Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8195 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2599-2018 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI

SANTO SPIRITO 42, C/O GNOSIS FORENSE SRL, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE DI FIORE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5773/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. I.S. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale, sul richiamo alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, è stata considerata legittima la pretesa di cui agli avvisi notificati nel novembre 2014 ad esso ricorrente con cui il Comune di Ischia per Ici degli anni dal 2004 al 2009 su immobili uno dei quali abusivo, accatastato nel 2003 a seguito di sanatoria, e fondata sulla rettifica delle rendite operata dall’Agenzia del territorio nel 2014 in relazione ad una denuncia DOCFA presentata da esso ricorrente il 3 ottobre 2013 per “variazione dello stato dei luoghi intervenuta successivamente al loro accatastamento originario”;

2. i1 Comune resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che l’art. 2 cit. consentisse l’applicazione retroattiva agli anni accertati delle rendite catastali attribuite in rettifica dall’Agenzia del territorio nel 2014, dato che la norma “ha disposto che solo i valori definiti in sede di regolarizzazione dell’illecito amministrativo hanno decorrenza dal 1 gennaio 2003, e perciò sono suscettibili di applicazione retroattiva ma non anche quelli afferenti i medesimi immobili, determinati e definiti successivamente a seguito di eventuali variazioni dello stato dei luoghi con conseguente rettifica delle rendite catastali originarie (intendendo per tali quelle attribuite a seguito di regolarizzazione dell’abuso edilizio)”;

2. con il secondo motivo, il contribuente lamenta violazione della L. 350 del 2003, art. 2, comma 41. Evidenzia di avere specificato fino dal primo grado di giudizio che la sanatoria aveva riguardato uno solo degli immobili oggetto di tassazione e che pertanto la CTR aveva errato nel ritenere la pretesa impositiva legittima ai sensi della L. 350 del 2003, art. 2, comma 41, anche per gli altri immobili;

3. con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione dell’art. 295 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per non avere la CTR sospeso il processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo sulla pregiudiziale questione della legittimità dell’avviso catastale di attribuzione della maggior rendita;

4. il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. E’ in linea di fatto pacifico in causa che gli immobili di cui trattasi – uno dei quali in origine abusivo – sono accatastati dal 2003, che per essi il contribuente abbia pagato l’ICI per gli anni dal 2004 al 2009 nella misura corrispondente alla rendita in allora attribuita, che a seguito di attribuzione, nell’ottobre 2014, di maggiore rendita dall’Agenzia del Territorio in rettifica di quella proposta con procedura DOCFA dal contribuente nel 2013 in considerazione di modifiche dello stato degli immobili stessi, il Comune, nel novembre 2014, ha avanzato le pretese impositive per maggior ICI degli anni dal 2004 al 2009, che il Comune ha fondato le pretese sulla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41. Come emerge in modo chiaro dalla semplice lettura della norma e al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, non legittimava le ridette pretese. La L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, stabilisce: “Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 Euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta”. E corretta l’interpretazione del ricorrente secondo cui la norma ha reso applicabili le rendite attribuite “in sede di regolarizzazione dell’illecito amministrativo… dal 1 gennaio 2003” ma non consente di applicare retroattivamente nuove rendite definite in rettifica di quelle proposte successivamente, a seguito di eventuali variazioni dello stato dei luoghi;

5. il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

6. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicchè la causa può essere decisa nel merito con accoglimento degli originari ricorsi del contribuente;

7. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento degli originari ricorsi del contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna il Comune di Ischia a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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