Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8197 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. II, 06/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 06/04/2010), n.8197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3045-2005 proposto da:

P.U. (OMISSIS), B.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A

BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato PULSONI FABIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZETTI MAURO;

– ricorrenti –

contro

PI.SA. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE

ARCANGELIS GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato D’AMICO MANLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1201/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Silvia MARESCA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PULSONI Fabio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DE ARCANGELIS Giorgio, difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione del 3 e del 5 motivo, rigetto del resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.U. e B.N. con atto di citazione notificato il 29-3-1995 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il geometra Pi.Sa. chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 16.520.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi o, quantomeno, della parte di tale somma non dovuta.

Gli attori esponevano di aver versato il suddetto importo per la progettazione di una villetta unifamiliare da erigersi in località (OMISSIS); in realtà nulla era dovuto poichè il progetto non era realizzabile per l’esistenza di una normativa regionale sull’impatto ambientale, ed era stato commissionato soltanto perchè il Pi. ne aveva assicurato la fattibilità; in ogni caso il compenso per l’intera opera (direzione dei lavori ed accatastamento compresi) era stato pattuito forfettariamente in L. 18.000.000, cosicchè le spettanze dell’opera parziale dovevano essere proporzionali invece che basate su costi di costruzione eccessivi o su arbitrar) ed errati criteri di calcolo.

Costituendosi in giudizio il convenuto assumeva che la parcella allegata corrispondeva alla tariffa professionale ed era stata liberamente accettata e pagata.

ti Tribunale di Bologna con sentenza del 23-6-1999, in parziale accoglimento della domanda, condannava il convenuto alla restituzione della somma di L. 10.314.305 con interessi legali dal 6-7-1993.

Proposto gravame da parte del Pi. cui resistevano il P. e la B. che proponevano altresì appello incidentale la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 22-11-2004, in accoglimento dell’appello principale, ha rigettato ogni domanda proposta nei confronti del Pi. dalle controparti.

Per la cassazione di tale sentenza il P. e la B. hanno proposto un ricorso affidato a cinque motivi cui il Pi. ha resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie; il difensore dei ricorrenti ha presentato delle osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 14119 c.c., della Delib. 29 giugno 1989, n. 262, art. 31 e della Delib. 28 gennaio 1993, n. 1338, art. 29 del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna, censurano la sentenza impugnata per aver escluso l’inedificabilità dell’area su cui avrebbe dovuto erigersi la villetta sopra menzionata per effetto del vincolo idrogeologico sulla base della valutazione della documentazione prodotta e della testimonianza del tecnico comunale geometra S..

Il P. e la B. assumono che tale convincimento era frutto di una parziale e frammentaria lettura delle prove acquisite, dalle quali era in realtà emerso che nell’anno (OMISSIS) la suddetta area non era suscettibile di concessione edilizia per una costruzione “ex novo”; in particolare la teste S.C., addetta all’Ufficio dell’edilizia privata del Comune di Castiglione dei Pepoli, aveva riferito che nelle zone perimetrate del P.R.G. del 1982 era consentito l’ampliamento del fabbricato esistente solo entro il 20% del costruito, mentre non veniva concessa la possibilità di erigere una nuova costruzione, come avvalorato dai suddetti articoli delle richiamate delibere regionali; la teste aveva aggiunto che soltanto con Delib. Giunta Regionale 30 luglio 1996, n. 1883 era stata aggiornata la zonizzazione in base alla quale si poteva costruire in alcune zone oltre i limiti della precedente salvaguardia, e che in virtù di tale delibera gli esponenti avevano ottenuto nel (OMISSIS) una variante per la sopraelevazione di una autorimessa costruita con autorizzazione rilasciata nel (OMISSIS) su richiesta di un altro tecnico; da tali circostanze discendeva la nullità del rapporto professionale intercorso tra le parti ai sensi dell’art. 1418 c.c. in quanto l’incarico conferito al Pi.

