Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8196 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. II, 27/04/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 27/04/2020), n.8196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4694/2016 proposto da:

J.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO AMATUCCI

ed elettivamente domiciliato a Roma, via Luigi Bricchetti Robecchi

10, presso lo studio dell’Avvocato ANNUNZIATA ABBINENTE, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SABIT S.R.L., (già S.P.A.), rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANTONIO D’ASCOLI ed elettivamente domiciliata a Roma, via G. Puccini

10, presso lo studio dell’Avvocato MARIO FERRI, per procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4114/2015 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica Dott. CAPASSO Lucio, il quale

ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONIO AMATUCCI;

sentito, per la controricorrente, l’Avvocato MARIO FERRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

J.E., con citazione del 1986, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, la SABIT s.p.a. e, dopo aver premesso di aver affidato a quest’ultima, con contratto verbale, l’esecuzione di lavori di bitumazione di propri piazzali in (OMISSIS) a fronte dei quali aveva pagato la somma di Lire 36.5000.000, assumeva che detti lavori avevano mostrato, alle prime piogge, difetti che avevano reso i piazzali stessi inutilizzabili. Lo J., quindi, rilevato di aver inutilmente invitato con propria missiva la convenuta alla eliminazione dei difetti e di aver quindi comunicato alla stessa con telegramma del 27/11/1985 la risoluzione del contratto, chiedeva la condanna della SABIT alla restituzione della somma pagata ed al risarcimento dei danni derivati dal mancato utilizzo dei piazzali.

La SABIT si costituiva in giudizio affermando di non aver mai stipulato alcun contratto con l’attore, eccependo quindi la carenza di legittimazione passiva; aggiungeva che soltanto nel gennaio 1986 (e quindi non nel 1985) aveva fornito allo J. il materiale di cui alle fatture (OMISSIS) per un totale di Lire 8.520.680 rimaste insolute; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice.

Successivamente, la SABIT chiedeva ed otteneva nei confronti dello J. un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del suddetto importo di Euro 8.520.680, decreto poi opposto dalla controparte.

I due procedimenti venivano in seguito riuniti.

Il tribunale, con sentenza del 3/12/2002, accogliendo parzialmente la domanda attrice e rigettando l’opposizione proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo, condannava la SABIT al pagamento, in favore dello J., della somma di Euro 1.243,90, oltre interessi legali dal 10/2/1986.

La corte d’appello di Salerno, invece, con sentenza del 25/3/2008, rigettava la domanda formulata dall’attore nel giudizio di primo grado nonchè l’opposizione proposta dallo stesso avverso il menzionato provvedimento monitorio.

Avverso tale sentenza lo J. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui la SABIT resisteva con controricorso.

Questa Corte, con sentenza n. 9892 del 2014, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d’appello di Napoli.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che “il convincimento maturato dalla Corte territoriale risulta caratterizzato da un “iter” argomentativo carente sui punti decisivi della controversia, riguardanti l’effettivo oggetto delle prestazioni che la SABIT si era obbligata ad eseguire in favore dello J.” e che “gli evidenziati vizi motivazionali da parte del giudice di appello in ordine all’apprezzamento del materiale probatorio acquisito, sia di natura documentale che testimoniale, comportano la necessità da parte del giudice di rinvio di un nuovo esame dei sopra richiamati punti decisivi della controversia”.

Riassunto il giudizio innanzi al giudice di rinvio, la corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello principale ed, in accoglimento dell’appello incidentale, ha rigettato l’opposizione che lo J. aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo, condannando l’appellante principale al pagamento delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, compreso, come disposto a suo tempo da questa Corte, quello di legittimità.

J.E., con ricorso notificato il 9/2/2016, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente notificata l’11/12/2015.

La SABIT s.r.l. (già s.p.a.) ha resistito con controricorso notificato in data 25/3/2015, dopo un vano tentativo in data 19/3/2016 a (OMISSIS), perchè lo studio dell’avv. Abbinente era risultato “trasferito”.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha eluso il principio per cui il giudice di rinvio, a seguito di cassazione per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, non può fondare la propria decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici.

