Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8200 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17514-2018 proposto da:

T.A., T.M., T.D.,

T.M., TO.MA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PO 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA

MILITERNO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA SUPPA,

ANTONIO CHIARELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2018 della COMM. TRIB. REG. VENETO

SEZ.DIST. di VERONA, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

in data 23.12.2013 il Comune di Ronco dell’Adige notificava alla signora C. ed ai signori T. gli avvisi di accertamento ICI per il 2008 in relazione ad alcuni terreni dagli stessi posseduti in comproprietà in quanto con Delib. 27 febbraio 2005, n. 15, con particolare riguardo a due particelle, ne era stata mutata la destinazione urbanistica da agricola a suscettibile di destinazione edificatoria.

I contribuenti proponevano impugnazione avverso detti atti eccependo l’illegittimità del mancato riconoscimento del regime di tassazione per i terreni agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), dato l’inequivocabile utilizzo agricolo delle aree, l’applicabilità del regime a tutti i comproprietari, l’illegittimità del regolamento comunale da reputarsi non conforme al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, nonchè la carenza di motivazione degli atti.

La CTP di Verona con sentenza in data 11 dicembre 2014 rigettava il gravame ritenendo legittima la pretesa avanzata dal Comune.

Interposto appello, la CTR del Veneto con sentenza in data 18.1.2018 rigettava il gravame confermando la sentenza impugnata.

Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso il Comune di Ronco all’Adige.

Parte ricorrente depositava memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e del D.Lgs. n. 446 del 1992, art. 52, comma 1, e art. 59, comma 1, lett. a), in connessione con l’illegittimità del Reg., art. 2, per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili deliberato dal Comune di Ronco all’Adige il 27 maggio 2003 con Delib. n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, parte ricorrente deduceva che il Reg. comunale, art. 2, predisposto dal Comune di Ronco all’Adige, nello stabilire che l’imposta va calcolata tenendo conto della natura edificatoria delle aree e non dunque della loro effettiva destinazione nei caso in cui i comproprietari che conducono i terreni nella qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli siano titolari di una quota inferiore al 50%, viola il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b, norma primaria che include nella base imponibile dell’imposta i terreni sulla scorta di una circostanza oggettiva rappresentata dalla destinazione data all’area non essendo peraltro consentito ai Comuni di modificare o limitare l’operatività di detta disciplina.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Limitatamente alla posizione di T.A. e T.M. – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e del D.Lgs. n. 446 del 1992, art. 52, comma 1, e art. 59, comma 1, lett. a), in connessione con la illegittimità del Reg., art. 2, per applicazione dell’imposta comunale sugli immobili deliberato dal Comune di Ronco all’Adige il 27 maggio 2003 con Delib. n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto un ulteriore profilo” parte ricorrente deduceva che il regolamento comunale penalizza in modo ingiustificato coloro che pur svolgendo sui terreni attività agricola detengono meno del 50% della proprietà.

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Va rilevato invero che, qualora con il ricorso per cassazione siano dedotti vizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso in tanto rispetta il requisito di autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., in quanto rechi la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate o abbia il testo delle norme in allegato. Per i regolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), non vale invero il principio “iura novit curia” (Cass. n. 5298/2019; n. 19360/2018; n. 18661/2006 e Cass. n. 12786/2006). Nel caso di specie, i motivi di ricorso in esame non contengono la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate nè richiamano ad un allegato del ricorso recante quelle norme.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

La regolamentazione delle spese del giudizio, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1400,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, con collegamento da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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