Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8195 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. II, 27/04/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 27/04/2020), n.8195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1102/2016 proposto da:

A.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato BARBARA

PASQUALI e dall’Avvocato ISABELLA STOPPANI, presso il cui studio a

Roma, via Brenta 2/A, elettivamente domicilia, per procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO SCARFI

e dall’Avvocato MASSIMILIANO DE LUCA, presso il cui studio a Roma,

via Salaria 400, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 920/2015 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,

depositata il 10/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica Dott. MISTRI Corrado, il quale

ha concluso per l’inammissibilità del secondo motivo e per il

rigetto del primo e del terzo motivo del ricorso;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato ISABELLA MARIA STOPPANI;

sentito, per il controricorrente, l’Avvocato MASSIMILIANO DE LUCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Savona, con sentenza non definitiva del 2/5/2007, pronunciando nella causa promossa da A.C. nei confronti del fratello A.B. in relazione alla successione della madre G.C., deceduta il (OMISSIS), ha dichiarato che l’eredità dismessa dalla de cuius doveva essere devoluta in forza dei testamenti olografi in data 18/7/1991, pubblicato il 22/11/1996, e in data 1/9/1995, pubblicato il 15/5/1997, ed ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione di riduzione promossa dall’attore A.C. nei confronti dei predetti testamenti.

Lo stesso tribunale, con sentenza definitiva del 16/6/2010, ha dichiarato che A.B. (il convenuto) è l’erede universale della madre, ha statuito che l’immobile in (OMISSIS), è di proprietà esclusiva di A.C. (l’attore) in quanto oggetto di legato in conto di legittima a lui attribuito in forza dei testamenti olografi del 18/7/1991 e dell’1/9/1995, ed ha dichiarato tenuto e condannato A.C. (l’attore) al pagamento, in favore di A.B., della somma di Euro 93.788,54, oltre rivalutazione e interessi, respingendo nel resto.

A.C. ha proposto appello avverso le indicate sentenze.

L’appellante, per quanto ancora interessa, ha, innanzitutto, censurato la sentenza con la quale il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione di riduzione per la mancanza della condizione di esercizio della stessa prevista dall’art. 564 c.c., a norma del quale il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (cosa che, nel caso di specie, non è avvenuto). L’appellante, al riguardo, ha dedotto, per un verso, di aver rinunciato al legato, nella memoria autorizzata ai sensi degli artt. 170 e 180 c.p.c., depositata da un nuovo difensore al quale aveva a tal fine rilasciato procura speciale, e, per altro verso, che nessuna donazione aveva ricevuto dalla madre dal momento che, nel corso del giudizio, non era emerso in alcun modo che lo stesso aveva ricevuto elargizioni qualificabili come donazioni, essendo stato, invece, accertato che egli era debitore nei confronti della massa ereditaria per la somma di Euro 93.788,54. L’attore, quindi, ha proseguito l’appellante, non poteva imputare alla propria quota alcuna donazione e l’azione di riduzione doveva essere considerata, pertanto, ammissibile, evidenziando, peraltro, che l’imputazione delle liberalità ricevute è una mera operazione di calcolo e non una condizione di ammissibilità dell’azione.

L’appellante, inoltre, ha censurato la sentenza con la quale il tribunale ha considerato, quale debito dell’appellante, la somma di Euro 93.788,54, senza, tuttavia, considerare che una parte di tale somma è stata in realtà riscossa dalla moglie del medesimo, T.M.G., come accertato dal consulente tecnico d’ufficio.

A.B. ha resistito al gravame deducendo, in particolare, che l’appellante non aveva imputato alla sua porzione, ai sensi dell’art. 564 c.c., comma 2, il complessivo importo di Lire 99.700.000 ricevuta dalla madre a mezzo di assegni ed, in ogni caso, che la domanda di riduzione non era stata tempestivamente formulata, poichè quella proposta nella memoria autorizzata ai sensi degli artt. 170 e 180 c.p.c., in data 29/1/1998, dopo aver preso atto della produzione ad opera del convenuto del testamento dell’1/9/1995 e delle domande riconvenzionali proposte in forza dello stesso, era riferita solo al testamento del 18/7/1991.

