Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8194 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.29/03/2017), n. 8194
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28174-2015 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI
DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 265/1/2015, emessa il 14/04/2015 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA, depositata il
12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente è rappresentante di commercio, di macchine industriali, ed ha ricevuto due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la sua dichiarazione dei redditi rispettivamente per il 2006 e per il 2007.
Il Fisco ha ritenuto fittizie alcune fatture utilizzate dal contribuente, ed emesse a titolo di “segnalazione clienti” da soggetti terzi, ed ha. pertanto. operato la ripresa a tassazione.
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con due ricorsi distinti (uno per ogni anno) poi riuniti nel corso del giudizio.
I giudici di merito hanno rigettato il ricorso. La CTR, in particolare. ha ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale con il contribuente, e comunque corretto l’operato dell’Agenzia.
Propone ora ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi. Non si è costituita l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 12 statuto contribuente ed altro) lamentando l’omessa redazione del processo verbale di constatazione e conseguente omesso avviso dell’indagine fiscale.
Il motivo è tuttavia infondato in quanto è regola che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”. (Cass. sez U. n. 24823 del 2015).
In sostanza per gli accertamenti c.d. a tavolino non v’è obbligo di processo verbale, che è imposto solo per i casi di accessi ed ispezioni, salvo che per i tributi armonizzati (IVA, ad esempio, come nella fattispecie), ma in tal caso il contribuente non può limitarsi a lamentare l’omissione, dovendo invece illustrare le ragioni che, in caso di attivazione del contraddittorio avrebbe fatto valere e che l’omessa sua convocazione ha impedito di fare. Nella fattispecie il ricorrente non dice alcunchè sulle difese mancate.
Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.
Sostiene che l’appello non ha tenuto conto di alcuni motivi di impugnazione fatti valere dal contribuente, che aveva eccepito l’irrilevanza delle dichiarazioni di alcuni terzi soggetti (i clienti indicati da chi aveva emesso la fattura).
In realtà, sia pure sinteticamente, la sentenza dice che tali dichiarazioni sono rilevanti unitamente agli altri elementi raccolti dal Fisco durante l’indagine.
E così per il terzo motivo che denuncia omessa pronuncia e che deve ritenersi inammissibile poichè non cade su una domanda (l’omessa pronuncia presuppone una domanda), ma su argomenti a sostegno della domanda, che sarebbero stati ignorati dal giudice di secondo grado, cosi che semmai sarebbe vizio di motivazione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Agenzia delle Entrate esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017