Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8197 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7244-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ROCCO MARINO, giusta procura speciale estesa a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato DANIELA CIARDO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCELLA FERRANTE, giusta

procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7671/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’1/9/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.G. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Ischia avverso la sentenza n. 20598/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI per le annualità 2003/2007 in ordine ad immobile di sua proprietà, per il quale vi era stata l’attribuzione di nuova rendita catastale in seguito a sanatoria edilizia, ritenuta, dai Giudici di prime cure, non utilizzabile retroattivamente, con relativa decadenza del potere impositivo in oggetto, essendo stato notificato nei 2013 l’avviso di accertamento impugnato;

il Comune resiste con controricorso;

la contribuente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con unico mezzo si denuncia violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171, e degli artt. 112,113,115 c.p.c., e artt. 12 e 14 preleggi, e si lamenta che la CTR, nella sentenza di secondo grado, avrebbe erroneamente affermato che, dopo essere stata assegnata dall’Agenzia delle entrate la rendita catastale dell’immobile oggetto di sanatoria edilizia, il Comune poteva procedere retroattivamente al recupero della differenza di imposta ai fini ICI, fino al 1 gennaio 2003, senza tener conto della decadenza nelle more verificatasi;

1.2. le censure vanno disattese;

1.3. va premesso che la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 41, (Finanziaria 2004), ha fissato i termini e le modalità di pagamento dell’Ici per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);

1.4. più precisamente la specifica disposizione ha disposto che, per i fabbricati oggetto del condono edilizio, l’Ici “è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente”;

1.5. il versamento dell’imposta relativo a “dette annualità” è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di pari importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004 e la misura del tributo comunale, conclude la norma di legge, è pari a 2 Euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta;

1.6. questa speciale procedura di determinazione dell’imposta opera, inoltre, solo per i casi che danno luogo all’attribuzione di rendita (unità immobiliare di nuova costruzione) o alla variazione della stessa (unità immobiliare, censita e dotata di rendita, sulla quale sono state eseguite opere abusive oggetto di condono);

1.7. con riferimento agli immobili abusivi oggetto di sanatoria, è dovuta dunque la maggiore imposta ICI (con decorrenza dal 1 gennaio 2003) risultante dal classamento definitivamente attribuito, a seguito di presentazione della procedura Docfa;

1.8. in merito alla valenza retroattiva della nuova rendita può essere richiamata, in tale sede, la giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta comunale sugli immobili (Ici) ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, avendo la Corte affermato che tale norma, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretata nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (cfr. Cass. SS. UU. n. 3160/2011; conf. Cass. n. 11844/2017, n. 23600/2011);

1.9. nel caso in esame, come è incontestato e documentalmente provato, le modificate risultanze catastali hanno avuto efficacia a decorrere dall’anno d’imposta (2012) successivo a quello (2011) nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti) e notificate alla contribuente, a seguito di proposta di accatastamento della contribuente presentata nel 2010;

1.10. ne consegue, quindi che il Comune di Ischia, a decorrere dall’1.01.2012, avrebbe potuto legittimamente richiedere ai soggetto passivo ICI l’imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione della rendita;

1.11. alla data di notifica degli avvisi di accertamento impugnati in tale sede (10.12.2013) il termine per la notifica degli avvisi di accertamento relativi alle annualità a decorrere dal 2003 era, pertanto, ancora pendente e non trovano fondamento le censure della ricorrente circa l’intervenuta decadenza del diritto a procedere ad imposizione fiscale;

2. per le suesposte considerazioni, il ricorso va integralmente respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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