Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8195 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. II, 06/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 06/04/2010), n.8195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3020-2005 proposto da:

ERGIFE SPA P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI

20, presso lo studio dell’avvocato PICOZZA PAOLO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

SAMAR SRL P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5,

presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAIAFA MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2997/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Gianluca FUSCO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Paolo PICOZZA, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ergife srl ora spa, committente di una autovettura Alfa Romeo 90 2500 blindata consegnatale dalla Samar srl il (OMISSIS), lamentando la presenza di gravissimi vizi connessi alle opere di blindatura affidate dalla Samar alla carrozzeria (OMISSIS) e l’inidoneità del veicolo all’uso cui era destinato, chiedeva risolversi il negozio di compravendita con condanna della Simar ai danni. Quest’ultima resisteva eccependo il difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la Ergife era a conoscenza dell’esecuzione dell’attività di blindatura ad opera della carrozzeria (OMISSIS), che chiamata in causa, chiedeva respingersi ogni domanda ed eccepiva la decadenza dell’attrice dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c. Interrotto il giudizio per il fallimento della carrozzeria (OMISSIS), che nel prosieguo non si costituiva, il Tribunale di Roma, con sentenza 23.2.2001, respingeva la domanda. Proponeva appello la Ergife, resisteva la Samar e la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2997/04, respingeva l’appello, con condanna alle spese, osservando che aveva priorità logica il terzo motivo di gravame sulla qualificazione giuridica della fattispecie, adducendo la Ergife la consegna di aliud pro alio. La Corte territoriale riferiva della relazione del chi, che, a distanza di 12 anni e sei mesi dall’acquisto, attestava le buone condizioni della carrozzeria e dell’abitacolo, il cattivo uso della frizione, l’irregolare consumo dei pneumatici e concludeva per escludere la gravità della colpa della venditrice. Non essendo stata proposta actio quanti minoris, non v’era prova della tempestività della denuncia ex artt. 1490, 1492 e 1495 c.c.. Ricorre la Ergife con due motivi, resiste la Samar.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1453 e 1497 c.c. e vizi di motivazione richiamando giurisprudenza di questa Suprema Corte sull’ aliud pro alio e col secondo degli artt. 1490, 1492 e 1495 c.c. e vizi di motivazione in ordine alla tempestività della denunzia.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi.

La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non supera la sufficiente motivazione della sentenza che ha fatto riferimento alte sostanziali buone condizioni della vettura e, tenuto conto che qualche imperfezione era riferibile allo stato attuale di usura alla data dell’accertamento (dopo 12 anni e sei mesi dall’acquisto), ha escluso sia la gravità della colpa e della inadempienza della venditrice sia la tempestività della denunzia richiamando testi e documenti e negando che il telex della Carrozzeria (OMISSIS) potesse avere valenza di riconoscimento di responsabilità.

Le odierne censure propongono una diversa lettura delle risultanze processuali senza considerare il costante orientamento di questa Suprema Corte, secondo la quale vi è aliud pro alio se il bene è incommerciabile od assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o abbia difetti che lo rendano inservibile (Cass. 23.1.2009 n. 1701, Cass. 11.11.2008 n. 26953, Cass. 10.7.2008 n. 18859).

Correttamente, poi, è stato considerato irrilevante il telex sia per la sua genericità, “atteso che il riconoscimento postula la verifica e l’ammissione della sussistenza del vizio, nella specie circostanze neppure dedotte da Ergife”, sia perchè proveniente da un terzo.

Il giudizio di legittimità non è configurato, nell’ordinamento vigente, come un terzo grado nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensì è preordinato all’annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisatoli specifici vizi di violazione delle leggi sostanziali o processuali, e/o d’omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione – che le parti espressamente denunzino, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

L’art. 116 c.p.c. sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell’efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi dì fattispecie di prova legale, e la formula del “prudente apprezzamento” allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l’impiego di massime d’esperienze.

La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo “prudente apprezzamento” nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.

A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).

In definitiva, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200 di cui 4000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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