1.2. La sentenza rescindente, infatti, ha osservato il ricorrente, aveva chiaramente sancito che, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, documentale e testimoniale, mancava qualsiasi prova, anche a carattere presuntivo, che potesse far ritenere dimostrata la conclusione di un contratto diretto tra lo J. e il C. in proprio, evidenziando come, al contrario, tutto prova e dimostra che l’unico rapporto è intercorso con la Sabit.

1.3. La Corte di cassazione, in particolare, aveva esplicitamente escluso che, alla luce del materiale probatorio raccolto, il rilascio degli assegni in favore del C. potesse fornire la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di un contratto diretto tra lo J. e quest’ultimo.

1.4. Il giudice del rinvio, al contrario, non ha ricercato nè dimostrato l’esistenza di un contratto tra lo J. e il C., limitandosi a farne derivare l’esistenza dal mancato raggiungimento, a suo dire, della prova della conclusione di un contratto d’appalto tra lo J. e la SABIT in relazione al piazzale oggetto di contestazione.

1.5. La corte d’appello, quindi, così facendo, ha completamente ignorato ed, anzi, ha invertito lo schema che la sentenza rescindente aveva tracciato, essendo tenuto, quale giudice di rinvio, ad evitare di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici e ad eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati.

1.6. La sentenza impugnata, infatti, ha fondato la sua decisione sugli stessi elementi e sulle stesse interpretazioni che la sentenza rescindente aveva ritenuto illogici, omettendo di valutare tutto il materiale probatorio e tutti gli atti processuali, ed, anzichè eliminare le eventuali contraddizioni, giunge a contraddirsi platealmente dando una lettura parziale e falsata degli atti di causa.

1.7. La sentenza, in particolare, lì dove ha ritenuto una duplicità di rapporti contrattuali in relazione ai due diversi piazzali, si fonda sul riesame delle sole risultanze probatorie già esaminate dalla sentenza rescindente, dandone un’interpretazione completamente analoga a quella che era già stata definita illogica della Suprema Corte.

1.8. Le dichiarazioni testimoniali, infatti, vengono rivalutate ed interpretate in senso completamente opposto allo schema indicato dalla Corte di cassazione, senza, peraltro, fornire alcun sostegno probatorio a queste diverse conclusioni, omettendo il loro esame integrale e senza combinarle con altre prove. La sentenza, in particolare, rilegge le testimonianze ed, in particolare, quella del R., dandone una valutazione completamente opposta a quella fornita dalla sentenza rescindente.

1.9. Peraltro, ha aggiunto il ricorrente, la valutazione della prova risulta analoga a quella che la sentenza rescindente aveva già dichiarato illogica, lì dove aveva evidenziato la circostanza, riferita dal R., dell’invio presso i piazzali dello J., da parte del C., di autocarri e di una bitumiera con la scritta Sabit. La corte, del resto, ha omesso di valutare la complessiva deposizione del R. ove si considera che lo stesso testimone aveva riferito come, a seguito delle contestazione dello J., un tecnico della Sabit – e non del C. – si era recato in udienza per constatare le doglianze.

1.10. In questa rivalutazione, lacunosa e parziale, il giudice del rinvio, ha proseguito il ricorrente, ha inserito gli assegni rilasciati direttamente al C. ritenendo provata la conclusione del contratto diretto con quest’ultimo, senza tenere in alcuna considerazione la contrarietà di tale tesi con quanto accertato dalla sentenza rescindente, la quale aveva esplicitamente ritenuto che gli assegni non costituiscono prova nemmeno presuntiva dell’esistenza di un contratto diretto tra lo J. e il C. e che si era in un contesto probatorio che attesta l’esistenza di rapporti contrattuali intercorsi soltanto tra lo J. e la Sabit.

