Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8199 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. II, 06/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 06/04/2010), n.8199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30082-2006 proposto da:

B.H. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PEVERINI, rappresentata e difesa dall’avvocato CAVALIERE ANGELO;

– ricorrente –

e contro

T.A. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 33944-2006 proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS

ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SALVADORI WALTER;

– ricorrenti –

e contro

B.H. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3702/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato CAVALIERE Angelo, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso principale ed il rigetto

dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione; assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1997, T.A. convenne di fronte al tribunale di Latina B.H., perchè fosse accertato il di lei inadempimento alle obbligazioni nascenti dal preliminare di compravendita di un appartamento sito in via (OMISSIS), concluso nel (OMISSIS), e per sentir dichiarare conseguentemente sciolto il predetto contratto, con condanna della convenuta al rilascio dell’immobile, autorizzando esso attore a ritenere la somma di L. 72.000.000, versata a titolo di caparra confirmatoria.

Nella contumacia della convenuta, non costituitasi, l’adito tribunale, con sentenza del 1997, accolse le domande del T..

Avverso tale decisione, la B. ha proposto appello, cui resiste il T.. Con sentenza del 13.5/8.9.2005, la Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame; dopo aver respinto tutti i motivi afferenti al rito, ritenendo che la rinnovazione della citazione era stata effettuata nei tempi previsti e che non si era verificata estinzione del processo, che la stessa era regolare siccome effettuata alla residenza anagrafica, e poi ai sensi dell’art. 143 c.p.c. che gli atti relativi erano stati depositati, come da verbale e che anche le successive notifiche dovevano essere ritenute regolari, osservava la Corte capitolina che nella specie trattavasi di preliminare, come emergeva dall’atto e dalla regolamentazione in esso contenuta; trattavasi altresì di preliminare con effetti anticipati e non di preliminare unilaterale.

Quanto alla natura della somma versata, nel contrasto tra la parte motiva della sentenza che la qualificava come acconto e quella dispositiva, in cui si autorizzava il T. a trattenere la detta somma, depositata a titolo di caparra confirmatoria, doveva riconoscersi valenza alla prima, frutto di argomentazione specifica, mentre alla seconda andava attribuito valore di mero richiamo al testo contrattuale. Se infatti il primo giudice aveva, previa qualificazione come acconto della somma de qua, pronunciato la risoluzione del contratto, definito preliminare unilaterale (statuizione questa non impugnata dal T.), da tanto discendeva che la ritenzione poteva in ipotesi discendere da recesso, peraltro mai chiesto dal T., non dagli effetti restitutori della risoluzione; la sentenza andava pertanto riformata sotto tale profilo.

Infine, le prove richiesta dalla B. non potevano essere ammesse, siccome inammissibili e/o irrilevanti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, la B.; resiste con controricorso il T., il quale ha altresì proposto ricorso incidentale, basato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Va per primo esaminato il ricorso principale, anche in quanto lo stesso propone profili di lamentata irritualità nell’introduzione del giudizio, che hanno carattere preliminare e potenzialmente assorbente.

Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e comunque rilevabile di ufficio.

Espone la ricorrente che la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado era stata tentata una prima volta in via (OMISSIS), preso l’appartamento oggetto del preliminare, e non era andata a buon fine in ragione del fatto che l’Ufficiale procedente non aveva rinvenuto nè la destinataria nè il nome di lei sui citofoni mentre il detto nominativo era risultato sconosciuto alle persone interpellate. Su tale base si procedeva alla notifica presso la residenza anagrafica, che pure rimaneva senza esito; a questo punto si procedeva alla notifica ex art. 143 c.p.c.. Si assume in ricorso che, stante la circostanza secondo cui la B. era stata immessa nel possesso dell’appartamento oggetto del preliminare sin dalla data di sottoscrizione dello stesso, il T. sapeva o doveva sapere che quella era la dimora della odierna ricorrente e che avrebbe pertanto dovuto tentare nuovamente la notifica presso l’indirizzo di via (OMISSIS), prima di procedere al quella con il rito degli irreperibili.

Entro tali limiti, il motivo è fondato; è principio consolidato, cui si presta convinta adesione, quello secondo cui il ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c. richiede la oggettiva impossibilità per il notificante di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario; la conoscenza da parte del notificante del luogo di dimora effettiva del destinatario dell’atto comporta l’obbligo di eseguire la notifica in tale luogo, attesa l’efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, superabile con ogni idoneo mezzo di prova (cons. Cass. 10.7.1997, n 6257; 1.9.1998, n 8681 e altre successive di analogo contenuto). Nel caso di specie, la alta probabilità che la B. avesse fissato la sua dimora nell’appartamento oggetto del preliminare non poteva essere ignorata dal T., mentre la relata negativa relativa alla notifica eseguita in via (OMISSIS) non aveva connotazioni di esaustività tali da giustificare, in ragione della sommarietà delle indagini ivi eseguite, il ricorso alla procedura degli irreperibili senza aver almeno prima tentata la notifica ex art. 140 c.p.c. presso quel recapito che risultava documentalmente dal preliminare e che non poteva pertanto essere ignorato dal T..

Va per completezza aggiunto che la notifica della sentenza di prime cure, in cui la B. risultava contumace, era andata a buon fine presso il recapito di via (OMISSIS), sia pure dopo un lasso di tempo non indifferente.

Tale dato, di per sè non decisivo, proprio in ragione del tempo trascorso, lascia peraltro seriamente pensare che la notifica regolarmente eseguita presso quell’indirizzo, e neppure tentata preso la residenza anagrafica, presupponesse la cognizione, da parte del notificante, della effettiva dimora della B., per cui, anche a non volere ipotizzare la mala fede del notificante relativamente alle notifiche eseguite nel corso del procedimento di primo grado, pure deve ritenersi che la notifica con il rito degli irreperibili non si giustificava se non dopo aver tentato una notifica ex art. 140 c.p.c.. Essa va pertanto dichiarata nulla.

In tali limiti, il motivo è fondato e va accolto; tanto comporta l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale e la nullità dell’intero giudizio, attesa la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado; il giudizio stesso va pertanto riproposto al tribunale di Latina, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione, in ragione del principio che la regolamentazione delle spese deve essere effettuata in relazione all’esito finale della controversia.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale. Dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette, anche per le spese, al tribunale di Latina, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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