L’appellato, inoltre, ha evidenziato che solo una parte della somma che il consulente tecnico d’ufficio ha computato a debito dell’appellante, e cioè Euro 42.297,79 su Euro 93.788,54, è eventualmente riferibile alla moglie dell’appellante A.C..

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, integralmente confermato le sentenze impugnate.

La corte, in particolare, di fronte alla censura con la quale l’appellante ha sostenuto che non vi era stata la violazione dell’art. 564 c.c., sul rilievo che lo stesso con la memoria autorizzata ai sensi degli artt. 170 e 180 c.p.c., in data 29/1/1998 egli aveva in realtà rinunciato alla legato di cui al testamento olografo del 18/7/1991, richiamato nella scheda testamentaria dell’1/9/1995 e che in ogni caso l’imputazione delle liberalità ricevute sarebbe una mera operazione di calcolo e non una condizione di ammissibilità dell’azione di riduzione, ha ritenuto di risolvere la questione, che attiene alla rinunzia al legato in sostituzione di legittima quale condizione per esercitare l’azione di riduzione, sotto altro profilo.

La decisione sull’azione di riduzione, infatti, ha osservato la corte, è stata assunta con la sentenza non definitiva del 2007, che ne ha dichiarato l’inammissibilità per la ragione esposta.

Il motivo d’appello, ha proseguito la corte, ha investito solo tale statuizione: la parte ad esso dedicata dell’atto d’appello è, infatti, intitolata “secondo motivo in relazione alla sentenza parziale. Erroneità della sentenza parziale nella parte in cui dichiara inammissibile l’azione di riduzione proposta da A.C.”. Del resto, ha aggiunto la corte, alla formale intestazione corrisponde il contenuto sostanziale del motivo in quanto “le censure formulate… riguardano soltanto le argomentazioni, sul punto specifico, della citata sentenza non definitiva”.

L’appellante, però, ha completamente dimenticato, ha osservato la corte, la statuizione, contenuta nella sentenza definitiva del 2010, con la quale è stata dichiarata la sua proprietà esclusiva dell’immobile in (OMISSIS), oggetto del legato in conto di legittima a lui attribuito dalla madre in virtù dei testamenti olografi in data 18/7/1991 e in data 1/9/1995: il riconoscimento, in favore dell’appellante, della proprietà esclusiva del predetto immobile, è, dunque, operato in forza del legato disposto nei testamenti citati, senza tenere in alcun conto della rinuncia al legato che l’appellante sostiene di aver effettuato con la memoria del 29/1/1998. L’attore, del resto, ha aggiunto la corte d’appello, non aveva chiesto l’attribuzione degli immobili oggetto del legato di cui al testamento del 18/7/1991 in quanto assumeva di avervi rinunciato.

Si tratta, quindi, ha osservato la corte, di stabilire la portata della statuizione con la quale la sentenza definitiva ha attribuito a A.C. la proprietà dell’immobile di (OMISSIS) in forza del legato in conto di legittima contenuto nel testamento del 18/7/1991: se, infatti, la sentenza non definitiva aveva semplicemente dichiarato l’inammissibilità dell’azione di riduzione per violazione dell’art. 564 c.c., la sentenza definitiva ha senz’altro attribuito uno dei due immobili oggetto del legato (dal momento che l’altro è stato nel frattempo venduto), ignorando completamente la rinuncia che l’attore assumeva di aver espresso per mezzo del difensore.

Secondo la corte, “tale pronuncia, del tutto indipendentemente dalla precedente declaratoria di inammissibilità della domanda di riduzione, appare di per sè idonea a precludere l’azione di riduzione: non più sotto il profilo dell’art. 564 c.c., ma sotto il profilo, del tutto distinto e separato, dell’art. 551 c.c., in virtù del quale il beneficiario di legato in sostituzione di legittima può chiedere la legittima soltanto rinunciando al legato”.