1.11. La corte d’appello, in definitiva, ha concluso il ricorrente, senza considerare le prove che dimostrano la sussistenza del contratto tra lo J. e la SABIT già nel 1985, ha ritenuto che erano stati stipulati due distinti contratti d’appalto con una valutazione che si è posta al di fuori dell’alveo tracciato dalla sentenza rescindente ed è incoerente con lo schema ivi espresso, in palese violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e dell’art. 392 c.p.c..

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo premesso di dover compiere una rivisitazione complessiva del materiale probatorio, ha, invece, omesso di esaminare elementi documentali che, se correttamente valutati, avrebbero dovuto condurlo ad una diversa decisione.

2.2. La corte, in particolare, ha osservato il ricorrente, ha omesso ogni valutazione di quattro buoni di consegna, depositati in giudizio dallo J., emessi dalla SABIT in data 1/10/1985 e sottoscritti dall’autisti e dallo J., i quali dimostrano che la SABIT già nel mese di ottobre del 1985, e quindi in epoca nettamente anteriore rispetto a quello che il giudice del rinvio dichiara essere stato l’unico rapporto e che sarebbe intercorso nel mese di gennaio del 1986, aveva effettuato e/o stava effettuando lavori per lo J..

2.3. Si tratta di documenti che la SABIT non ha disconosciuto e che sono stati oggetto di discussione sin dal primo grado, dei quali, però, il giudice del rinvio, pur sollecitato, ha omesso ogni considerazione, così integrando il vizio previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vale a dire l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.

2.4. Tali documenti, peraltro, ha aggiunto il ricorrente, combinandosi con altre risultanze probatorie, rendono sul punto ancor più inconciliabile la motivazione in quanto: – i buoni di consegna sono di epoca pressochè coeva all’emissione, tra luglio e settembre, degli assegni rilasciati dallo J. in favore del C., con ciò rendendo plausibile il pagamento effettuato con assegni ancorchè intestati all’amministratore; – detti buoni attestano che la SABIT aveva effettuato lavori di realizzazione dei piazzali già nell’autunno del 1985 e ciò rende plausibile che la prima della contestazione di vizi e difetti dell’opera, di cui vi è riscontro documentale nel novembre del 1985, sia stata inoltrata alla SABIT e non al C. direttamente.

2.5. La prova rappresentata dai buoni, inoltre, ha proseguito il ricorrente, trova conforto nelle dichiarazioni dei testi i quali hanno espressamente dichiarato che la SABIT ebbe ad eseguire le opere ad essa commissionate dallo J. e che tali opere, relative ai piazzali da 6.000 mq., erano state eseguite nell’estate del 1985.

2.6. Se il giudice di rinvio avesse correttamente riesaminato tutto il materiale probatorio, ha aggiunto il ricorrente, avrebbe dovuto affermare che il contesto probatorio raccolto dava evidenza che, nella specie, era stato concluso tra lo J. e la SABIT, un unico contratto d’appalto che ha riguardato anche le opere eseguite nel 1985.

2.7. Nè, ha proseguito il ricorrente, rileva la considerazione svolta dal giudice del rinvio secondo la quale “lo J. non ha mai dedotto… una datazione delle fatture in commento posteriore alla realizzazione dei lavori”, posto che, al contrario, lo J., nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva, appunto, dedotto che le bolle allegate sono state emesse nel 1986, vale a dire in un’epoca nella quale nessun lavoro era stato effettuato.

2.8. Il giudice del rinvio, infine, ha concluso il ricorrente, ha omesso di valutare un’altra risultanza processuale, e cioè le dichiarazioni rese dall’amministratore della SABIT in sede di consulenza tecnica d’ufficio, che, durante le operazioni di consulenza, aveva avuto modo di precisare le scelte tecniche adottate nella esecuzione dei lavori di realizzazione del piazzale oggetto di contestazione, dimostrando, in tal modo, la legittimazione passiva della società.

