che avevano determinato l’espulsione; 3) l’omesso esame della domanda di risarcimento.

La Corte d’appello rigettava la domanda sull’assunto che la previsione statutaria che stabilisce la devoluzione al Collegio dei probiviri tutte le controversie insorte nell’ambito del rapporto associativo, in particolare, quella relativa alla sua espulsione dalla associazione, costituiscono una clausola compromissoria in virtù della quale le parti (associazione e associato) hanno inteso affidare ai probiviri la decisione delle controversie associative, impegnandosi a considerare la relativa decisione come vincolante e, nel contempo, decidendo consensualmente di sottrarre la cognizione delle liti al giudice ordinario, nè meritava adesione l’eccezione di nullità della clausola per difetto della posizione di terzietà degli arbitri e per difetto di legittimazione della F. essendo venuta meno la sua qualità di socia, in quanto lo Statuto fissa le condizioni per garantire l’imparzialità dei probiviri, garantendo, altresì, il doppio grado di giurisdizione, mentre lo Statuto garantisce tutela e riconosce competenza negoziale degli arbitri, sulla tutela della qualità di socio, anche in caso di espulsione.

F.G. ricorre per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la CISL scuola nelle due articolazioni territoriali, ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, relativo al fatto che la ricorrente non avrebbe mai sottoscritto l’adesione alla CISL scuola, perchè al momento della sua immissione in ruolo, avrebbe aderito a diverso sindacato (SI.NA.SC.EL., poi confluito nella CISL) distinto e separato dalla CISL quantomeno fino al 1989, che non prevedeva le norme statutarie di devoluzione delle controversie associative di futura insorgenza ad un organismo interno.

Il motivo è inammissibile perchè pone una questione nuova, non risultando – nè dalla sentenza impugnata, nè dallo stesso ricorso che essa sia stata sollevata nel giudizio di merito, in particolare di appello.

Alla inammissibilità dell’unico motivo consegue l’inammissibilità del ricorso stesso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente a pagare sia alla CISL – Scuola nazionale che alla Cisl – Scuola di Salerno le spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuna delle due controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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