Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8198 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11063-2017 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VALERIA MORALES SOSA, giusta procura speciale estesa

in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SONDRIO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5375/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.P. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, che aveva respinto il ricorso proposto avverso ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Sondrio per sanzioni ed interessi relativi a ritardato pagamento ICI 2011;

il Comune è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 388 del 2000, art. 53, comma 16, D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 134,L. n. 212 del 2000, art. 3,D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), in quanto la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente attribuito efficacia retroattiva alla delibera con cui il Comune di Sondrio aveva modificato il valore in comune commercio delle aree fabbricabili per effetto del sopravvenuto cambiamento della destinazione urbanistica, derivante dall’adozione del PGT approvato con delibera comunale, divenuta tuttavia esecutiva in data successiva alla modifica dei valori delle aree fabbricabili;

1.2. le censure vanno disattese;

1.3. va ribadito infatti il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 16620/2017, n. 5068/2015, n. 15555/2010), secondo cui in tema di ICI, la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi della L. n. 446 del 1997, ad indicare l’valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è un atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il Giudice, con funzione analoga agli studi di settore;

1.4. in tema di ICI, inoltre, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1 gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile è utilizzabile, a norma della L. n. 342 del 2000, art. 74, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione, poichè il legislatore, stabilendo con il cit. art. 74 che, dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (cfr. Cass. n. 22653/2019).

2.1. con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, avendo la CTR erroneamente respinto le eccezioni della contribuente circa l’omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile;

2.2. la doglianza va parimenti disattesa in quanto, come più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 20124/2019, n. 15558/2009), in tema di ICI, l’omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell’atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l’inosservanza da parte della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, che prevede detto obbligo di comunicazione;

3.1. con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., e della Tariffa Forense adottata con D.M. n. 55 del 2014, dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, e si denuncia che la CTR avrebbe liquidato a titolo di spese di lite, a favore della parte vittoriosa in appello, un importo superiore sia al massimo previsto per il valore della controversia, sia a quanto richiesto dalla stessa parte nella notula depositata in giudizio;

3.2. le doglianze sono parzialmente fondate;

3.3. invero, sulla base dell’indicato valore dell’avviso di accertamento impugnato (Euro 99,00) e della domanda riconvenzionale formulata dalla ricorrente (Euro 628,00), risulta che l’importo liquidato dalla CTR in favore del Comune, pari ad Euro 2.000,00, sia superiore al massimo previsto dalla Tariffa forense, senza che la CTR abbia espresso alcuna motivazione al riguardo;

3.4. occorre, infatti, ribadire che in tema di liquidazione delle spese giudiziali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il Giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe senza alcuna motivazione, mentre la motivazione è doverosa allorquando il Giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (cfr. in tal senso Cass. n. 29606/2017, n. 26608/2017, n. 2386/2017):

3.4. la ricorrente, invece, in violazione del principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., non ha trascritto l’importo richiesto nella nota spese del Comune, neppure allegata all’odierno ricorso, nonostante la diversa indicazione in calce al suddetto, con conseguente inammissibilità della relativa censura;

4. in accoglimento del terzo motivo, nei limiti dianzi indicati, e respinti i rimanenti motivi, la sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, alla CTR della Lombardia in differente composizione soggettiva

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, respinti il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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