Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 820 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20109-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ALTO GRANDI S.R.L., già Autograndi S.n.c., P.IVA (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato MARIA GRAZIA LOBINA PALDICE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA RACHELE PREVITERA giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2140/28/2015 della COMMISSIONI’, TRIBUTARIA

REGIONALE, DI MILANO, emessa il 10/04/2015 e depositata il

19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Maria Grazia Lobina Paudice, per la

controricorrente, che insiste per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della s.r.l. Auto Grandi contro due cartelle di pagamento per recupero di credito d’imposta non indicato nella dichiarazione dei redditi per gli anni 2007 e 2008.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che il contribuente potrebbe rettificare a suo favore le dichiarazioni entro gli stessi termini che ha l’Ufficio per effettuare l’accertamento, ossia nel termine quadriennale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

Il ricorso si basa su due censure, illustrate da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Col primo mezzo, si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 27, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene la ricorrente che la CTR, nonostante lo specifico motivo di appello, avrebbe omesso di trattare l’inammissibilità del ricorso relativo all’anno d’imposta 2007, per tardiva presentazione dello stesso. In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la predetta tardività.

Col secondo mezzo, la ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

L’intimata si è costituita con controricorso, rilevando l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3. Ha altresì censurato la mancata impugnazione avversaria riguardo alla pronunzia sulla cartella n. (OMISSIS).

Va premesso che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società non ha ragion d’essere, giacchè nel ricorso è chiaramente indicata la decisione impugnata (n. 2140/28/2015), nonchè l’esposizione dei fatti di causa.

I due motivi di ricorso – che, attenendo ad un medesimo profilo, possono esser trattati congiuntamente – sono fondati.

In effetti, l’Ufficio ha dimostrato di aver eccepito, nei motivi di gravame, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, con riguardo alla cartella d’imposta del 2007. Sennonchè tale doglianza non è stata affatto trattata dal giudice di appello, che è passato a discutere le censure di merito

L’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., come correttamente ha fatto la ricorrente. Spetterà al giudice del rinvio valutare il profilo adombrato dalla società controricorrente e ripreso nella memoria illustrativa, riguardante il parziale passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con riferimento alla cartella esattoriale relativa all’anno 2008.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CtR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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