Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 82 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 21/06/2016, dep.04/01/2017),  n. 82

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G.M., – B.E.S. – B.P.M.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Gavinana, n. 4, nello studio

dell’avv. Domenico Angelini, che li rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.L. – G.G., elettivamente domiciliati in Roma, via

Andrea Ferrara, n. 12, nello studio dell’avv. Erasmo Colaruotolo,

che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

G.L. – G.G. come sopra rappresentati;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

B.G.M. – B.E.S. – B.P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5272,

depositata in data 15 dicembre 2010;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 21 giugno 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per i ricorrenti l’avv. Angelini;

sentito per i controricorrenti l’avv. Colaruotolo;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott. De Augustinis Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso incidentale e l’accoglimento p.q.r. del principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 5300 del 2005 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dai signori B.G.M., E.S. e P.M., comproprietari di un bene immobile sito nella Capitale in via (OMISSIS), con la quale, premesso che i signori G.L. e G., titolari di un fabbricato adiacente a quello di essi attori e adibito ad albergo, avevano effettuato lavori di ampliamento e ristrutturazione, avevano chiesto la demolizione delle opere realizzate in violazione della normativa urbanistica.

1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla signora B.G.M., ha rilevato che la domanda poteva essere interpretata anche come richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni per equivalente come conseguenza della denunciata illegittimità delle opere.

Sotto tale profilo ha ritenuto la corte distrettuale che il gravame potesse essere accolto in ordine alle doglianze relative all’ampliamento della costruzione e all’allargamento della tettoia, in quanto realizzati in violazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Roma per la zona A (centro storico). Ha quindi condannato gli appellati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè al pagamento delle spese processuali del grado in misura di due terzi, compensandole nel resto.

1.2. Per la cassazione di tale decisione i signori B. propongono ricorso, affidato a sei motivi, cui gli intimati resistono con controricorso, interponendo ricorso incidentale, con unico e articolato motivo.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, i sigg.ri B. lamentano che la corte di appello avrebbe esaminato soltanto la pretesa risarcitoria e non già la domanda di riduzione in pristino in relazione alle opere realizzate in violazione della normativa civilistica in materia di rispetto delle distanze.

2.1. Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 cod. civ., in relazione allo spostamento, nella specie non consentito, del fabbricato dei sig.ri G. fino alla linea di confine.

2.2. Con la terza censura si denuncia la violazione degli artt. 872 e 2058 cod. civ., per aver la sentenza impugnata affermato l’inapplicabilità della seconda norma, in quanto rispetto ad essa l’art. 872 si pone come norma speciale.

2.3. Il quarto motivo attiene al vizio di ultrapetizione, per i rilievi svolti circa la finestra, non costituente veduta, senza che al riguardo fosse stata avanzata alcuna domanda.

2.4. La quinta doglianza è relativa al regolamento delle spese processuali.

2.5. L’ultimo motivo si denuncia violazione dell’art. 356 cod. proc. civ. e vizio motivazionale in relazione al rigetto di determinate istanze istruttorie avanzate in sede di gravame.

2.6. Con il ricorso incidentale si deduce la legittimità della costruzione, con conseguente erroneità della condanna al risarcimento del danno.

3. I primi quattro motivi del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente correlati.

In realtà, con il primo motivo e, in sostanza – vale a dire indipendentemente dalle indicazioni contenute nella rubrica – nel secondo, si denuncia un vizio di omessa pronuncia in relazione alle richieste di riduzione in pristino che, in realtà, è caudatario della premessa di ordine generale contenuta nell’impugnata decisione, secondo cui “il disposto della prima parte dell’art. 872 c.c., comma 2 appare come norma speciale rispetto all’art. 2058 cod. civ.”.

Tale affermazione non è conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui l’art. 2058 c.c., comma 2, il quale prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anzichè la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (Cass., 17 febbraio 2012, n. 2359; Cass., 1 agosto 2003, n. 11744).

3.1. Deve constatarsi, pertanto, che il sostanziale rigetto della domanda di riduzione in pristino non sia conforme a diritto, dovendosi rilevare, quanto alla quarta doglianza, che l’affermazione secondo cui la finestra non costituirebbe veduta appare esulante dal thema decidendum, andando a refluire, per altro, su un giudizio in corso proprio su tale questione.

4. La necessità dell’esame delle questioni, in sede di rinvio, nell’ottica dell’azione di riduzione in pristino comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, così come del ricorso incidentale, salvo a rimarcare, quanto a quest’ultimo, l’infondatezza del rilievo secondo cui le norme tecniche di attuazione del P.R.G. non sarebbero integrative del codice civile, contrastante con il più recente ed ormai consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 23 luglio 2009, n. 17338; Cass., 11 gennaio 2006, n. 213).

5 – La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo altresì in merito alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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