Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8198 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. II, 06/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 06/04/2010), n.8198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3705-2005 proposto da:

F.B. (OMISSIS), F.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA U.

BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE MAIO AMEDEO,

COSTANZA MARIA;

– ricorrenti –

contro

A.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MORIN COSTANTINO 45, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO

GIUSEPPE MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CALLIPARI NATALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1373/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato STELITANO Salvatore, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato CALLIPARI Natale, difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA RAFFAELE che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 30 marzo 2000 F.B. e F.G., deducendo che con preliminare di vendita 28 gen. 1980 A. E. aveva promesso di vendere alla ditta Valpolicella srl, di cui erano soci, un appezzamento di complessivi mq 453 8, in lottizzazione convenzionata, riportato in catasto terreni del Comune di (OMISSIS) alla sez. (OMISSIS), per il prezzo di L. 105 milioni, di cui L. 10 milioni alla firma del preliminare, L. 15 milioni entro 19 giorni dal 28.1.1980, L. 25 milioni entro due mesi dal 28.1, 1980 e la rimanenza di L. 55 milioni permutata con la costruzione di un capannone ad uso industriale – artigianale, da eseguirsi dalla ditta acquirente su terreno di proprietà della stessa, sito in (OMISSIS), subito dopo l’approvazione del relativo progetto e comunque non oltre 150 giorni, con obbligo dello stesso dell’esecuzione delle strade A B e C, del parcheggio adiacente alle strade A e C; che gli effetti attivi e passivi del preliminare decorrevano dal rogito, da redarre all’inizio dei lavori di costruzione del capannone industriale;che, non avendo lo A. provveduto agli specifici obblighi assunti con il preliminare, la società Volpicella, dopo averlo avvisato con raccomandata, aveva ceduto ad essi attori, in data 10 luglio 198, i diritti e gli obblighi di cui al preliminare ed essi avevano proseguito i rapporti l’ An., il quale, però, sollecitato alla stipula del definitivo, non vi aveva aderito; ciò premesso, convenivano in giudizio lo stesso, davanti al Tribunale di Verona, per l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. riservando l’azione risarcitoria al altro giudizio.

Il convenuto, costituitosi, eccepiva il difetto di legittimazione degli attori e la prescrizione del preteso diritto.

L’adito Tribunale con sentenza n. 2624/01, dichiarava prescritto il diritto degli attori rilevando che il termine di legge, da computarsi dalla data del preliminare, risultava ampiamente decorso, senza il compimento di efficaci atti interruttivi, atteso che l’ A. risultava destinatario di tre diffide, inoltrate la prima nel dicembre 1985, e le altre due nel novembre e dicembre 1999, così che il, lasso di tempo separante la prima dalle altre, diffide appariva ampiamente superiore al decennio, La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 373-04, depositata il 12.8.04, rigettava l’appello proposto da F.B. e F. G., che condannava alla rifusione delle spese del grado in favore dell’ A..

Per la cassazione della decisione ricorre la parte soccombente esponendo due motivi, cui resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume valore pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per la mancanza della specificità della procura a margine dello stesso atto, sol levata dalla difesa del intimato.

L’eccezione è fondata, risultando apposta a margine del ricorso una procura rilasciata per il giudizio di primo grado e per quello di appello, per giunta priva di data e di riferimenti letterali al giudizio di cassazione, di tal che non è possibile accertare se sia stata rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza che avrebbe dovuto determinare l’interesse ad impugnarla. (Cass. civ. 24 giugno 08 n. 17145; 19.12.08 n. 29785).

Il ricorso incontra altresì il limite di autosufficienza del ricorso, per la mancata riproduzione in ricorso della clausola del preliminare disciplinante il termine di stipulazione del definitivo.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese de presente giudizio (Cass. civ. 23.1.09 n. 1702).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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