D’altro canto, ha aggiunto la corte, “non avendo impugnato l’indicata statuizione contenuta nella sentenza definitiva, ad essa l’attore risulta avere fatto acquiescenza” e l’acquiescenza comporta necessariamente, sul piano processuale, il passaggio in giudicato della statuizione medesima ma, soprattutto, sul piano sostanziale, appare inconciliabile con la tesi della rinuncia al legato: la quale, in effetti, sostituisce una condizione indispensabile per chiedere la legittima posto il principio per cui “il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege anzichè conservare il legato – potere configurabile non come diritto autonomo ma come facoltà compresa nel diritto di agire per ottenere la legittima attraverso l’azione di riduzione spettante al soggetto incluso nella categoria dei legittimari ex art. 536 c.c. – postula l’assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessario in ragione del fatto che il legato si acquista ipso iure e che, nel legato di specie, l’effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo i due benefici ex lege alternativi ed essendo l’oggetto del legato già entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve, previamente o quanto meno contestualmente alla domanda di riduzione, dismettere il legato (in forma scritta ad substantiam, in caso di legato di immobili; anche mediante dichiarazione informale o per facta concludentia, per tutti gli altri legati)”. Peraltro, la mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell’art. 564 c.c., è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte, per cui è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell’atto di appello.

La corte, in definitiva, ha ritenuto che la mancata impugnazione della citata statuizione comporta l’accettazione dell’attribuzione dell’immobile in forza del legato ed, in sostanza, l’accettazione del legato: o meglio, implica, anche ai sensi dell’art. 649 c.c., la manifestazione di una volontà incompatibile con la volontà dismissiva.

Quanto, invece, alla censura per cui la somma di Lire 81.889.942 sarebbe riferibile non all’appellante ma a sua moglie T.M.G., la corte ha osservato che dall’esame della lettera con la quale il 9/8/1996 A.C. aveva risposto alla missiva in data 3/9/1996 con cui l’avv. N., curatore provvisorio della de cuius, gli aveva contestato l’appropriazione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile di (OMISSIS), risulta, invece, chiaramente che, sebbene parte della somma era stata formalmente consegnata alla T., mediante versamento sul c/c o emissione di assegni, egli, lungi dal contestare la propria estraneità, aveva garantito circa la correttezza dell’impiego della stessa, non diversamente da quanto aveva fatto per la parte a lui direttamente versata. La lettera, ha osservato la corte, costituisce, in sostanza, il riconoscimento che la somma in questione è rimasta nella sua materiale disponibilità, sia pure per interposta persona, la quale, peraltro, ne disponeva sotto il suo controllo. Di qui l’affermazione, da parte del consulente tecnico d’ufficio secondo la quale anche la somma di Lire 81.889.942 era riferibile a A.C..

La corte, quindi, ha deciso che la decisione del tribunale dovesse essere confermata anche nella parte in cui aveva condannato l’appellante al pagamento della somma (comprensiva di quella indicata) di Euro 93.788,54.

A.C., con ricorso notificato il 31/12/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello.

Ha resistito, con controricorso notificato in data 8/2/2016, A.B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la

violazione o la falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la mancanza di una specifica impugnazione della sentenza definitiva del tribunale, che ha attribuito a A.C. la proprietà dell’immobile di (OMISSIS) 3, abbia comportato il passaggio in giudicato di tale capo e, di conseguenza, l’accettazione del legato, così da precludere l’azione di riduzione a norma dell’art. 551 c.c..

1.2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte non ha considerato che, a norma dell’art. 329 c.c., l’impugnazione parziale si estende ai capi dipendenti o consequenziali rispetto alla statuizione impugnata. Nel caso di specie, ha aggiunto il ricorrente, il predetto capo, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, è meramente consequenziale (rispetto alla statuizione d’inammissibilità dell’azione di riduzione), come si evince chiaramente dalla sentenza definitiva del tribunale, lì dove è stabilito che, alla dichiarazione d’inammissibilità dell’azione di riduzione proposta dall’attore, decisa dalla sentenza non definitiva del 2007, segue l’attribuzione allo stesso, quali beni facenti parte dell’eredità dismessa dalla G., dei soli beni a lui legati in sostituzione della legittima dalla de cuius con il testamento olografo del 18/7/1991, vale a dire l’immobile in (OMISSIS)via Carducci(OMISSIS).

1.3. Ne consegue, ha proseguito il ricorrente, che l’impugnazione della sentenza parziale pronunciata dal tribunale nel 2007, nella parte in cui ha statuito l’inammissibilità dell’azione di riduzione, non può che estendersi al predetto capo della sentenza del 2010.

