Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8196 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22811-2018 proposto da:

COMUNE DI PISA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIGLIOTTI, GLORIA LAZZERI;

– ricorrente –

contro

BOCCADARNO PORTO DI PISA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA COLOMBINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2018 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. il Comune di Pisa ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Toscana, giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 16732/2015, in causa relativa alla richiesta della spa Boccadarno Porto di Pisa – odierna controricorrente – di rimborso dell’imposta comunale sugli immobili asseritamente dichiarata dalla CTP di Pisa, con sentenza n. 96/2003 passata ingiudicato, come pagata in eccesso su area edificabile, ha affermato che dalla sentenza n. 96/2003 effettivamente “risultava la quantificazione di un versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto” e che il credito era stato preteso tempestivamente. Ha pertanto riconosciuto alla contribuente il rimborso negatole dal Comune.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta, sotto la rubrica di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, che la CTP di Pisa, con la ridetta sentenza n. 96/2003, in realtà, non aveva affatto accertato l’effettuazione di un pagamento in eccedenza, avendo invece soltanto statuito che il Comune non aveva diritto ad ulteriori somme pretese per Ici sull’immobile insistente sull’area edificabile per la quale la società aveva versato l’imposta;

2. il motivo è inammissibile. Il Comune invoca il vizio dell’omesso esame di un fatto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma, in effetti, intende sostenere che la CTR ha errato nel leggere la sentenza n. 96/2003, la quale contrariamente a quanto affermato in modo espresso dalla CTR, non conterrebbe il riconoscimento del diritto della contribuente al rimborso;

3. con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta la “nullità delle sentenza o del procedimento”. Deduce il Comune che la CTR avrebbe deciso sulla esistenza del credito vantato dalla controparte malgrado che, a seguito del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 16732/2015, fosse rimasto da decidere solo delle spese del processo essendo invece sulla (in)esistenza del credito sceso il giudicato;

4. il secondo motivo è infondato. La Corte, con la sentenza n. 16732/2015, ha cassato la sentenza sottoposta al suo esame ed ha disposto il rinvio sul rilievo che era stato violato l’art. 112 c.p.c.: “l’azione introdotta (dalla contribuente) per la restituzione delle somme ritenute versate in eccesso per ICI rispetto al dovuto con riferimento all’unità immobiliare sopra indicata, per gli anni d’imposta dal 1995 al 2001 (sino al 1999 per quanto ancora qui rileva) si configura, certamente, come impugnazione del silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso n. 26095 del 2006, come si evince dall’epigrafe della sentenza impugnata. Viceversa, come si è visto, la sentenza in questa sede impugnata ha ritenuto di qualificare l’azione proposta dalla contribuente come azione di arricchimento senza causa, in quanto scaturente dalla statuizione che, secondo la CTR della Toscana, ha accertato la radicale carenza di potere impositivo dell’ente… Detta sostituzione integra, pertanto, il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, avendo essa violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato posto dalla legge processuale (art. 112 c.p.c.), e determina, pertanto, la nullità della sentenza impugnata”. La Corte, cassata per questo assorbente motivo la sentenza impugnata, ha poi rimesso la causa al giudice di rinvio, oltre che per le spese, “per nuovo esame” ossia per l’esame del merito nel rispetto del relativo corretto inquadramento. La CTR, giudice del rinvio, non ha dunque, esaminando il merito della pretesa di rimborso, travalicato i limiti definiti dalla sentenza della Corte nè violato alcun giudicato;

5. il ricorso deve essere rigettato;

6. le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Pisa a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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