Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8196 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. II, 06/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 06/04/2010), n.8196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3028-2005 proposto da:

CURATELA FALL REALE COSTR SNC P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

GULLI 11, presso lo studio dell’avvocato LO CONTE ANTONELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE CHIARO DOMENICO;

– ricorrente –

e contro

V.R. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1033/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso o

inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.R. promosse davanti al Tribunale di Benevento due distinti giudizi nei confronti della s.n.c. Reale Costruzioni, uno di opposizione a decreto ingiuntivo, l’altro di accertamento negativo, relativi a somme reclamate dalla convenuta come residuo dei corrispettivi per opere edilizie eseguite in appalto, su incarico dell’attore, rispettivamente a (OMISSIS) e a (OMISSIS).

All’esito dell’istruzione delle cause, riunite in un solo processo, con sentenza del 16 luglio 2002 il Tribunale respinse l’opposizione e la domanda proposte da V.R. e accolse la riconvenzionale della s.n.c. Reale Costruzioni, confermando il provvedimento monitorio, emesso per la somma di L. 51.296.960, nonchè condannando l’attore a pagare alla convenuta ulteriori L. 41.045.711, oltre agli interessi.

Impugnata dal soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza del 23 marzo 2004 ha revocato il decreto ingiuntivo e ha dichiarato l’insussistenza di ogni debito di V.R. verso il fallimento della s.n.c. Reale Costruzioni, costituitosi in giudizio in seguito alla sottoposizione della società a procedura concorsuale.

Il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, in base a sette motivi. V.R. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ognuno dei motivi di ricorso il curatore del fallimento della s.n.c. Reale Costruzioni contesta la fondatezza di singoli argomenti, addotti dalla Corte d’appello a sostegno delle conclusioni cui è pervenuta.

Si tratta di critiche rivolte ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede salvo che sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione: vizi che il ricorrente ha bensì denunciato, ma dai quali la sentenza impugnata risulta immune, poichè il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, desunte dalle risultanze probatorie (nuovo contratto del 21 febbraio 1990, fatture, computo metrico e assegni prodotti dalle parti, testimonianze assunte) che il ricorrente sostiene essere state erroneamente intese. La loro diversa e opposta valutazione, propugnata dal curatore del fallimento della s.n.c. Reale Costruzioni, non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di cassazione, che non consentono a questa Corte, sul merito della causa, altra verifica che quella circa l’esistenza, la sufficienza e la non contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale V.R. non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

 

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