2.9. L’omesso esame di fatti decisivi, debitamente acquisiti agli atti, comporta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, trattandosi di una omissione così radicale da comportare la mancanza di motivazione.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver accertato la duplicità dei rapporti contrattuali in relazione ai diversi piazzali, ha ritenuto che solo quello successivamente stipulato per la realizzazione del secondo piazzale era riferibile alla SABIT in qualità di appaltatrice.

3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha violato apertamente il disposto dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. e si pone in contrasto con quanto risulta dagli atti del giudizio, i quali dimostrano che il committente, nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva contestato il rapporto, evidenziando che l’ingiunzione non era supportata da contratto scritto e nemmeno da bolle di consegna sottoscritte per accettazione dei materiali e, quindi, basata unicamente su atti unilaterali della controparte, e cioè le fatture.

3.3. Era, quindi, la SABIT, quale attore in senso sostanziale, ad avere l’onere di provare il rapporto sottostante ma tale prova non è stata fornita nè con i documenti allegati in fase monitoria, poichè i documenti di trasporto e le fatture non risultano sottoscritte dallo J. e non è stato allagato alcun contratto sottoscritto, nè nella fase dell’opposizione.

3.4. Il giudice del rinvio, peraltro, ha affermato che tale rapporto è intervenuto nel gennaio del 1986, laddove, al contrario, i testi hanno tutti riferito che i lavori sono stati eseguiti nel 1985.

3.5. La SABIT, quindi, non ha adempiuto, rispetto alla richiesta di pagamento del corrispettivo dell’appalto, al suo onere della prova, senza considerare che non ha allegato documenti nè altre prove che consentano di accertare la conclusione o l’esecuzione di quello che la corte ha definito il secondo rapporto.

3.6. D’altra parte, ha proseguito il ricorrente, risulta provato che lo J. aveva inviato alla SABIT le missive di contestazione dei lavori e di risoluzione del contratto e non è certamente plausibile che lo stesso, dopo tali missive, abbia poi potuto concludere con la stessa un nuovo contratto, commissionandole altri e diversi lavori, che sarebbero stati eseguiti nel gennaio del 1986, e cioè negli stessi giorni in cui notificava, in data 17/1/1986, la citazione introduttiva del giudizio.

3.7. La corretta applicazione dell’onere della prova, ha, quindi, concluso il ricorrente, comporta la dimostrazione che tra le parti è intercorso un unico rapporto, che è quello concluso ed eseguito nel 1985, e che aveva ad oggetto la realizzazione di piazzali, eseguiti con mezzi ed operai della SABIT, e rispetto ai quali è stata avanzata tempestiva comunicazione di contestazione delle opere ed il cui prezzo è stato pagato con assegni che sono stati emessi in favore dell’amministratore della stessa.

4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono infondati.

4.2. In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato di questa Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo; nel secondo caso, invece, la sentenza rescindente, indicando – come nella specie – i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione, non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, in particolare, il giudice di rinvio, pur essendo tenuto – nel rinnovare il giudizio – a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. n. 2652 del 2018; Cass. n. 13719 del 2006), ha, per il resto, il potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. n. 16660 del 2017; Cass. n. 12102 del 2014), tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall’impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata (Cass. n. 31901 del 2018).

4.3. Il giudice del rinvio, per contro, non può trarre indicazioni in fatto dalla stessa sentenza di annullamento del giudice di legittimità, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato in questione, che escludono per la Suprema Corte ogni potere di valutazione delle prove: il giudice di rinvio, pertanto, non è vincolato ad eventuali indicazioni del giudice di legittimità in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, le quali assumono “valore meramente orientativo” perchè non è ad essa che compete l’apprezzamento dei fatti (Cass. n. 8971 del 2019, in motiv.).

