Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8193 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 939-2017 proposto da:

COMUNE L’AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TREMITI, 10,

presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PACE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO DE NARDIS;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 490/2016 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO,

depositata il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. 1. il Comune dell’Aquila ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, resa in controversia sulla legittimità dell’avviso di accertamento ICI dell’anno 2008 emesso da essa ricorrente nei confronti di M.D. riguardo a tre beni immobili – un edificio “censito al catasto del Comune censuario di (OMISSIS) -L’Aquila, sez. 4, foglio. (OMISSIS), categoria D/7, n. (OMISSIS) sub 1″; un terreno edificabile utilizzato di fatto per attività agricola e un immobile accatastato in A/2-, lamentandone il contrasto con il ” D.L. n. 504 del 1992, art. 7, il D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, D.L. n. 557 del 1993, art. 9 ed il D.L. n. 201 del 2011, art. 1, comma 1 e comma 2″ per avere la CTR affermato, quanto al suddetto edificio, che lo stesso era esente da ICI indipendentemente dalla categoria catastale e per il solo fatto che per esso era stata presentata dal contribuente all’Agenzia del territorio, il 30 settembre 2011, richiesta di classamento come rurale ai sensi del D.L. n. 70 del 2011. Il Comune lamenta altresì violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la CTR condannato esso ricorrente a rifondere le spese del giudizio di appello al contribuente non costituito;

2. il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. La Corte ha ripetutamente affermato che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del relativo esonero da ICI, rileva l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè se per un verso l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), per altro verso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici (in questo senso, SSUU n. 18565/09, nella cui motivazione si legge: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. Nello stesso senso, Cass. 2001/2011; Cass.5167/2014). Questo orientamento è rimasto fermo nel tempo, non toccato dalle leggi succedutesi nel tempo in materia (v. Cass. 7 settembre 2018, n. 21878). Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all’art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avevano la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via continuativa n. decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”. Il D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, ha disposto, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversida quelli censibili nella categoria D/10 è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133”. Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. Alla luce del quadro normativo così definito, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda” e quindi perchè l’interessato possa beneficiare dell’esenzione di cui al D.L. n. 70 del 2011, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, non basta che -come nel caso di specie- la domanda, corredata dalla prescritta autocertificazione, sia stata per tempo (entro cioè il 30 settembre 2011) presentata alla Agenzia del territorio occorrendo invece che la domanda sia anche messa in atti (“annotata”);

2. in forza di quanto precede, assorbito il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

3. la causa può essere decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente per quanto concerne la pretesa impositiva relativa all’edificio “censito al catasto del Comune censuario di (OMISSIS) – L’Aquila -, sez. 4, foglio (OMISSIS), categoria D/7, n. (OMISSIS) sub 1”;

5. le spese del merito devono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente nei limiti di cui in parte motiva;

compensa le spese del merito;

condanna il contribuente a rifondere al Comune dell’Aquila le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro1500,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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