Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8193 del 22/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. BILLI Stefania – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11825-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI SETTORE
GESTIONE TRIBUTI E CANONI ICI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO
BALLARIN, ANTONIO IANNOTTA, NICOLETTA ONGARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 47/2015 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 07/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/02/2019 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
Fatto
RITENUTO
che:
con ricorso in data 21.9.2012 il Fondo Edifici di Culto impugnava dinanzi alla CTP di Venezia l’avviso di accertamento emesso dalla Direzione Finanza, Bilancio e Tributi, Settore Gestione Tributi e Canoni ICI del Comune di Venezia, avente ad oggetto l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2007 relativamente a n. 113 immobili, in parte adibiti a casa canonica ed in parte concessi in locazione, appartenenti al patrimonio fruttifero del FEC.
A sostegno del ricorso l’ente affermava l’applicabilità a detti immobili dell’esenzione dal pagamento del tributo previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, l’erronea imposizione ICI in relazione a n. 33 immobili adibiti a case canoniche di proprietà dello stesso nonchè l’erronea identificazione di alcuni immobili indicati nelle schede tecniche allegate all’avviso di accertamento.
La CTP adita con sentenza n. 97/2014 respingeva il ricorso non avendo ritenuto applicabile il regime agevolativo previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del Fondo Edifici di Culto, la CTR del Veneto con sentenza del 7.1.2015 rigettava il ricorso ritenendo la non operatività nella fattispecie dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a.
Avverso detta sentenza il Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva la controparte con controricorso.
Parte resistente depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) e della L. n. 222 del 1985, artt. 56 e 58, in relazione agli immobili appartenenti al patrimonio fruttifero del FEC” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove non aveva riconosciuto l’esenzione malgrado ricorressero i requisiti previsti, ovvero la natura statale dell’ente e l’adibizione a fini istituzionali degli immobili, in quanto detta esenzione ricorre solo allorchè l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e art. 7, comma 1, lett. a) e i) e della L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 4, in relazione agli immobili di proprietà del FEC adibiti a case canoniche” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto che l’esenzione dall’ICI non spettasse per le case canoniche.
Il primo motivo è infondato.
Ed invero, anche secondo la più recente giurisprudenza (da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 13542/2016), “In tema di ICI, le esenzioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) ed i), non si applicano agli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto, locati a terzi, in quanto, ai fini in esame, non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell’ente e la sua qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario dell’una o dell’altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l’utilizzo degli immobili “de quibus” non risponda alle condizioni previste dalla legge per l’operatività delle esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell’ente. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1).
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Ed invero, anche con riguardo alle case canoniche (considerate pertinenze della chiesa), pur essendo l’impiego del bene gratuito, non vi è un utilizzo diretto da parte dell’ente proprietario bensì da parte di altro soggetto individuato, nel caso di specie, nella Diocesi di Venezia.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate essendosi la giurisprudenza sulle questioni trattate consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019