4.4. Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva ritenuto che “il convincimento maturato dalla Corte territoriale risulta caratterizzato da un “iter” argomentativo carente sui punti decisivi della controversia, riguardanti l’effettivo oggetto delle prestazioni che la SABIT si era obbligata ad eseguire in favore dello J.”. Questa Corte, in particolare, aveva a suo tempo evidenziato che “… il contenuto delle fatture e delle bolle relative a dette prestazioni non è stato sufficientemente valutato dal giudice di appello, non essendo stato spiegato come il noleggio di un rullo vibrante e l’impiego di sei operai per 48 ore lavorative complessive fossero compatibili con la tesi di una semplice fornitura di materiale bituminoso senza alcuna posa in opera, alla quale peraltro fa espresso riferimento la fattura n. (OMISSIS). E’ pur vero che in proposito la contro ricorrente assume che le suddette fatture riguarderebbero opere successive alla realizzazione del piazzale di circa mq. 6.000 in riferimento al quale sarebbe stato stipulato il preteso contratto di appalto, in quanto aventi ad oggetto la realizzazione di un secondo piazzale costituente il completamento del primo; tuttavia la Corte territoriale in proposito non ha chiarito tale circostanza, non avendo fatto alcun espresso riferimento ad una possibile pluralità di rapporti contrattuali tra le parti tra loro del tutto autonomi. Sotto un profilo logico, poi, non è immune da censure l’affermazione della sentenza impugnata in ordine alla irrilevanza degli assegni rilasciati dallo J. in favore del C., amministratore della SABIT, ed anche dei contatti, emersi dalla deposizione del teste R., collaboratore dello J., tra il suddetto teste ed il C. per la determinazione dei lavori da eseguirsi, essendo quest’ultimo soggetto diverso dalla SABIT ed anche titolare di ditta individuale di costruzioni; invero, alla luce di un contesto probatorio che attesta dei rapporti contrattuali intercorsi soltanto tra lo J. e la SABIT, anche se è discusso l’oggetto di tali rapporti, la mera ipotesi che possa essere stato stipulato un contratto per la realizzazione di lavori di bitumazione dei piazzali di proprietà dello J. direttamente tra quest’ultimo ed il C. in proprio appare priva di un qualsiasi elemento di supporto sia pure di natura presuntiva, ed anzi si rivela in contrasto con la circostanza, sempre riferita dal R., secondo quanto sostenuto dalla stessa Corte territoriale, dell’invio presso i piazzali dello J., da parte del C., di autocarri e di una bitumiera con la scritta SABIT”. La Corte, quindi, in ragione degli evidenziati vizi motivazionali da parte del giudice d’appello in ordine all’apprezzamento del materiale probatorio acquisito, sia di natura documentale che testimoniale, ha ritenuto la necessità che il giudice di rinvio procedesse ad un nuovo esame dei sopra richiamati punti decisivi della controversia.

4.5. La corte d’appello, dal suo canto, con la sentenza impugnata ha ritenuto che le prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio consentivano di evincere la stipulazione, in relazione ai due diversi piazzali siti nell’azienda agricola dell’attore, di due contratti d’appalto, entrambi interessati dalle opere di pavimentazione con materiale bituminoso fornito dalla SABIT: il primo dei quali, però, intervenuto direttamente con C.D., quale imprenditore edile individuale.

