Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8196 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20369/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.R., rappresentato e difeso dall’avv. Assunta

Bucciarelli e dall’avv. Pierluigi Acquarelli, elettivamente

domiciliato presso quest’ultimo in Roma alla via Oslavia n. 6;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/28/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa il 20/2/2012, depositata in data

23/3/2012 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2019 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro C.R. per la cassazione della sentenza n. 68/28/12 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (in seguito C.T.R.), emessa il 20/2/2012, depositata in data 23/3/2012 e non notificata, che ha accolto l’appello del contribuente, riformando la sentenza della C.T.P. di Caserta, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento, per maggiore Irpef dell’anno di imposta 2000, emessa a seguito di avviso di accertamento notificato il 27/3/2007 e divenuto definitivo per mancata impugnazione;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R riteneva illegittima la notifica dell’avviso di accertamento effettuata il 27/3/2007 collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio della de cuius, evidenziando che la pubblicazione del testamento era avvenuta in data 17/4/2007, cioè prima che il ricorrente acquisisse la qualità di erede;

inoltre, la C.T.R. ha rilevato che la suddetta notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che la ricevuta di ritorno indica che la raccomandata era stata spedita alla de cuius, sig. M.E., anche se la successiva raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito degli atti presso il Comune risulta indirizzata agli eredi;

sul punto la C.T.R. richiamava un precedente di legittimità (Cass. n. 311/2010), secondo cui “nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2 e u.c., è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell’atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto. Il messo notificatore, ove sia venuto a conoscenza del decesso e non abbia reperito presso il domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l’avviso, è tenuto invece a restituirlo con l’indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo, con la conseguenza che l’Ufficio, reso edotto del decesso, può disporre che l’atto sia notificato nei modi previsti dall’art. 65 cit.”;

4. a seguito del ricorso, C.R. resiste con controricorso;

5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo l’Agenzia la C.T.R. avrebbe pronunciato ultra petita, poichè controparte non aveva mai contestato la sua qualità di erede, neanche con riferimento alla data dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento;

con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.2. i motivi sono inammissibili;

1.3. invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “in tema di notifiche di atti tributari, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, prevede, come unico limite alla notifica collettiva e impersonale agli eredi del contribuente nell’ultimo domicilio dello stesso, il fatto che questi abbiano comunicato, almeno trenta giorni prima, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi pertanto ritenere che sia posto a carico degli eredi un onere di informazione che se non assolto dispensa gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall’apertura della successione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28192 del 17/12/2013; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23416 del 16/11/2015);

in tema di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi, quindi, in caso di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano provveduto, almeno trenta giorni prima, alla comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, la notifica è legittimamente effettuata collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius;

il fatto, che al momento della notifica non fosse stato ancora pubblicato il testamento della sig. M., non rileva ai fini della validità della notifica impersonale e collettiva agli eredi, che è prevista dalla legge proprio per il caso di incertezza sull’individuazione delle persone degli eredi;

ciò posto, la sentenza impugnata, nel ritenere che l’Amministrazione non potesse procedere alla notifica collettiva ed impersonale agli eredi nell’ultimo domicilio della de cuius non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati;

deve, però, rilevarsi che la sentenza si fonda sull’ulteriore ratio, secondo cui, comunque, la notifica sarebbe nulla perchè indirizzata al de cuius ed effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non potendosi equiparare la morte del destinatario ad un caso di irreperibilità ex art. 140 c.p.c.;

in tal senso vi è un orientamento costante di legittimità, secondo cui “in tema di notifica dell’avviso di accertamento, ove il destinatario sia deceduto e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, è nulla la notificazione nei confronti del defunto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non essendo la morte del destinatario equiparabile all’irreperibilità dello stesso” (Sez. 5, Ordinanza n. 5747 del 09/03/2018; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 18729 del 05/09/2014; Sez. 5, Sentenza n. 26718 del 29/11/2013;

la C.T.R. motiva specificamente sulla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ricevuta di ritorno della notifica dell’avviso di accertamento indichi che la raccomandata era stata spedita alla sig. M.E., a nulla rilevando che la successiva raccomandata di avviso di deposito sia stata indirizzata agli eredi (collettivamente ed impersonalmente);

sul punto l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omesso esame di documenti decisivi (afferma di aver prodotto in primo grado l’atto notificato da cui si evincerebbe la destinazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente), ma non riproduce, ai fini della specificità, nè allega, gli atti relativi alla notifica, per consentire alla Corte il controllo sul tipo di notifica effettuato, per altro limitandosi ad una doglianza generica nell’ambito del più ampio motivo relativo alla violazione di legge;

1.4. la Corte, quindi, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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