Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8199 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. II, 27/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 27/04/2020), n.8199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9346/2016 R.G. proposto da:

THERMOELETTRICA s.n.c., rappresentata e difesa dall’Avv. Manuela

Maria Zoccali, per procura a margine del ricorso, elettivamente

domiciliata in Roma presso il suo studio alla Via Luigi Calamatta n.

16;

– ricorrente –

contro

ARIVENT ITALIANA s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido

Patarnello e Paolo d’Urso per procura a margine del controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv.

Alessandro Turco al Largo dei Lombardi n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 3805,

depositata il 5 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone

nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

uditi l’Avv. Manuela Maria Zoccali e l’Avv. Alessandro Turco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia riguarda la compravendita di un ventilatore centrifugo, per effetto della quale l’acquirente THERMOELETTRICA s.n.c. era raggiunta da decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, per il pagamento del prezzo alla venditrice ARIVENT ITALIANA s.r.l..

In ragione dei denunciati vizi di funzionamento dell’apparecchio, il giudice dell’opposizione revocava il decreto ingiuntivo e condannava la venditrice al risarcimento dei danni.

Su gravame di ARIVENT ITALIANA, la Corte d’appello di Milano, ritenuta carente la prova di un difetto costruttivo del ventilatore, riformava la sentenza di primo grado, respingeva l’opposizione e condannava THERMOELETTRICA alla rifusione delle spese processuali del doppio grado.

THERMOELETTRICA ricorre per cassazione con unico motivo.

ARIVENT ITALIANA resiste con controricorso.

Dapprima trattenuta dalla Sesta Sezione, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, per mancanza dell’evidenza decisoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1490 c.c. e segg. e omesso esame di fatti decisivi, per aver il giudice d’appello erroneamente gravato la compratrice dell’onere di provare i vizi della cosa e per non aver egli riconosciuto che tale onere era stato comunque assolto.

1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui assume che non sia onere del compratore provare la sussistenza dei vizi della cosa e che sia invece onere del venditore provarne l’insussistenza, spettando all’acquirente un mero onere di allegazione.

Sebbene in passato sostenuta da un orientamento interpretativo (Cass. 2 settembre 2013, n. 20110; Cass. 21 settembre 2017, n. 21927), questa tesi è stata tuttavia superata dalle Sezioni Unite, che, a composizione di contrasto, hanno ribadito l’orientamento tradizionale, per cui, in base ai principi generali di riparto dell’onere, spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi che allega (Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748).

1.2. Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui addebita al giudice d’appello l’omesso esame di fatto, per non aver egli riconosciuto che i difetti di funzionamento del ventilatore fossero ascrivibili ad un vizio di fabbrica, nonostante le prove documentali e testimoniali indicassero proprio tale eziologia.

L’omesso esame denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda il fatto storico decisivo e non gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).

Il giudice d’appello ha esaminato il fatto causativo del malfunzionamento del ventilatore e, sulla base del compendio probatorio, ha concluso non potersi affermare che esso fosse riferibile alla produzione operata dalla venditrice, anzichè all’installazione eseguita dalla compratrice.

L’odierna doglianza sollecita una riedizione di questo giudizio probatorio, che tuttavia appartiene istituzionalmente al giudice di merito.

2. Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al raddoppio del contributo unificato.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, essendo l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite – circa l’onere probatorio nelle garanzie edilizie – sopravvenuto durante il corso processuale.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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