4.6. La corte, in particolare, ha ritenuto, con riguardo al primo contratto d’appalto, che il periodo di realizzazione risale all’estate del 1985, come dimostrato tanto dai testimoni, i quali hanno riferito che, dopo due o tre mesi dalla loro realizzazione, alle prime piogge autunnali, insorsero crepe e spaccature che danneggiarono la pavimentazione di asfalto apposto al piazzale realizzato nel predetto periodo estivo, quanto dagli assegni allegati, a riprova che, in mancanza di deduzioni in senso contrario, i lavori sono stati pagati, per l’ammontare complessivo di ventinove milioni di Lire, tra il 9/7/1985 ed il 30/9/1985, vale a dire successivamente alla realizzazione del primo piazzale e prima della contestazione dei vizi e difetti dell’opera di cui vi è riscontro documentale nel novembre del 1985. E, rispetto a tale primo rapporto, la corte ha evidenziato che “alcun elemento di prova consente di inferire che sia intervenuto fra J. e la Sabit s.r.l.”: dopo aver premesso che l’appellante ha inteso trarre la prova della stipula di un contratto d’appalto dalle due fatture emesse nel (OMISSIS) per la fornitura anche di mano d’opera e mezzi meccanici, necessari alla posa in opera del materiale bituminoso, la corte ha evidenziato come la disanima delle date apposte sugli assegni prima descritti ed il loro raffronto con le date che recano le predette fatture, induca ad escludere la sussistenza di tale prova, non apparendo affatto plausibile (e neppure dedotto dall’appellante) che il pagamento della fornitura e posa in opera dei materiali e mano d’opera, descritte nelle fatture del (OMISSIS), sia avvenuto in epoca addirittura anteriore alla realizzazione dell’opera per cui la fornitura stessa è avvenuta. E ciò, ha aggiunto la corte, “soprattutto considerando che la prima lettera raccomandata di contestazione dei vizi e difetti delle opere, indirizzata dallo J. alla Sabit, risale al novembre 1985”, per cui “è oltremodo evidente che i lavori, che hanno determinato l’emissione delle fatture dell'(OMISSIS) e del (OMISSIS), sono del tutto diversi e posteriori, altrimenti non sarebbe spiegabile l’insorgenza dei vizi stessi dopo circa due o tre mesi dalla loro realizzazione…”, tanto più che “lo J. non ha mai dedotto… una datazione delle fatture in commento posteriore alla realizzazione dei lavori” descritti nelle predette fatture ovvero una loro falsa datazione successiva. Nè, ha aggiunto la corte, rileva la dichiarazione resa dal teste R., dipendente dell’azienda agricola dello J., il quale, infatti, ha riferito che “il C. mandò autocarri che recavano la scritta Sabit”: con riferimento, quindi, ad un soggetto diverso da quello che ha assunto l’obbligo di realizzazione dell’opera. E tale deduzione, ha proseguito la corte, ha trovato conferma nell’intestazione degli assegni corrisposti in pagamento per i lavori relativi al primo piazzale in favore di C.D. in proprio, senza alcuna altra indicazione della qualità da questi eventualmente spesa. E ciò è ancor più plausibile se si considera l’ulteriore dato documentale, e cioè la prova dell’iscrizione del predetto C. nell’elenco degli imprenditori edili all’epoca dei fatti in contestazione. Per ciò che riguarda tale primo rapporto, che l’appellante ha dedotto essere stati stipulato nella primavera del 1985 per la realizzazione del piazzale di maggiori dimensioni avvenuta nell’estate del 1985, la corte ha ritenuto, in definitiva, che “la prova che tale contratto di appalto sia intervenuto con la Sabit non può ritenersi affatto raggiunta”: le due fatture allegate alla produzione dello J. sono datate “(OMISSIS)” mentre i lavori, che hanno costituito l’oggetto del primo contratto di appalto, risalgono “all’estate dell’anno prima” e risultano pagati ben ventinove milioni di Lire già in epoca compresa fra luglio e settembre del 1985. La corte, quindi, dopo aver escluso che l’istante avesse fornito la prova che tale primo contratto era stato stipulato con la SABIT, ha ritenuto che la domanda di risoluzione, al pari di quella conseguente di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno, proposta dal committente, non poteva essere accolta, per difetto di legittimazione passiva della società convenuta, la quale, rispetto al predetto piazzale, si era limitata a fornire solo i materiali edili e l’asfalto necessario per la pavimentazione mentre la realizzazione e posa in opera è avvenuta con l’intervento di un imprenditore individuale che ha poi riscosso il pagamento del corrispettivo per la realizzazione dell’opera.

