Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8197 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1512/2016 proposto da:

B.B., rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO BOSCO; ed

elettivamente domiciliato in ROMA c/o CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA

119, presso lo studio dell’avvocato FRANCO OCCHIELLO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

B.V., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2186/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. B.B. ha proposto, nei confronti dell’avv. T.R., nonchè di B.V. e A., ricorso per cassazione contro la sentenza n. 2186/2015 della Corte di Appello di Milano depositata il 20.5.2015 in un procedimento in materia di contratto d’opera intellettuale.

Resiste con controricorso l’avvocato T., mentre le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

2. Premesso che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso e che il ricorrente, informato per via telematica il 19.1.2017, ha depositato una memoria in data 7.2.2017, sicchè di essa non può tenersi conto perchè in violazione del termine fissato dall’art. 380 bis c.p.c., comma 2, “non oltre cinque giorni prima”), ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistano le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè nel ricorso si dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata, ma in atti manca la copia della stessa con la relazione di notificazione (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28/9/2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 264-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 10-12-2010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime non massimate).

Il Collegio non ignora che la prima sezione di questa Corte con l’ordinanza n. 1081/2016 depositata il 21.1.2016 aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle sezioni unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, della questione della procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità (questione ad oggi non ancora decisa): nel caso di specie, però si è fuori anche da tale ipotesi.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, e la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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