comprendeva anche la direzione dei lavori che, per effetto dell’inedificabilità dell’area, costituiva un’attività illecita sanzionata dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c., assumono che erroneamente il giudice di appello ha disatteso anche la domanda di annullamento del rapporto professionale intercorso tra le parti per effetto dell’erroneo convincimento sulla edificabilità dell’area suddetta indotto dal tecnico dei committenti; essi rilevano che la motivazione addotta in proposito dalla Corte territoriale – ovvero che secondo la teste S., ove fosse stato ottenuto il nulla- osta regionale, la domanda di concessione edilizia sarebbe stata accolta – era una diretta conseguenza della parziale disamina che aveva indotto a ritenere la libertà dell’area stessa da vincoli di sorta, circostanza invece smentita dagli elementi probatori già richiamati nell’esposizione del primo motivo; pertanto il contratto stipulato tra le parti era annullabile per vizio della volontà, posto che la volontà negoziale del P. e della B. era stata prestata a seguito delle rassicurazioni del Pi. che aveva ingenerato in essi la convinzione della realizzabilità del progetto relativo ad una nuova costruzione.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha affermato che la pretesa inedificabilità dell’area in questione per essere sottoposta a vincolo geologico era stata smentita sia dalla documentazione prodotta, ovvero dalla certificazione dell’8-7-2000 del Comune di Castiglione dei Pepoli, sia dalla deposizione del tecnico comunale geometra S., che aveva dichiarato che la domanda di concessione edilizia sarebbe stata accolta qualora fosse stato ottenuto il nulla-osta regionale; in tale contesto il giudice di appello ha osservato che il P. e la B. non avevano chiarito le ragioni per le quali essi erano rimasti inerti dinanzi alla richiesta dei Comune di integrare nei termini suddetti la documentazione presentata ed avevano poi conferito l’incarico ad un altro tecnico onde ottenere dapprima l’autorizzazione a costruire dei garages e poi delle abitazioni ad essi sovrastanti; sulla base di tali argomentazioni ha quindi ritenuto infondate sia la domanda di nullità del contratto intercorso tra le parti sia quella subordinata di annullamento per effetto dell’erroneo convincimento sulla edificabilità dell’area indotto dal tecnico nei committenti.

Orbene, avendo la sentenza impugnata indicato sufficientemente le fonti probatorie del suo convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua ed adeguata motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove i ricorrenti sostanzialmente hanno inammissibilmente prospettato una ricostruzione ad essi più favorevole della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver disatteso la domanda avente ad oggetto la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento del Pi..

Essi rilevano che l’Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione dei Pepoli con corrispondenza del 16-6-1997 aveva comunicato che la precedente domanda di concessione del 19-6-1992 non aveva avuto seguito in quanto la richiesta di integrazione documentale relativa al nulla-osta regionale non aveva avuto alcun riscontro, cosicchè la domanda stessa aveva cessato di avere validità ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

I ricorrenti evidenziano quindi il grave inadempimento del Pi. all’incarico conferitogli, considerato che l’istruttoria della pratica rientra nelle competenze del progettista e che comunque nella fattispecie per espresso accordo delle parti l’incarico riguardava ogni attività necessaria alla realizzazione della pratica, comprendente la progettazione, l’istruttoria delle pratiche amministrative in genere, la direzione dei lavori e l’accatastamento dell’erigenda costruzione; del resto il Pi. nell’elenco delle attività svolte sottoposto al Collegio dei Geometri aveva inserito anche la voce “presentazione della pratica”.

Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo omessa motivazione su punti decisivi della controversia, assumono che la Corte territoriale non ha considerato la sopra richiamata normativa regionale, la deposizione della teste S. e le stesse ammissioni rese dal Pi. in sede di interrogatorio formale, elementi tutti dai quali era emersa la sussistenza del vincolo di inedificabilità di nuove costruzioni sull’area suddetta, vincolo rimosso soltanto con la Delib. Giunta Regionale 30 luglio 1996, n. 1883; tali circostanze avevano innegabili riflessi sulle domande di nullità, di annullamento e di risoluzione del contratto stipulato tra le parti, in quanto il Pi. non si era adoperato per le allegazioni necessarie all’istruttoria della pratica, non consentendo un esito favorevole della domanda di concessione in conformità alla rassicurazioni fornite ai committenti.