4.7. Quanto, invece, al contratto successivamente stipulato per la realizzazione del secondo piazzale, la corte ha evidenziato come lo stesso non era stato affatto contestato dalla SABIT la quale, anzi, lo aveva posto a fondamento della richiesta di pagamento azionata in via monitoria ed opposta dallo J.. La corte, al riguardo, dopo aver premesso che: il decreto ingiuntivo opposto era volto ad ottenere il pagamento della fornitura di materiali e mano d’opera descritti nelle due fatture dell'(OMISSIS); – tali lavori sono stati oggetto del secondo contratto d’appalto, vale a dire quello avente ad oggetto la realizzazione del secondo piazzale; – le prestazioni descritte nelle fatture non sono state contestate da parte del committente; – il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che l’opera è priva di vizi e difetti; – tale contratto è stato (l’unico) stipulato con la SABIT; ha ritenuto che, in mancanza di prova dell’avvenuto pagamento della somma oggetto dell’ingiunzione, costituente il corrispettivo dovuto per le opere oggetto del contratto d’appalto stipulato con la predetta società, il provvedimento monitorio dovesse essere integralmente confermato e l’opposizione proposta, per l’effetto, rigettata: “il corrispettivo che lo J. ha provato aver già pagato con gli assegni innanzi descritti risulta pari a 29 milioni delle vecchie Lire e non a Lire 36.500.000; ma soprattutto risulta essere stato corrisposto in favore di C.D. e, dunque, ha riguardo al contratto con quest’ultimo stipulato. Per contro, relativamente al contratto stipulato con la Sabit alcuna prova dell’avvenuto pagamento risulta essere stata fornita”.

4.8. Risulta, quindi, evidente come il giudice del rinvio abbia esaminato i punti decisivi che la sentenza rescindente aveva evidenziato, vale a dire tanto l’individuazione dei rapporti contrattuali stipulati dal committente, con la determinazione del relativo oggetto, quanto, in ipotesi di pluralità di contratti, l’identificazione del rispettivo contraente, pervenendo, a seguito dell’esame delle prove testimoniali e documentali raccolte in giudizio, alla conclusione della sussistenza, in fatto, di due distinti contratti d’appalto: il primo, relativo al piazzale di maggiori dimensioni, intercorso direttamente con il C., in qualità di imprenditore individuale in materia edile, stipulato prima dell’estate del 1985 ed eseguito nel luglio dello stesso anno con materiale bituminoso fornito dalla SABIT; il secondo, relativo al piazzale di minori dimensioni, stipulato successivamente con la SABIT. Colmate, dunque, le lacune che la Corte aveva a suo tempo ravvisato sui punti sopra indicati, l’accertamento in fatto svolto dalla corte d’appello si sottrae alle censure formulate dal ricorrente: le quali, in effetti, pur prospettando la violazione, da parte del giudice di rinvio, ai limiti posti dalla legge al suo giudizio, si risolvono, in sostanza, nella inammissibile richiesta di una rivalutazione, da parte del giudice di legittimità, delle prove raccolte in giudizio. Ed è, invece, noto che la valutazione delle prove raccolte, in effetti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017): non è, infatti, compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, piuttosto, limitarsi a verificare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato i documenti e le prove testimoniali raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la società convenuta avesse stipulato con l’attore solo il contratto d’appalto relativo al secondo piazzale e non al primo.

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non è, al riguardo, fondata l’eccezione di tardività della notifica del controricorso (e, quindi, d’improcedibilità dello stesso) che il ricorrente ha proposto in memoria. In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, invero, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Cass. n. 20700 del 2018). Nel caso di specie, la società controricorrente, dopo l’esito negativo (ed incolpevole) del tentativo di notifica eseguito in data 19/3/2016 presso lo studio del domiciliatario, risultato “trasferito”, ha provveduto ad una nuova notifica dell’atto, a mezzo PEC, in data 25/3/2016: vale a dire, alla stregua del richiamato principio, avendo ricevuto la notifica del ricorso in data 10/2/2016, senz’altro tempestivamente.

7. La Corte, infine, dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite che liquida nella somma di Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA