Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8193 del 04/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2018, (ud. 23/01/2018, dep.04/04/2018),  n. 8193

Fatto

RILEVATO

che:

1. il 7/7/2008, Poste Italiane s.p.a. sospendeva il dipendente C.C. dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, per sanzionarlo delle tre mancanze disciplinari che gli aveva contestato il 10/6/2008, a seguito dell’accertamento ispettivo conclusosi con relazione del 26/5/2008.

2. Il 30/10/2008, dinanzi al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cosenza, il dipendente patteggiava la pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, in relazione alle imputazioni di peculato e falso che erano scaturite dai primi due episodi oggetto della contestazione disciplinare anzidetta.

3. Avuto notizia del patteggiamento, la società datrice di lavoro muoveva al dipendente una nuova contestazione disciplinare il 7/10/2009 per i fatti oggetto di imputazione, e il 4/11/2009 lo licenziava senza preavviso.

4. Con sentenza del 10/5/2011, il Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, dichiarava illegittimo il licenziamento e reintegrava il C. nel suo posto di lavoro, ritenendo che con l’adozione della precedente misura conservativa il datore di lavoro avesse consumato il suo potere disciplinare, sicchè il licenziamento doveva considerarsi irrogato in violazione del principio del ne bis in idem.

5. La sentenza del Tribunale veniva confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro.

6. Poste italiane S.p.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza, affidato ad un motivo, cui C.C. ha resistito con controricorso.

7. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del ricorso, Poste italiane s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18 e dell’art. 2119 c.c.: sostiene che il collegio d’appello non avrebbe considerato l’elemento di assoluta novità autonomamente contestato e sanzionabile, consistente nella riportata definitiva condanna in sede penale, laddove in precedenza era stata contestata una mera irregolarità amministrativa, considerando anche l’espressa riserva datoriale di ulteriori provvedimenti conseguenti al giudizio penale. Argomenta che la Corte avrebbe omesso di valutare che, mentre può ritenersi tollerabile il mantenimento in servizio del lavoratore che sia autore di mere irregolarità amministrative, lo stesso non può dirsi, anche per il danno arrecato all’immagine dell’impresa, nei confronti del lavoratore che sia stato successivamente condannato per grave reato, accertato in sede penale, che sia stato consumato tramite le (già contestate e sanzionate) irregolarità amministrative.

2. Il ricorso non è fondato.

Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 7523 del 27/03/2009, Cass. n. 22388 del 22/10/2014, Cass. n. 17912 del 12/09/2016) che l’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di “ne bis in idem”), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che un’ identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica.

L’elemento cui occorre avere riguardo è dunque la condotta contestata, sotto il profilo fattuale, storico e temporale, che non può dar luogo ad ulteriori contestazioni. Nel caso, i giudici di merito, con valutazione fattuale non contestata in questa sede, hanno ritenuto la sovrapponibilità delle condotte ascritte in sede penale e disciplinare (dice infatti la Corte d’appello che “non si apprezza alcuna differenza per ciò che attiene al piano oggettivo degli addebiti”). La successiva e più grave valutazione emergente dalla qualificazione come reato degli stessi fatti non poteva dunque legittimare una nuova contestazione.

Inoltre, in ordine al rilievo secondo il quale la società si era riservata il potere di irrogare ulteriori provvedimenti conseguenti al giudizio penale, basta rilevare (così come ha fatto la Corte d’appello) che l’esercizio del potere disciplinare riferito agli stessi fatti ne determina la consunzione, che opera in modo oggettivo ed a prescindere da un’eventuale diversa volontà datoriale.

4. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, notificata alle parti che non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in virtù della dichiarata anticipazione.

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori avvocati Maria Bilotta e Rosario Siciliano.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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