Gli enunciati motivi devono essere esaminati per ragioni di parziale connessione; il terzo motivo è fondato, ed il quinto è fondato nei limiti che saranno ora chiariti.

Premessa la ricostruzione in fatto della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia come delineata dalla sentenza impugnata nei termini sopra richiamati, e tenuto fermo quindi che la domanda di concessione edilizia presentata dal P. e dalla B. non fu accolta dal Comune di Castiglione dei Pepoli ed anzi cessò di avere validità per la mancata presentazione della documentazione richiesta di nulla-osta regionale, occorre valutare tale circostanza alla luce del contratto intercorso tra le parti con specifico riferimento agli obblighi incombenti al Pi. nella sua qualità di redattore del progetto edilizio in questione.

In proposito occorre rilevare che il giudice di appello, limitandosi a ritenere l’infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del Pi. senza fornire alcuna argomentazione di tale assunto, non ha considerato che il professionista che si obbliga alla redazione di un progetto edilizio destinato all’esecuzione deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel porre in essere tutte quelle attività finalizzate ad ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell’opera oggetto del progetto, ivi compresa quindi la presentazione di tutta la documentazione in proposito richiesta dal Comune competente al rilascio della concessione edilizia; tale rilievo appare poi ancor più pertinente nella fattispecie, laddove dalle intese negoziali raggiunte dalle parti sembrerebbe che il Pi.

avesse assunto espressamente l’obbligo dell’espletamento degli incombenti di carattere amministrativo strumentali al perseguimento del procedimento concessorio, tra i quali in particolare la “presentazione della pratica”, come dedotto nel terzo motivo di ricorso senza contestazioni specifiche sul punto da parte del controricorrente; di qui dunque la fondatezza del terzo motivo di ricorso ed anche del quinto limitatamente all’aspetto relativo all’incidenza della mancata integrazione della documentazione richiesta dal Comune di Castiglione dei Pepoli sulla decisione in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del Pi..

Pertanto l’evidente carenza delle argomentazioni rese al riguardo dalla Corte territoriale comporta un riesame di tale profilo della controversia in sede di rinvio.

Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 2 marzo 1949, n. 144, art. 58 e successive modifiche, assumono che erroneamente il giudice di appello ha attribuito valenza esecutiva al progetto redatto dal Pi., posto che dalle prove orali e documentali acquisite era emerso trattarsi di un mero progetto sfornito di una qualsiasi documentazione esplicativa ed altresì in contrasto con la normativa regionale disciplinante gli strumenti urbanistici.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, premesso che il P. e la B. nel corso del giudizio di primo grado avevano contestato il carattere esecutivo del progetto “de quo”, ha affermato la sussistenza di tale qualità in quanto esso era completo di indicazioni e di misure, dalle fondazioni alla copertura, con l’evidenziazione nei prospetti dei particolari di rivestimento, del tipo di infissi e delle coperture delle scale e delle fognature, ed inoltre era corredato dalla allegata relazione tecnica specificante i materiali da usare oltre ad altri particolari della costruzione.

La Corte territoriale ha quindi reso esaustiva e logica motivazione del convincimento maturato al riguardo all’esito di un puntuale accertamento di fatto, e pertanto tale statuizione è immune dai rilievi sollevati dai ricorrenti.

Con riferimento poi alla pretesa irrealizzabilità del progetto redatto dal Pi. perchè in asserito contrasto con la normativa regionale disciplinante gli strumenti urbanistici, si richiamano in senso contrario la argomentazioni svolte in sede di esame dei primi due motivi di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

PQM

La Corte:

Accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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