Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8199 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.30/03/2017), n. 8199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3201/2016 proposto da:
P.E., S.R., SC.PE.AN.,
M.A.F., B.H., BA.AM., D.L.S.,
MA.AL., T.R.F., m.m.,
D.N.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALVIUCCI 2, presso
lo studio dell’avvocato RUGGERO MARIA GENTILE, rappresentati e
difesi dagli avvocati LAMBERTO FERRARA e ALESSANDRO LANATA, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA’ RICERCA, UNIVERSITA’ STUDI GENOVA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1327/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
emessa il 21/10/2015 e depositata il 23/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO
VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza resa pubblica il 23 ottobre 2015, la Corte di appello di Genova confermava la decisione con la quale il Tribunale della medesima Città aveva rigettato la domanda proposta da P.E. e gli altri medici indicati in epigrafe contro lo Stato Italiano, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e l’Università di Genova, per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 11.103,82, oltre accessori, per ogni anno del corso di specializzazione frequentato presso l’Università di Medicina di Genova, che la Corte territoriale ribadiva che la prescrizione decennale del diritto vantato dai medici attori era maturata in relazione al dies a quo del 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11), essendo il primo atto interruttivo della stessa coinciso con la notificazione dell’atto di citazione dell’8 febbraio 2010;
che per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.E. e gli altri medici in epigrafe indicati, sulla base di un unico articolato motivo, con il quale (prospettandosi la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, della L. n. 368 del 1999, delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, in riferimento agli artt. 2947 e 2948 c.c., nonchè “difetto di motivazione”) si deduce che la Corte territoriale, con motivazione “scarna e superficiale”, abbia erroneamente individuato la decorrenza del termine, non abbia considerato atti interruttivi precedenti alla notificazione della citazione, nè la genericità dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Genova;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’unico, articolato, motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato;
che è inammissibile là dove: 1) adduce un vizio di insufficienza della motivazione che non è dato più veicolare in base dell’art. 360 c.p.c., n. 5, attualmente vigente; 2) introduce questioni nuove, implicanti accertamenti di fatto (esistenza di atti interruttivi precedenti alla notificazione dell’atto di citazione), le quali – per quanto emerge dalla sentenza impugnata – non risultano esser state oggetto del giudizio di merito, senza che venga data idonea contezza (anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) di aver in precedenza dedotto la questione; 3) allude ad una ratio decidendi fondata (anche) sulla decorrenza del tetinine prescrizionale in rapporto al D.Lgs. n. 257 del 1991, che non è affatto declinata in sentenza;
che è infondato là dove censura la correttezza in iure della decisione, che ha, invece, fatto corretta applicazione del principio, consolidato (e rispetto al quale non vengono mosse doglianze in grado di far mutare orientamento a questa Corte), per cui: “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (tra le tante, Cass. n. 6606/2014);
che il ricorso va, dunque, rigettato, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017