1.4. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, nell’atto d’appello è stato indicato, con il secondo motivo, che si impugnava il capo della sentenza parziale relativo all’azione di riduzione ma, in realtà, nello svolgimento del motivo, l’appellante aveva chiesto che entrambe le sentenze di primo grado fossero riformate sul punto dell’ammissibilità dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame relativamente alla riferibilità a A.C. della somma di Euro 42.297,79, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che lo stesso sia debitore, nei confronti della massa, per la somma complessiva di Euro 93.788,54.

2.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare che tale somma non è, in realtà, completamente riferibile a A.C., essendo, semmai, imputabile, per Lire 81.899.942, a T.M.G., sua moglie, in regime di separazione dei beni.

2.3. La corte d’appello, al riguardo, dopo aver affermato che parte della somma era stata formalmente consegnata alla T., mediante versamento sul c/c o emissione di assegni, ha rilevato che A.C., nel rispondere all’avv. D.N., curatore della de cuius, lungi dal contestare la propria estraneità, aveva garantito circa la correttezza dell’impiego della stessa, non diversamente da quanto aveva fatto per la parte a lui direttamente versata, ritenendo che tale lettera costituiva, in sostanza, il riconoscimento che la somma in questione è rimasta nella sua materiale disponibilità, sia pure per interposta persona, la quale, peraltro, ne disponeva sotto il suo controllo, e che, in definitiva, era corretta l’affermazione del consulente tecnico d’ufficio secondo la quale anche la somma di Lire 81.889.942 era riferibile a A.C..

2.4. tale convincimento, tuttavia, ha osservato il ricorrente, è astratto rispetto al testo della lettera scritta da A.C. al curatore della madre, e cioè non suffragato da alcun elemento espresso risultante dagli atti del processo, dai quali, per contro, emergono risultanze circa la disponibilità, da parte della T., della somma in questione, della quale, pertanto, il ricorrente non può essere chiamato a rispondere.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 564 c.c., in correlazione con l’art. 525 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, in mancanza d’impugnazione il dispositivo della sentenza definitiva in merito all’attribuzione in favore di A.C. dell’immobile di (OMISSIS) 3, quale legato in sostituzione di legittima, venga meno la conditio sine qua non per poter proporre l’azione di riduzione, nel senso, in sostanza, che, prestando acquiescenza al dispositivo della sentenza definitiva, lo stesso avrebbe implicitamente rinunciato alla rinuncia al legato.

3.2. Tale conclusione, però, ha osservato il ricorrente, è errata in quanto l’art. 525 c.c., che disciplina la revoca della rinunzia all’eredità, è una norma eccezionale e non può essere estesa al legato, la cui rinuncia, quindi, è irrevocabile.

4.1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri due.

4.2. La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può, in effetti, verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno (Cass. n. 9823 del 1999; conf., Cass. n. 8859 del 2001; Cass. n. 20143 del 2005; Cass. n. 10043 del 2006; Cass. n. 4363 del 2009; Cass. n. 4732 del 2012; Cass. n. 21566 del 2017; Cass. n. 2379 del 2018). La nozione di “parte della sentenza”, alla quale fa riferimento l’art. 329 c.p.c., comma 2, dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica, invero, soltanto la statuizione minima, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto – ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico – suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia. Ne consegue che l’appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull’intera questione che essa identifica ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 16583 del 2012; Cass. n. 2217 del 2016; Cass. n. 12202 del 2017).

4.3. Nel caso di specie, l’appellante ha incontestatamente impugnato la sentenza (non definitiva) con la quale il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione di riduzione. Tale impugnazione, quindi, pur non avendo espressamente investito la decisione con la quale il tribunale, in sede di sentenza definitiva, ha riconosciuto allo stesso appellante la proprietà dell’immobile in (OMISSIS), quale oggetto del legato disposto dalla de cuius in suo favore, ha nondimeno riaperto la cognizione della corte d’appello sull’intera statuizione assunta dal tribunale in ordine all’azione di riduzione: compresa, evidentemente, la questione relativa alla sussistenza, o meno, di un’effettiva rinuncia al predetto legato quale possibile fatto impeditivo, ai sensi dell’art. 551 c.c., rispetto alla domanda proposta: il potere attribuito al legittimario, che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege anzichè conservare il legato, postula l’assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo (Cass. n. 19646 del 2017; Cass. n. 13785 del 2004).

5. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Genova, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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