Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8194 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1614-2018 proposto da:

COMUNE DI CRUCOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO, 21, presso lo studio dell’avvocato ULDERICO CAPOCASALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MANICA;

– ricorrente –

contro

ARSSA AGENZIA REGIONALE SVILUPPO E SERVIZI IN AGRICOLTURA GESTIONE

STRALCIO LR 9, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

CAMPITELLI 3, presso lo studio dell’avvocato CALABRIA DELEGAZIONE

REGIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati EUGENIO VITTORIO

ROCCO CARNOVALE, CARMINE SANTAMARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1577/2017 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA,

depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. il 4 gennaio 2018, il Comune di Crucoli ha notificato alla Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese – Gestione stralcio Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, ricorso per cassazione della sentenza in epigrafe, emessa dalla CTR della Calabria il 7 giugno 2017 e notificata dalla odierna controricorrente al Comune, via pec, il 28 luglio 2017, con la quale sono stati annullati gli avvisi di accertamento per Ici degli anni dal 2006 al 2011 su immobile di proprietà dell’Agenzia sul motivo che quest’ultima aveva “dimostrato di possedere” l’immobile “per compiti istituzionali” avendolo posto in vendita, proprio allo scopo di soddisfare le finalità pubbliche di messa in liquidazione dell’Agenzia (e) pertanto poteva godere dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)”.

2. con i due motivi di ricorso, il Comune lamenta che la CTR ha violato l’art. 112 c.p.c., in quanto mai l’Agenzia aveva fatto riferimento ai presupposti applicativi della esenzione ritenuta applicabile dalla CTR – l’Agenzia aveva invero impugnato gli avvisi eccependo difetti nella relativa notificazione, difetti di requisiti formali, difetto di motivazione e sostenendo, nel merito, di non essere tenuta al pagamento dell’imposta in ragione del fatto che l’immobile era “in possesso” di un terzo al quale era stato suo tempo “consegnato”, nonchè errori nella liquidazione della pretesa impositiva – e che, in ogni caso, la CTR ha errato nel ritenere applicabile il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), di cui, in realtà, non ricorrevano i presupposti;

3. la Agenzia ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè a suo dire tardivo rispetto al termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza d’appello e ne ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è infondata. Dal documento 4 di parte controricorrente, la sentenza di appello risulta essere stata notificata via pec all’indirizzo del Comune di Crucoli. Dalla intestazione della sentenza risulta che il Comune era costituito in appello con due difensori. La notifica della sentenza alla parte munita di difensore invece che, come previsto dall’art. 170 c.p.c., al difensore domiciliatario, è priva di effetti ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione. Si evidenzia che le Sezioni Unite, con sentenza n. 20866/2020, hanno anche precisato che “A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”. Posto ciò che precede, valendo non il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., bensì il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., il ricorso è tempestivo;

2. il primo motivi di ricorso è fondato e assorbente. La CTR ha senz’altro violato l’art. 112 c.p.c., laddove ha d’ufficio applicato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a), senza che mai i presupposti applicativi di questa disposizione fossero stati fatti valere dalla Agenzia;

3. il ricorso deve essere accolto e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione per esame delle questioni sollevate dalla odierna controricorrente e rimaste assorbite nella decisione cassata;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, con collegamento da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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