Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8200 del 22/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8200
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23928/2012 R.G. proposto da:
P.R., rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Farace,
elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 110, presso
lo studio dell’avv. Marco Machetta.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione n. 44, n. 134/44/2011, pronunciata l’11/07/2011,
depositata il 22/07/2011;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio
2019 dal Consigliere Guida Riccardo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di P.R., esercente l’attività di agente di commercio di macchinari e impianti industriali, di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione maggiore imponibile, ai fini IRPEF, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 2003.
2. La CTP di Milano, con sentenza n. 254/2009, rigettò il ricorso.
3. Il contribuente ha interposto appello avverso tale decisione e al CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame.
4. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, sulla base di un unico (articolato) motivo, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
5. Il ricorrente ha depositato copia della domanda del 4/10/2017, di definizione della controversia tributaria pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
6. L’Agenzia delle entrate, con istanza datata 1/10/2018, premesso che: “con nota del 7.9.2018 la D.P. di Milano (OMISSIS) ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;” ha chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
7. Il contribuente ha avanzato identica istanza con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.
8. Occorre disporre in conformità di tale istanza.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara che le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019