Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8199 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2148-2018 proposto da:

COMUNE DI MONTECATINI TERME, elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZION CLODIA 86, PIANO 1, INT. 5, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MARTIRE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSSANA PARLANTI;

– ricorrente –

e contro

– intimati –

Nonchè da:

IMMOBILIARE EMMEBI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE

BLASI DANTE, 30, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA DI

PIETRO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO GENTILI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE DI MONTECATINI TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1433/2017 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

in data 4.12.2014 il Comune di Montecatini Terme notificava ad Emmebi Immobiliare s.r.l. un avviso di accertamento per la omessa presentazione nell’anno 2009 della dichiarazione ai fini ICI per l’anno 2008 in merito al possesso di terreni edificabili.

La società contribuente proponeva ricorso sostenendo che non aveva alcun obbligo di presentare la dichiarazione ICI L. finanziaria 2007, ex art. 1, comma 174, che aveva corrisposto la somma di Euro 724,00 e che i termini per l’accertamento erano spirati il 31.12.2013.

La CTP di Pistoia con sentenza n. 391/02/15 accoglieva il ricorso ritenendo tardivo l’avviso del Comune che andava notificato della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ex art. 1, comma 161, entro cinque anni dal pagamento avvenuto nel 2008 e quindi entro il 31.12.2013.

Proposto appello da parte del Comune di Montecatini, la CTR della Toscana con sentenza in data 6.6.2017 rigettava il gravame ritenendo che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, disciplina solo il primo anno di applicazione dell’imposta e pertanto l’inadempimento deve ritenersi intervenuto il 30 giugno 2013.

Avverso detta pronuncia il Comune di Montecatini proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la società contribuente la quale proponeva altresì ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti depositavano memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, – Violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161”, parte ricorrente deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, il termine per presentare la dichiarazione ICI avrà scadenza con il termine per la presentazione dei redditi relativa a quell’annualità, ovvero nel caso di specie nel termine del 30 settembre 2009.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161”, parte ricorrente deduceva che la CTR nell’affermare che il termine per la presentazione della dichiarazione ICI, qualora vi sia stata omissione per la prima annualità, decorre dalla scadenza del primo termine di pagamento dell’annualità omessa, ha previsto un termine diverso rispetto a quello previsto dal legislatore per la presentazione della dichiarazione ICI e di fatto elevato i termini di pagamento e i termini per la presentazione della dichiarazione.

I motivi da esaminarsi congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione, sono fondati.

Va premesso che come questa Corte ha avuto modo di affermare, “l’obbligo, posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati qualora incidenti sulla determinazione della imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso (e per gli immobili posseduti al 1 gennaio 1993 con la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992) ma permane finchè la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi del citato D.Lgs., art. 14, comma 1.

E’ infatti errato ritenere che la violazione dell’obbligo di denuncia abbia natura istantanea, ovvero si esaurisca con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine dal legislatore, in forza della considerazione che la disposizione in esame produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi, in quanto è ovvio che tale effetto (c.d. ultrattività della dichiarazione) possa solamente verificarsi in presenza di una dichiarazione, e non in assenza della stessa. Per cui, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicchè la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata. Ne consegue che in assenza dichiarazione ogni annualità di imposta deve essere gravata della sanzione di cui all’art. 14 cit., comma 1” (Cass. n. 8849/2010).

Secondo la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

I termini decadenziali su indicati si applicano altresì ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2007 (cfr. L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171), nonchè ai tributi in cui si articola l’ICI.

Alla luce del citato disposto normativo, al fine di delimitare l’esercizio del potere impositivo occorre distinguere, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, se l’avviso di accertamento riguarda il mancato versamento di imposte dichiarate ovvero l’omessa denuncia. Nel primo caso, nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia stata presentata ma ne sia stato omesso il versamento di imposta dichiarata, per individuare il dies a quo occorre far riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato. Ai fini, ICI, i termini di versamento sono identici. Con riferimento all’Ici, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, prescrive che il tributo doveva essere versato in 2 rate nell’anno in corso e delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno; anche ai fini Imu, il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 3, depone nel medesimo senso.

In altri termini, in detta ipotesi, i termini di accertamento di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, decorreranno dall’anno successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato. Nella seconda ipotesi, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione, per calcolare il dies a quo e verificare se l’ente impositore è decaduto dal termine di accertamento della pretesa impositiva occorre inevitabilmente far riferimento al temine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.

In particolare, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, la prima parte del comma 4, prescrive che “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”; – con riferimento all’Imu del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, la prima parte del comma 12-ter, come modificato dal D.L. n. 35 del 2013, art. 10, comma 4, lett. a), prescrive che “i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nei suindicati termini, il primo dei 5 anni previsti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In altri termini, il primo dei 5 anni per il computo del termine di accertamento decorrerà dall’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata con riferimento a detto periodo di imposta.

Specificatamente su questa seconda ipotesi ha avuto modo di pronunciarsi recentemente la giurisprudenza di legittimità la quale si è espressa in senso conforme al dettato normativo suindicato (Sez. 6-T, n. 12050/2018). La Corte ha invero statuito che in caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini Ici si applica il più ampio termine di accertamento del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia dovevano essere presentate (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2).

Nella specie, l’avviso di accertamento relativo all’omesso versamento dell’ICI è stato notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, le spese relative ai giudizi di merito vanno compensate.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese relative ai giudizi di merito.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, in Roma nella Camera di consiglio, con collegamento da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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