Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8200 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. II, 06/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 06/04/2010), n.8200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. e L.E., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale notarile (autenticata in data 5 febbraio 1993 dal

dott. Angelo Magnani, notaio in Santa Maria della Versa, rep. 15147),

dall’Avv. Giuseppe Sinatra, elettivamente domiciliati in Roma, via

Sardegna, n. 40, presso lo studio dell’Avv. Deodato Pietro;

– ricorrenti –

contro

A.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Lo Giudice Vincenzo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giurato Ugo in

Roma, piazza Adriana, n. 11;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

A.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Lo Giudice Vincenzo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giurato Ugo in

Roma, piazza Adriana, n. 11;

– ricorrente in via incidentale –

contro

C.S. e L.E.;

– intimati

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo depositata il 16

febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 4

marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per

l’inammissibilità di entrambi i ricorsi o, in subordine, per il loro

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento C.S. ed L.E. e, premesso che con atto preliminare del 2 marzo 1992 i convenuti avevano promesso di vendergli un terreno per il complessivo prezzo di L. 247.413.000, chiese che il suddetto contratto venisse dichiarato, in tesi, nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1346 cod. civ., per impossibilità dell’oggetto, atteso che il terreno, nonostante la sua vocazione edificatoria, risultava per la maggior parte vincolato a verde paesaggistico e a parco naturalistico, e per violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, e, in ipotesi, annullabile, ai sensi dell’art. 1429 c.c., n. 2, per errore essenziale sulla qualità dell’oggetto (terreno edificabile); instò, inoltre, per la condanna dei convenuti in solido alla restituzione della somma versata di L. 100.000.000, oltre interessi di legge, e al risarcimento del danno.

I convenuti, costituitisi, resistettero alla domanda e, in via riconvenzionale, chiesero, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre assunto dall’ A. e, in subordine, l’accertamento del loro diritto a ritenere la caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente, a causa dell’inadempimento del medesimo.

Con sentenza depositata il 28 giugno 2001, il Tribunale di Agrigento rigettò le domande dell’attore nonchè la riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare, mentre accolse la riconvenzionale di ritenzione della caparra nonchè la domanda dell’attore diretta alla restituzione dell’acconto di L. 25.000.000.

La pronuncia di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo, che, con sentenza depositata in data 16 febbraio 2006, ha rigettato tanto il gravame principale del C. e del L. quanto il gravame incidentale dell’ A..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, notificata il 19 settembre 2006, il C. ed il L. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 16 novembre 2006, sulla base di un motivo.

L’ A. ha resistito con controricorso, notificato il 20 dicembre 2006, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.

2. – In prossimità dell’udienza, l’Avv. Giuseppe Sinatra, difensore dei ricorrenti in via principale, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia, riferendo che le parti, in data 29 aprile 2009, avevano transatto il giudizio pendente e definito ogni rapporto tra loro controverso.

La dichiarazione di rinuncia non è idonea a produrre l’effetto della richiesta estinzione del processo, atteso che, per un verso, non è stata sottoscritta dalle parti personalmente, ma dal loro difensore, e, per l’altro verso, l’avvocato di queste – addirittura privo, per le ragioni in appresso indicate, di procura speciale a promuovere ricorso per cassazione – non era munito di mandato speciale a tale effetto. La rinuncia non è pertanto conforme a quanto prescritto dall’art. 390 cod. proc. civ..

3. – Vi è – prima ancora che un sopravvenuto difetto di interesse, rivelato dalla pur inidonea rinuncia – una ragione di inammissibilità in limine del ricorso principale.

Questo è stato infatti proposto in forza di procura conferita con atto notarile (autentica di firma del 5 febbraio 1993) anteriore alla sentenza impugnata (depositata in data 16 febbraio 2006). Detta procura, inoltre, non contiene alcun riferimento al giudizio di cassazione.

Va fatta pertanto applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. Lav., 19 dicembre 2003, n. 19487; Sez. 3^, 7 dicembre 2005, n. 27012), secondo cui la procura per il ricorso per cassazione deve avere necessariamente carattere speciale, dovendo riguardare specificamente, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., il giudizio di cassazione, per cui è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata; pertanto, è inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata, che sia stata, oltretutto, rilasciata senza contenere alcun riferimento al giudizio di cassazione.

4. – Il ricorso incidentale è stato proposto con atto notificato il 20 dicembre 2006, quando per la parte – che aveva provveduto a notificare la sentenza della Corte d’appello il 19 settembre 2006 – era decorso il termine breve per l’impugnazione.

Essendo il ricorso principale inammissibile, il ricorso incidentale perde ogni efficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

5. – In applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti in via principale vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in Euro 1.500, di cui Euro 1.300 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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